Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16045/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper standing of one co-plaintiff.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16045/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against one co-plaintiff and dismissed the appeal against the other. The plaintiffs challenged a lower court ruling that reduced a bank's liability from €110,317 to €1,075 regarding a disputed current account. The court held that the contested issue of the account's unitary nature was a legal qualification rather than a historical fact, and the appeal was improperly filed by a party lacking specific standing for that specific grievance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 115, comma 1 c.p.c.: The appeal must be filed by the party specifically aggrieved; if the grievance concerns a legal qualification of facts rather than a historical fact, the standing is limited to the represented party.

Parole chiave

Generato dall'IA
improper standing legal qualification historical fact unitary account inadmissible appeal risoluzione delle banche fermo banca avere bancario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Nel merito i l ricorso lamenta: « Ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.
Art. 2697, comma 1 c.c.
Art. 167, comma 1 c.p.c.
Art. 115, comma 1 c.p.c.
n el giudizio di primo grado».È censura ta la statuizione della sentenza impugnata secondo cui non era necessaria una specifica, tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 115, primo comma, seconda parte, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.
art. 183 cod. proc. civ
art. 115 cod. proc. civ
Il motivo è infondato atteso che i l carattere unitario del rapporto di conto corrente svoltosi con le tre banche succedutesi nel tempo non attiene a un fatto storico, come invece prevede l’art. 115 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15048/2020 R.G. proposto da : Ramaioli Massimilianoe Iacovone Michele , elett.te domiciliat i in Roma,Via Guglielmo Calderini n. 68 , presso lo studio legale dell’avv. Gaia Mazzone, che l i rappresenta e dife nde con l’avv. Federica Ramaioli, giusta procurain calce al ricorso; - ricorrent i - Contro Banca Carige s.p.a. , in persona del l.r.p.t. , el ettivamente domiciliata in R oma, V ia Donizetti n. 10 presso lo studio dell’avv. Stefano Petrecca (CBA Studio Legale e Tributario), rappresentata e Oggetto: conto corrente AC –09/04/2024 r.g. n. 15048/2020 Cons. est.

Paolo Fraulini difesa dall’avv. Daniela Sorgato, giust a procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza della Co rte di appello di Milano n. 4098 /2019, pubblicata in data 11 ottobre2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Massimiliano Ramaioli e Michele Iacovone ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appellodi Milano ha condannato B a nca Carige s.p.a. a pagare in favore del Ramaioli la somma d i euro 1.075,00, ol tre accessori, a titolo di rideterminazione del saldo del solo conto corrente n. 20280 intrattenuto tra la banca e la società Eba Calor s.r.l. in liquidazione, di cui il Ramaioli era stato socio.

Più in particolare, con la domanda introduttiva la Eba Calor s.r.l., correntista, aveva chiesto la restituzione delle somme corrispondenti a vari addebiti , ritenuti illegittimi. Il T ribunale avev a a cco lto la domandacondannando la banca al pagamento di € 110. 317 , 69, oltre accessori. La Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame della banca, l’ha condannata al pagamento della minor somma di € 1.075,00 in favore di Massimiliano Ramaioli , ex socio unico della Eba Calor s.r.l ., succeduto a quest’ultima , estintasi nelle more del giudizio.

La Corte territoriale ha accertato che , in realtà , quello che era stato presentato dall’attrice come un unico rapporto di conto corrente, era in realtà un triplice rapporto svoltosi tra la correntista e r.g. n. 15048/2020 Cons. est. Paolo Fraulini tre banche diverse succedutesi tra loro, ma con soluzione di continuità, nel senso che non vi era prova che il saldo del primo conto, con la prima banca, fosse transitato nel conto con la seconda banca e infine con la terza, per cui il saldo del conto, epurato degli illegittimi addebiti esclusivamente con riguardo al terzo conto, del quale peraltro erano stati prodotti gli estratti conto integrali, a differenza che per gli altri due, andava determinato, sulla scorta di c.t.u., in € 1.075,00 in favore della correntista.

La Corte di merito ha poi respinto , in particolare, l’eccezione d ’ inammissibilità della contestazione del carattere unitario del rapporto, sollevata dalla parte appellata sul rilievo che tale circostanza, puntualmente dedotta dall’attrice con l’atto di citazione in primo grado, non era stata tempestivamente contestata dalla banca né con la comparsa di risposta,né con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. Ha motivato al riguardo che, rientrando il relativo accertamento nel potere/dovere del giudice, non sussisteva un onere di specifica contestazione della parte ed era a tal fine sufficiente la radicale contestazione della fondatezza della domanda effettuata dalla convenuta.

2. Banca Carige s.p.a. ha resistito con controricorso .

3. Le parti hanno depositato anche memoria . CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare , come anche eccepito dalla controricorrente, va rilevata l'inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto proposto nell'interesse dell'avvocato Michele Iacovone, atteso che l'unico motivo non contiene alcuna specificazione delle ragioni che giustificherebbero l'i nteresse a impugnare da parte dello Iacovone, nella dichiarata qualità di r.g. n. 15048/2020 Cons. est. Paolo Fraulini avvocato del Ramaioli antistatario nella fase di merito . Va infatti ribadito quanto anche di recente affermato da questa Corte (Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 3290 del 03/02/2022), e cioè che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo il merito della controversia, come pure l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata.

2. Nel merito i l ricorso lamenta: « Ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3), c.p.c. , v iolazione e/o falsa o erronea applicazione dell'articolo 2697, comma 1° c.c., nonché violazione degli articoli 167, comma 1° e 115, comma 1°, c.p.c. i n relazione alla mancata contestazione specifica dell'unicità del rapporto di conto corrente bancario dedotto in giudizio da Eba Calor s.r.l. in liquidazione da parte della convenuta Banca Carige s.p.a. n el giudizio di primo grado».È censura ta la statuizione della sentenza impugnata secondo cui non era necessaria una specifica, tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 115, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., da parte della convenuta, del carattere unitario del rapporto.

Il motivo è infondato atteso che i l carattere unitario del rapporto di conto corrente svoltosi con le tre banche succedutesi nel tempo non attiene a un fatto storico, come invece prevede l’art. 115 cod. proc. civ. allorché pone la regola della relevatio ab onere probandi per i fatti non contestati, bensì a una qualificazione giuridica, ch e a sua volta va basata su precise circostanze di fatto, queste sì oggetto di possibile non contestazione. Il motivo di ricorso, invece, non specifica r.g. n. 15048/2020 Cons. est. Paolo Fraulini su quali fatti Eba Calor s.r.l. avesse basato, nell’atto di citazione davanti al Tribunale, la qualificazione di unitarietà del rapporto, ma si limita a far presente che aveva dedotto in giudizio il «conto corrente n. 21280 (già n. 1155149 e n. 1155-1)»; il che non consente di verificare quali fossero le ragioni – e dunque i fatti posti a loro fondamento – del dedotto carattere unitario , varie essendo infatti le ragioni ipotizzabili in astratto (ad es.: il mero cambio di numerazione del conto, oppure il trasferimento del saldo del precedente conto nel conto successivo, ecc.).

3. La soccombenza regola le spese.

4. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto da Iacovone Michele; rigetta il ricorso in quanto proposto da Ramaioli Massimiliano; condanna Iacovone Michele e Ramaioli Massimiliano a rifondere a Banca Carige s.p.a. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza de i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 15048/2020 Cons. est. Paolo Fraulini unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto