Cassation court allows appeal against bankruptcy court for nullifying purpose loan due to insufficient lender interest clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by Siena NPL 2018 s.r.l. against a bankruptcy court decision that declared a purpose loan null. The lower court had invalidated the loan because funds were misused, but the Cassation court found the reasoning flawed. The court ruled that the loan was only a 'purpose loan' if the lender had a direct or indirect interest in the specific use of funds, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1418, 1813 c.c.; A purpose loan is void for lack of cause only if the lender has a direct or indirect interest in the specific use of funds, and mere indication of the borrower's reasons without a contractual program binding the lender is insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5672-2021 r.g. proposto da: SIENA NPL 2018 s.r.l., rappresentata in giudizio da JULIET s.p.a. in persona del legale rappresentante pro temporedott. Valentino De Lillo, domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio Moschiano, giusta procura speciale in atti. - ricorrente - contro FALLIMENTO PASTIFICI TANDOI s.r.l., in persona del curatore dott. Massimo Bellantone, elettivamente domiciliata in Roma , Corso Rinascimento n. 6 presso Liberal s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.
Luca Erroi, giusta procura speciale in atti, - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Leccedepositato in data 15.1.2021 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Lecce ha accolto solo in parte l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da Siena NPL 2018s.r.l., rappresentata in giudizio da Juliet s.p.a., per ottenere l’ammissione a llo stato passivo del Fallimento Pastifici Tandoi s.r.l., con collocazione ipotecaria, del credito cedutole da MPS Capital Service Banca per le Imprese s.p.a. di complessivi € 3.996.584,86, preteso in forza del contratto di mutuo stipulato il 21.9.2007 fra la banca cedente e la società poi fallita; credito che il G.D. non aveva ammesso ritenendo che il mutuo, qualificato come “di scopo”, fosse nullo per distrazione dell’impie go delle somme erogate.
2. Il tribunale, condivisa la qualificazione del contratto come mutuo di scopo, ne ha ribadito la nullità per deviazione dalla sua causa concreta, rilevando che le somme erogate, che avrebbero dovuto essere impiegate da Pastificio Tandoi per l’acquisto(avvenuto alcuni giorni prima della stipula del mutuo) dell’aziendadi Cerere s.r.l. - il cui prezzo era stato invece saldato con altre modalità -erano in realtà servite quasi interamente per ripianare lo scoperto del c/c accesso dalla società poi fallita presso la banca mutuante. Ha pertanto ammesso al passivo al chirografo,e a titolo di ripetizione di indebito, il minor credito dell’opponente corrispondente al residuo capitale mutuato e non restituito, maggiorato dei soli interessi legali dalla domanda al saldo. 2.Il decreto, pubblicato il 15.1.2021 , è stat o impugnat o da S iena NPL 2018 s.r.l., e per essa da Juliet s.p.a., con ricorso per cassazione affidato ad un unicomotiv o e illustrato da memoria , cui il F allimento P astifici Tandoi s.r.l. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE 1.Con l’ unico motivo di ricorso Siena NPL 2018 lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 1418 e 1813 cod. civ. La ricorrente, premesso che l’art. 1, secondo cpv., del contratto di mutuo prevedeva soltanto che il finanziamento […]dovrà essere utilizzato dalla parte mutuataria integral mente ed esclusivamente per la realizzazione del prospettato programma di investimenti concernente l’acquisto del ramo d’azienda della società Cerere s.r.l[…], s ostiene che tale pattuizione non era sufficiente a qualificare il mutuo come di scopo, essendo a tal fine necessario che la clausola di destinazione a una specifica modalità di utilizzazione delle somme erogate coinvolga, oltre all’interesse del finanziato, anche quello – diretto o indiretto –del finanziatore.
Osserva ancora che, come già affermato da questa Corte, la destinazione delle somme ad un impiego di esclusivo interesse del mutuatario, non accompagnata da uno specifico programma contrattuale teso alla realizzazionedi detto interesse, costituisce mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, la cui mancata attuazione non dà luogo ad alcuna nullità.
2. Il motivo è fondato. 2.1.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo messo a fuoco la figura giuridica del mutuo di scopo, tanto nella versione cd. legale,quanto in quella cd. convenzionale, nel senso che in entrambi i casi la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale. Il mutuo di scopo, cioè, è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata; sicché la nullità di un tale contrattoper mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione nonsia rispettata. (cfr.
Cass. n. 25793 - 15 , nonché le ben più risalenti Cass. nn.. 317/01, 12123/90, 2876 /8 8 ) . 2.2 Più di recente questa Corte ha precisato, enuncia ndo un principio pienamente condiviso dal collegio, che il mutuo di scopo convenzionale, che costituisce una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo –diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo:è in tal caso , infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso(Cass. nn. 24699/2017 e 15929/2018).Detto altrimenti, il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l’interesse diretto o indiretto dell’istituto finanziatore, mentre l’indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato,, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione (cfr.
Cass.24699/2017 cit.). Il giudice del merito non si è attenuto a tali principi, in quanto ha ritenuto di poter qualificare come di scopo il contratto di mutuo dedotto in giudizio senza preoccuparsi minimamente di accertare se ricorresse un interesse anche della banca finanziatrice al perseguimento dell’indicata destinazione della somma erogata. Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,cassa il decreto impugnato e rinvi a al Tribunale di Lecce che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spes