Italian court allows partner exclusion appeal, ruling accounting violations in simple partnerships affect social affection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy allowed the appeal against a lower court's dismissal of a partner's exclusion claim. The appellant argued that the lower court incorrectly separated the partner's role as a shareholder from their role as administrator when assessing the validity of the exclusion. The court held that in simple partnerships, all partners share management rights and that accounting failures inherently damage the mutual trust required for such entities, regardless of formal titles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2286, 2287, 2261 cod. civ.: In simple partnerships, a partner's failure to provide accurate accounts constitutes a breach of social affection justifying exclusion, as management duties are shared by all partners by default.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
orso iscritto al n. 646/2023R.G. proposto da: Agri S. Pietro società semplice, in persona del l.r.p.t., Richiardi Gabriele, Richiardi Giampaolo, Richiardi Federica e Richiardi Francesca, elett.tedomiciliati in Roma, via dei Tre Orologi, n. 10/e, presso lo studio dell’avv. Massimo Ranieri, che li rappresenta e difendecon l’avv. Marco Sonnino, giusta procura in calce al ricorso ; - - r icorrent i - Contro Oggetto: società semplice esclusione socio AC –06/06/2024 r.g. n. 00646/2023 Cons. est. Paolo Fraulini Richiardi Giorgia, elett.te domiciliat a in Roma, Via del Tritone, n. 102,presso l o studio dell’avv.
Giuseppe Cavallaro, che la rappresenta e difendegiusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza della Co rte di appello di Roma n. 6623 /20 2 2 , pubblicata il 20ottobre 202 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. La Agri S. Pietro società semplice, in persona del l.r.p.t., nonché Gabriele Richiardi, Giampaolo Richiardi, Federica Richiardi e Francesca Richiardi hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato l’invalidità della delibera assembleare della ridetta società, assunta in data 2 dicembre 2015 , con cui Giorgi a Richiardi era stata esclusa dalla compagine sociale, ai sensi degli artt. 2286 e 2287 cod. c iv . , respingendo la domanda di condanna generica al risarcimento del conseguente lamentatodanno.
2. Giorgia Richiardi ha resistito con controricorso .
3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva , ha osservato:
a) che la deliberazione di esclusione contestava alla Giorgia Richiardi, per il periodo in cui aveva amministrato la società, “perdite che la Società parrebbe avere accumulato negli esercizi in cui la sig.ra Giorgia Richiardi ha ricoperto l’incarico di amministratore” e imputava altresì alla medesima lo “stato attuale di incertezza r.g. n. 00646/2023 Cons. est. Paolo Fraulini esclusivamente imputabile alle omissioni della sig.ra Giorgia Richiardi …”;
b) che la genericità di tali contestazioni era stata corretta dall’avvenuta specificazione , nel corso del giudizio di primo grado , delle circostanze inerenti alla contestazione della violazione dell’obbligo di rendiconto, con particolare riguardo alla presenza di perdite (per € 1.089.401,80) e di ammanchi di cassa (per € 412.917,00) che avrebbero impedito ai soci di essere informati della situazione debitoria e di adottare i necessari correttivi, se del caso interrompendo l’attività e liquidando la società, ciò che li avrebbe invece esposti al rischio di azioni dei terzi creditori;
c) che la dedotta violazione dell’obbligo di rendiconto non costituiva nella fattispecie in esame un grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e non ne legittimava quindi l’esclusione come socio, non avendo inciso sull’affectio societatis, a nulla rilevando il sequestro conservativo subito dalla Giorgia Richiardi in altro giudizio, promosso per l’accertamento della responsabilità di quest’ultima quale amministratore della stessa società , stante l a diversità oggettiva dei presuppostidelle due azioni.
4. I ricorrent i ha nno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta « Violazione e falsa applicazione degli artt. 2286, 2287 e 1455 c.c. (art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.). Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 132, 1° comma, n. 4 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché all’art.111 Cost. (art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.)» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che l’omessa rendicontazione annuale per oltre dieci anni rappresenterebbe soltanto una violazione degli obblighi di r.g. n. 00646/2023 Cons. est.
