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Ordinanza — n. 16112/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal but allows incidental appeal regarding unclear expert report reference in interest capitalization case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16112/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the main appeal inadmissible for failing to cite specific expert calculations, while accepting the incidental appeal due to the appellate court's failure to identify which expert report supported its decision. The appellate court merely referenced the expert report without specifying which of four different calculation methods it adopted, rendering the reasoning unintelligible. Consequently, the judgment was quashed on the accepted ground and remitted to the appellate court for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 132 cod. proc. civ.; Art. 398, comma 4, cod. proc. civ.: A cassation judgment must clearly identify the specific expert report relied upon; failure to do so renders the decision unintelligible and grounds for quashing, while revocation proceedings do not automatically suspend the timeline for filing a cassation appeal.

Parole chiave

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interest capitalization expert report reference inadmissible appeal quashed judgment remitted to appellate court revocation proceedings unintelligible reasoning restituzione dei conferimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. proc. civ.
-Con l’unico motivo di ricorso incidentale la banca denunzia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e comunque l’omesso esame di fatto controverso, avendo la corte d’appello riformato la decisione del tribunale mediante un mero rinvio alla c.t.u., quando invece in primo grado le c.t.u.
Art. 398, comma 4, cod. proc. civ.
-È appena il caso di sottolineare che il testo vigente dell'art. 398, quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a
art. 2033 cod. civ
– Con l’unico motivo del ricorso principale la società Parel denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ.
art. 1842 cod. civ
in relazione all’art. 1842 cod. civ., per avere la corte d’appello ritenuto accoglibile solo la domanda di accertamento del saldo e non anche quella di restituzione dell’indebito, in considerazione del fatto che il conto corrente in questione era ancora apertoal momento.
art. 1852 cod. civ
Solo codesti secondi portano all’accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito (che è altra dalla domanda ex art. 1852 cod. civ.
art. 360-bis cod. proc. civ
Ne segue che il ricorso principale non contiene argomenti decisivi per un mutamento di giurisprudenza, così da rivelarsi inammissibile tanto ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.
art. 132 cod. proc. civ
-Con l’unico motivo di ricorso incidentale la banca denunzia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e comunque l’omesso esame di fatto controverso, avendo la corte d’appello riformato la decisione del tribunale mediante un mero rinvio alla c.t.u., quando invece in primo grado le c.t.u.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 24418/2010
Cass. Sez. Un. n. 9776/2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14022/2021 R.G. proposto da: PAREL DI PETRILLO AQUILINO C. SNC, elettivamente domiciliatain Latina, Via Diaz n. 14, presso lo studio dell’avvocato PENNACCHIA CRISTIANO (PNNCST68S17D708F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, rappresentata e difesa dall’avv. MARTELLA DARIO (MRTDRA63M07H501D), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, L.GODI TORRE ARGENTINA 11, -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 6242/2020 depositata il 09/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa La Parels.n.c. di Petrillo Aquilino c. convenne il Banco di Napoli dinanzi al tribunale di Latina lamentando distinte violazioni riguardo a un contratto di conto corrente con apertura di credito. Nella resistenza della convenuta (poi incorporata da Intesa Sanpaolo s.p.a.) l’adito tribunale, respinta un’eccezione di prescrizione, sancì la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione al conto e respinse la domanda di condanna alla restituzione dell’indebito, perché la correntista non aveva fornito la prova di aver effettuato rimesse solutorie.

La sentenza, impugnata da entrambe le parti, è stata riformata dalla corte d’appello di Roma, previa declaratoria che alla data del 30- 6-2001, coincidente con la notifica della citazione, il saldo del conto corrente, eliminato l’anatocismo come da c.t.u., era favorevole al correntista per 94.945,72EUR. Contro la sentenza è stato proposto ricorso da parte della società Parel, sulla base di un unico motivo. La banca ha resistito con controricorso e ha proposto a sua volta un motivo di ricorso incidentale. Ragioni della decisione I. – Con l’unico motivo del ricorso principale la società Parel denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ. in relazione all’art. 1842 cod. civ., per avere la corte d’appello ritenuto accoglibile solo la domanda di accertamento del saldo e non anche quella di restituzione dell’indebito, in considerazione del fatto che il conto corrente in questione era ancora apertoal momento.

Il ricorso principale è inammissibile. II. -La corte d’appello ha fatto riferimento al principio reso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24418del 2010. Ad avviso della ricorrente, tuttavia,il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite non sarebbe tuttavia condivisibile, perché –egli dice - potrebbe valere solo quando un a linea di credito si riduc e in forza di prelevamenti eseguiti dal correntista, il quale faccia poi equivalenti versamenti perla nuova espansione dell’affidamento. Non anche invece quando la riduzione della linea di credito stessa dipendedall’addebito di interessi trimestrali operato unilateralmente dall’istituto.

