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Ordinanza — n. 16097/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows investor withdrawal right dismissal when investment is part of a complex economic plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16097/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court ruling that confirmed an investor's right to withdraw from a financial contract. The court found the lower court applied the withdrawal right too broadly to a swap agreement executed outside the investor's domicile. It decided that the right does not apply when the investment is part of a complex economic operation, thereby excluding the legislative intent to prevent surprise decisions.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 6, d.lgs. n. 58/1998; Art. 56-quater, d.l. n. 69/2013: The right of withdrawal for off-premises investments does not apply if the investment is integrated into a complex economic operation, as this context excludes the surprise effect the rule aims to prevent.

Parole chiave

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financial intermediation right of withdrawal off-premises investment complex economic operation swap contract ius poenitendi Cassation review recesso dal contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 6, d.lgs. n. 58/1998
a) che le disposizioni previste dall'art. 30 , comma 6, del d.
Art. 56-quater, d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013
b) che l'art. 56 - quater del d .
Art. 1, comma 5, lett. a), T.U.F.
30, comma 6, T.U.F., prevede il diritto di recesso dell 'investitore anche per i servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lett.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 13905 del 2013 delle Sezioni Unite
Sentenza n. 2675 del 29 gennaio 2024 della Sezione
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08624/2020 R.G. proposto da : Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliatain Roma, V ia le Villa Grazioli n. 1 5 , presso lo studio legale dell’avv. Benedetto Gargani,che la rappresenta e dife nde con l’avv. Giovanni Trenti, giusta procurain calce al ricorso; - ricorrente - Oggetto: intermediazione finanziaria swap AC –9/04/2024 r.g. n. 08624/2020 Cons. est. Paolo Fraulini Contro Brembomatic Pedrali s.r.l., in persona del l.r.p.t., el ettivamente domiciliata in R oma, V ia A. Serpieri n. 8 , presso lo studio de ll’ avv .

Rossella de Meo,rappresentata e dife sa dall’avv. Massimo Elia, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza della Co rte di appello di Torino n. 1445 /2019, pubblicata il 30 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Intesa Sanpaolo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che l’ a veva condannata a pagare , in favore della Brembomatic Pedrali s.r.l. , la sommadi euro 41.574,30 , oltre accessori, per effetto della dichiarata nullità, ai sensi dell’art. 30, commi 6 e7, T.U.F., del contratto quadro di investimento stipulato tra le parti in data 20 luglio 2011 e del successivo contratto di swap sottoscritto in data 27 luglio 2011 , per omessa previsione del diritto di recesso in favore dell’investitore in contratti stipulati fuori sede.

2. La Brembomatic Pedrali s.r.l. ha resistito con controricorso . Le parti hanno anche presentato memorie.r.g. n. 08624/2020 Cons. est. Paolo Fraulini 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato:

a) che le disposizioni previste dall'art. 30 , comma 6, del d. lgs. n. 58 del 1998 (in prosieguo: T.U.F. ) e segnatamente l'avviso della facoltà di poter esercitare il diritto di recesso spettante all'investitore, trovano applicazione anche quando la vendita fuori sede abbia luogo in esecuzione di un servizio di investimento diverso dal collocamento, come del resto espressamente chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 13905 del 2013 ;

b) che l'art. 56 - quater del d . l . 21/6/ 2013 , n. 69, convertito dalla l . 9/8/2013, n. 98, laddove , modificando l’art. 30, comma 6, T.U.F., prevede il diritto di recesso dell 'investitore anche per i servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lett. a). T.U.F., trova applicazione anche per i contratti stipulati prima della data del 1° settembre 2013, ivi indicata;

c) che la circostanza che l'ordine di acquisto faccia riferimento a un contratto quadro precedentemente stipulato dalle parti e che si tratti di contratto di swap non standardizzato, non toglie rilevanza alla centralità dell'avviso della facoltà di recesso, quale garanzia di una scelta ponderata dell’investitore, e non già propiziata dall’effetto sorpresa associato all’offerta fuori sede. CONSIDERATOCHE 1. Va preliminarmente re s pi n ta l’eccezione d ’ inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente. Invero, la censura non è affatto carente del requisito di specificità, come eccepito, ma contiene una adeguata critica della sentenza impugnata per due ordini di ragioniben individuabili:r.g. n. 08624/2020 Cons. est.

Paolo Fraulini a) avere la Corte d’appello ritenuto applicabile l’esercizio dello ius poenitendi nonostante difetti, nella specie , la ratio di tutela dell’investitore posta a base della nullità dalla norma come interpretata da Cass. S.U. 13905/2013, la quale estende , sì , l’applicazione dell’art. 30, commi 6 e 7, T.U.F. a ogni vendita di strumenti finanziari, anche se avvenuta in esecuzione di un comune servizio d’investimento, ma a condizione – sottolinea la ricorrente – che “ricorra la stessa esigenza di tutela”: esigenza nella specie non sussistente, dato che – com’era incontestato e come essa ricorrente si era offertacomunque di provare – le trattative tra le parti si erano protratte per due mesi, approdando infine alla stipula di un contratto IRS over the counter , cioè non standardizzato ma specificamente concordato tra le parti, a copertura del rischio di aumento dei tassi assunto dalla società con la stipula, in quel contesto, di un finanziamento a tasso variabile della durata di sei anni con il Mediocredito Italiano s.p.a.;

b) aver escluso che l’art. 56-quater del d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013, modificativo dell’art. 30 T.U.F., abbia chiarito che per le vendite di strumenti finanziari effettuate in esecuzione di servizi di investimento di cui all’ art. 1, comma 5, lett. a), del T .U.F. , l’applicazione dell’art. 30, comma 6, del predetto decreto sarebbe riservata ai soli contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 (dunque non anche al contratto per cui è causa, che è anteriore a tale data).

2. La censura sub a) è fondat a , dovendo darsi continuità all’indirizzo di recente affermato da questa stessa Sezione con la sentenza n. 2675 del 29 gennaio 2024 , ove si è condivisibilmente rilevato che la sentenza delle Sezioni Unite n. 1 3905 del 2013, pur affermando che il diritto di recesso deve essere espressamente r.g. n. 08624/2020 Cons. est. Paolo Fraulini rappresentatoall’investitore in ogni ipotesi in cui l’ investimento venga effettuato “fuori sede” , ha tuttavia precisato che l’estensione dell’operatività del diritto di recesso non ha luogo automaticamente e in ogni caso, ma solo a condizione che ricorra l’esigenza di tutela prevista dalla norma ; esigenza che può in concreto dirsi non sussistenteove l’investimento rientri in una più complessa operazione economica, che consenta di ritenere esclus o quell’effetto “sorpresa” costituente la ragion d’essere del diritto di recesso a favore dell’investitore.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha invece fornito un’interpretazionetroppo lata dell’applicabilità del diritto di recesso in discussione, omettendo di accertare nel merito la sussistenza in concreto, secondo quanto allegato dall’intermediaria, dell’esigenza di tutela dell’investitore dall’effetto sorpresa con i connessi rischi di assumere una decisione non adeguatamente meditata.

3. La censura sub b), che la ricorrente definisce subordinat a al la precedente, resta assorbita.

4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguenteprincipio di diritto:in tema di intermediazione finanziaria, il diritto di recesso di cui all’art. 30, comma 6, d. lgs. n. 58 del 1998, non trova applicazione qualora l’investimento sia inserito in una più complessa operazione economica, tale che possa presumersi una pianificazione complessiva dell’intera operazione, sì da escludere l’effetto di “sorpresa” che il legislatore ha inteso neutralizzare mediante la previsione dello ius poenitendi.Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese della presente fase dilegittimità.r.g. n. 08624/2020 Cons. est. Paolo Fraulini

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di