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Ordinanza — n. 16116/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows partial appeal against joint litigation costs due to vastly different claim values.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16116/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation partially overturned a lower court judgment that had imposed joint liability for litigation costs on three defendants. Although the defendants shared a common defense strategy, the court found the joint cost award unjustified because their underlying claims differed significantly in value, ranging from €10,000 to €900,000. Consequently, the court ordered Manuela Bernardi to pay only her proportional share of the costs while leaving the other defendants' judgments intact.

Regesto Legislator

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Art. 97, 1° comma, c.p.c.; D.M. 10.3.2014: Joint liability for litigation costs is prohibited when defendants, despite shared defensive attitudes, pursue claims of substantially different values, as solidarity ceases when the common interest exists only for a portion of the demand.

Parole chiave

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joint liability for costs litigation expenses common interest in defense different claim values proportional cost allocation civil procedure code partial reform of judgment spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 97, 1° comma, c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.Con il primo ed unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 97, 1° comma, c.p.c. e del D.M.
D.M. 10.3.2014

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9876/2018
Cass. n. 20916/2016
Cass. n. 16056/2015
Cass. n. 17281/2011
Cass. n. 6976/2016
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2541-2017 r.g. proposto da : Manuela Bernardi (cod. fisc.BRNMNL58D50H501E), rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocato Walter Lombardi, presso il cuistudio in Roma, Via Monte Zebio n. 32 , elettivamente domicilia. - ricorrente - contro Fallimento Danel s.r.l.; Proietti Pannunzi Sabrina;Costantini Bianca - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , depositata in data 14.12.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2024 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore;RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’8.7.2009, in accoglimento delle domande ex art. 64 l. fall. proposte dal Fallimento della DANEL s.r.l., con unico atto di citazione, nei confronti di Bianca Costantini, Sabrina Proietti Pannunzi e Manuela Bernardi, dichiarò la gratuità, e la conseguente inefficacia, dei pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, nel biennio anteriore alla sentenza dichiarativa, in favore delle convenute e condannò ciascuna di esse alla restituzione delle somme, di € 900.000, di € 30.000 e di € 10.000, rispettivamente ricevute, nonché tutte, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 39.000.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14.12.2015, ha respinto, previa loro riunione, gli appelli proposti separatamente contro la sentenza di primo grado da Sabrina Proietti Pannunzi e da Manuela Bernardi. Per quanto in questa sede ancora rileva, la corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di gravame con i quali entrambe le appellanti avevano dedotto l’erroneità della loro condanna in via solidale al pagamento delle spese di lite: ha osserva to che nella specie ricorrevano i presupposti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consentono l’applicazione del secondo periodo dell’art. 97, 1° comma, cod. proc. civ., in quanto l’interesse comune tra le allora convenute, poi appellanti, emergeva d a lla convergenza dei loro atteggiamenti difensivi, dall’emanazione da un unico soggetto dei titoli di credito di cui era stata richiesta la dichiarazione di ine fficacia e dall’interesse personale al provvedimento richiesto dal giudice.

2. La sentenza è stata impugnata da Manuela Bernard i con ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo. Il Fallimento e le altre parti intimatenon hanno svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo ed unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 97, 1° comma, c.p.c. e del D.M. 10.3.2014 . Deduce che la corte del merito ha erroneamente ritenuto applicabile il secondo periodo della norma processuale, così pervenendo ad una illegittima ed eccessivamente afflittiva sua condanna alle spese, del tutto sproporzionata rispetto alla domanda ex art. 64 l. fall. proposta dal Fallimento nei suoi confronti.

1. Il motivo è fondato. 1.1 Questa Corte ha da tempo stabilito che la comunanza di interessi che giustifica, ai sensi dell’art. 97, 1° comma, secondo periodo, cod. proc. civ. la condanna alle spese in via solidale di più soccombenti che non siano legati fra loro da un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, può ravvisarsi anche in una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo (Cass. n n . 9876/2018, 20916/2016,16056/2015, 17281/2011). 1.2.E’ stato tuttavia precisato che, anche in caso di comunanza di interessi, la condanna in solido non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso (Cass. n. 6976/2016), posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto. 1.3.

Quest’ultimo principio è, a maggiore ragione, applicabile anche al caso di specie, in cui, nonostante l’enorme divergenza fra il valore delle domande avanzate nei confronti di ciascuna delle tre convenute, il Fallimento ha scelto di cumulare dette domande in un unico processo in ragione dell’unicità dei fatti dedotti a loro fondamento: l a piena comprensibilità (a nzi la sicura correttezza)di tale scelta – subita però dalle soccombenti, che non avevano modo di sottrarsene - non può infatti giustificare la loro condanna solidale alle spese, essendo evidente che un conto è l’interesse ad ottenere l’accoglimento ( e, dall’altra parte,il rigetto) di una richiesta di condanna alla restituzione di 900.000 euro, altro quello ad ottenere l’accoglimento (o il rigetto) di una richiesta di 10.000 euro. 1.4.

Errata, a maggior ragione, è anche la liquidazione delle spese del giudizio d’appello a carico solidale delle parti appellanti, non avendo la corte del merito tenuto conto che Bernardi, a differenza di Proietti Pannunzi, aveva chiesto la riforma del solo capo della sentenza del tribunale concernente, per l’appunto, le spese. La sentenza impugnata va quindi cassata.2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito. Pertanto, in parziale riforma delle sentenzedi merito, Manuela Bernardi va condannata al pagamento in favore del Fallimento della Danel s.r.l. della somma di €3.500, oltre accessori di legge , a titolo di spese del giudizio di primo grado e al pagamento della somma di € 4.500,oltre accessori di legge, a titolo di spese del giudizio d’appello; restano ovviamente ferme le statuizioni condannatorie in punto di spese di entrambi i gradi di merito per Sabrina Proietti Pannunzi e per Bianca Costantini, nei cuiconfronti le sentenze sono coperte da giudicato.

Nel caso in cui, nelle more del presente giudizio, il Fallimento abbia ottenuto l’integrale pagamento delle spese dalle condebitrici solidali, il diritto di regresso di queste ultime verso l’odierna ricorrente deve intendersi limitato agli importi qui liquidati. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del Fallimento e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna Manuela Bernardi a pagareal Fallimento della Danel s.r.l. la somma di € 3.500, oltre accessori di legge, a titolo di spese del giudizio di primo grado e la somma di € 4.500 oltre accessori di legge, a titolo di spese del giudizio d’appello. Condanna il Fallimento della Danel s.r.l. a pagare alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000 per co