Paolo Fraulini amministratore, ma non costituirebbe “anche un inadempimento grave da parte del socio, tale da rendere meno agevole il conseguimento dello scopo sociale, che è quello di esercitare l’impresa collettiva allo scopo di dividere gli utili conseguiti, e da giustificare l’esclusione dalla società”, atteso che nelle società di persone non sarebbe possibile distinguere la posizione di socio d a quella di amministratore, con la conseguenza che anche la violazione dei doveri gestori ridonderebbe in una lesione dell’affectio societatis, tale da legittimare l’esclusione del socio - amministratore.
Sotto diverso profilo, la sentenza sarebbe nulla perché solo apparentemente motivata nella parte in cui avrebbe escluso la gravità dell’ inadempimento imputato all’odierna controricorrentee laddove avrebbe attribuito rilevanza all’inerzia di controllo da parte deglialtri soci e al “ringraziamento” espresso dai soli soci pignoratizi in occasione della cessazione della predetta dalla carica. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata non è conforme alla costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 4404 del 02/07/1988;Sez. 1, Sentenza n. 2736 del 9 /3/ 1995 ; più di recente, Sez. 1, Ordinanza n. 26059 del 05/09/2022), secondo cui nelle società di persone, e ancor più nella società semplice che ne costituisce l’archetipo di base, il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dalsolo amministratore determinino non solo la relativa revoca dalla carica, ma anche l’esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell’ente.r.g. n. 00646/2023 Cons. est.
Paolo Fraulini Invero, nelle società di persone non opera la struttura organicistica, propria delle società di capitali , in cui l’ente agisce per il tramite di organi diversi e distinti dai soci, con compiti e responsabilitàaltrettanto diversificati. Il carattere distintivo dei due tipi societari - oltre che la diversa dinamica della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali - è, infatti, anche la circostanza che nella società di persone la proprietà, la gestione e il controllo sono indistintamente affidati a tutti i soci, laddove nelle società di capitali le tre funzioni sono , o possono essere a seconda del tipo sociale,distinte tra loro.
Da tanto deriva, sempre a livello sistematico che, mentre nelle società di capitali la violazione dei doveri da parte dei diversi organi è affidata a ipotesi diverse e giuridicamente distinte tra loro, nelle società di persone (con la sola esclusione della s.a.s. per la caratteristica tipologica inerente all’esistenza di due categorie distinte di soci) la violazione dei doveri del socio può essere dedotta da comportamenti che minino l’ affectio societatis sia in relazione a d atti di disposizione uti soci u s che da atti posti in essere nell’esercizio di funzioni gestorie o di controllo, parimenti rinvenibili in automaticonel patrimonio giuridico di tu t ti i soci.
Ciò è tanto più vero nella società semplice, come quella per cui è causa, ove la legge riconosce a tutti i soci, per la semplice constatazione dell’assunzione di tale qualità, il diritto di amministrare, distinguendosi solo le modalità ( disgiuntiva o, congiuntiva) con cui tale attivitàpuò essere realizzata . Peraltro, la circostanza che alcuni soci, pur avendone diritto, si astengano dall’amministrare, affidando la gestione agli altri (eventualità che si è verificata nel caso di specie, ove è pacifico che Giorgia Richiardi abbia amministrato la società per dieci anni) r.g. n. 00646/2023 Cons. est.
Paolo Fraulini è espressamente contemplata dall’art. 2261 cod. civ. che, in tale evenienza, ribadisce che anche i soci non amministratori mantengono il diritto di ricevere da chi amministra tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali, ivi compreso, ove tale esclusiva gestione duri più di un anno, il rendiconto analitico della gestione. Con il ché si palesa l’evidenteerroneità della sentenza impugnata , laddove, senza minimamente confrontarsi con il dato normativo appena ricordato , si rinviene l’affermazione (pag.
6) secondo cui “la dedotta violazione dell’obbligo di rendiconto non costituiva nella fattispecie in esame una grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e non legittimava l’esclusione del socio, non avendo inciso sull’affectio societatis”. Da tanto discende l’erroneitàdel successivo accertamento in fatto compiuto dalla Corte di appello, che ha parcellizzato la rilevanza della condotta ascritta a Giorgia Richiardi , distinguendo erroneamentetra contestazioni inerenti alla sua posizione di socio e contestazioniconnesse alla sua posizione di amministratore della società semplice.
2. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione ; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello r.g. n. 00646/2023 Cons. est. Paolo Fraulini di Roma , in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della pres