In questo caso, la riduzione della linea di credito,non dipendendo dall’utilizzo che ne fa il correntista, bensì dalla apprensione unilaterale delle somme da parte dell’istituto direttamente sul conto corrente, determinerebbe automaticamente lo spostamento patrimoniale in favore dell’istituto stesso a svantaggio del cliente, tale presupporre, ove illegittimo, l’accoglimento della domanda di ripetizione. III. – Sennonché n el l’ulteriore riferimento al principio di diritto enunciato da Cass. Sez. 6-1 n. 21646-18 la corte d’appello ha implicitamente ritenuto insussistente la prova dell’esistenza di rimesse in conto con funzione solutoria.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca in relazione alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, occorre distinguere l'ipotesi di esistenza di versamenti con funzione ripristinatoria della provvista e l’ipotesi di esistenza di versamenti in funzione solutoria. Solo codesti secondi portano all’accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito (che è altra dalla domanda ex art. 1852 cod. civ. di immediato pagamento del saldo a credito ), perché nel caso di versamenti ripristinatori ciascun versamento non configura un pagamento, essendo tale solo quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvenscon conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass.

Sez. U n. 24418 - 10 ; recentementeCass. Sez. 1 n. 4214- 24 ). Di nessuna rilevanza è la circostanza che un simile versamento avvenga per atto spontaneo del debitore o meno, perché ciò che conta, ai fini dell’accoglimento dell’azione di ripetizione, è unicamente il fatto che si sia trattato giustappunto di un versamento in funzione solutoria. Ne segue che il ricorso principale non contiene argomenti decisivi per un mutamento di giurisprudenza, così da rivelarsi inammissibile tanto ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ. , quanto in ragione dell’accertamento di fatto ostativo desumibile dalla sentenza.

IV. -Con l’unico motivo di ricorso incidentale la banca denunzia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e comunque l’omesso esame di fatto controverso, avendo la corte d’appello riformato la decisione del tribunale mediante un mero rinvio alla c.t.u., quando invece in primo grado le c.t.u. erano state quattro e con esiti tra loro differenti. Secondo la ricorrente incidentale il rinvio motivazionale della corte d’appello non consentirebbeneppure di verificare a quale di tali c.t.u. si sia inteso dare affidamento, tenuto conto che neppure le somme specificate come a credito del correntista erano state in effetti calcolate, dalc.t.u., nell’importo ritenuto in sentenza.

Da questo punto di vista il fatto storico omesso dalla corte territoriale sarebbe individuabile in relazione al saldo finale in effetti ritenuto a credito. V. - Il ricorso incidentale (tempestivo a fonte del termine lungo decorrente dalla data di deposito – 9 - 12 - 2020 – della sentenza , non notificata) è fondato. L’impugnata sentenza si è limitata ad affermare che la c.t.u. aveva condotto, eliminando l’anatocismo, a un saldo favorevole al correntista di 94.945,72 EUR alla data della notifica della citazione.Dal controricorso della banca si apprende, in prospettiva di autosufficienza, che di contro gli elaborati peritali acquisiti in primo grado erano stati almeno quattro, con esiti diversificati a seconda del computo (i) della capitalizzazione annuale degli interessi per l’intera durata del rapporto, (ii) della capitalizzazione unica degli interessi stessi, (iii) della rettifica dei soli interessi debitori applicati dalla banca nel periodo dal 1990 d el 2001, (iv) del diverso metodo della capitalizzazione semplice.

Fermo che nessuno dei ripetuti metodi sembra aver portato all’esito numerico indicato in sentenza, tanto che la banca ricorda di aver impugnato la sentenza anche con istanza di revocazione, è decisivo constatare che mediante il laconico riferimento alla c.t.u. la corte d’appello ha mancato di rendere intelligibile la ratio decidendi, giacché non si comprende in effetti a quale degli elaborati essa si sia riferita e in quale prospettiva le conclusioni del c.t.u. sianostate condivise. La sentenza va quindi cassataai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ.

VI. -È appena il caso di sottolineare che il testo vigente dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazioneo il relativo procedimento, e che dal controricorso si apprende che la corte d’appello di Roma ha respinto anche l’istanza di sospensione. Ne segue che, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione a fini s ospensivi , in mancanza di tale provvedimento i due giudizi p rocedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sulla sospensione (v.

Cass. Sez. U n. 9776-20)come sulla revocazione. VII. – Segue dunque il rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, affinché rinnovi l’esame nella parte afferente al motivo accolto. La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie l’incidentale, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a