Cassation court dismisses appeal regarding burden of proof for bank contract clause nullity and incomplete account statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the Trovò family against the Venice Court of Appeal's decision. The appellants argued that the bank failed to produce complete account statements and that the lower court lacked sufficient motivation for its findings. The court ruled that the burden of proof does not shift to the customer when only specific illegal charges are contested, and that the bank's inference of continued charges based on surrounding periods was logically sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 Cost.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The burden of proof remains on the bank when the customer limits their claim to specific illegal charges; a lack of documents for a specific period does not invalidate evidence from preceding and succeeding periods if the charge persists.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Banca Monte dei Paschi di Sienas.p.a., rappresentat a e difes a dall’Avv. Marco Ripa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Gianluca Della Gatta, in Roma, via Costantino Maes, 84 -ricorrente- Contro TrovòAntonio e Trovò Beatrice rappresentat i e difes i da ll’ A vv. Sandro Felisatied elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Patrizia Sideli, in Roma, Piazzale Clodio,18 -controricorrenti- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Venezia n. 5068 /20 19 pubblicata il15.11.2019, notificata il 21.5.2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 . 3 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. Oggetto: contratti bancari ripetizione di indebito FATTI DI CAUSA 1. ─ Antonio e Beatrice Trovò - rispettivamente marito e figlia di Franca Bertoli, originaria appellante deceduta in corso di causa - hanno impugnato la sentenza n.1822/2016 con la quale il Tribunale di Venezia si eradefinitivamente pronunciato nella causa iscritta al n.3382/2015 R.G. Tale procedimento era effetto dello stralcio dall'originaria causa di opposizione all'esecuzione, già iscritta al n.3399/2008, decisa con sentenza n. 1 501 / 2015, che - separata e rimessa in istruttoria la vertenza fra le stesse parti, inerente alle domande riconvenzionali attoree proposte nelle cause riunite nn. 3399/2008 e 7570/2014 R.G. - dichiarava la nullità del precetto e del pignoramento immobiliare cui aveva procedutonel 2006 la Banca appellata (allora Banca Antoniana Popolare Veneta S.P.A., in segui to Banca Antonveneta, fusa per incorporazione nella appellata) vantando un credito di € 449.809,79 per il saldo passivo dei due conti correnti intestatiai coniugi Trovò-Bertoli.
La causa stralciata (R.G. 3382/2015) era infatti proseguita - nel contraddittorio fra le originarie parti - per accertare l'entità del credito restitutorio già preteso in viariconvenzionale dai correntisti, nella causa di opposizione all'esecuzione, e per il recupero delle somme ingiustamente addebitate dalla banca, a titolo di interessi ultrasoglia e anatocistici, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese fisse di chiusura ad ogni data - valuta anziché alla data effettiva diciascun operazione. 2. ─ All'esito dell'istruttoria, comprensiva di acquisizione documentale e della c.t.u. già espletata nella causa presupposta (3399/2008 R.G., cui era stata riunita la causa 7570/2014 R.G.), il Tribunale accertava con sentenza la nullità della clausola n.7 dei due contratti di conto corrente, che prevedeva un tasso di interessi ultrasoglia e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e dichiarava illegittima l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese fisse di chiusura, rigettando tuttavia la domanda di ripetizione di indebito per l'incompletezza dei dati di calcolo forniti al c.t.u. 3.─ I coniugi Trovò-Bertoli proposero gravame dinanzi alla Corte di Appello di Venezia , facendo rilevare la non necessità della produzione degli estratti conto integrali, essendo dalla documentazione prodotto comunque possibile – come accertato dal CTU –ricostruire l’erroneo addebito di cambiali agrarie disconosciute dagli attori.
Nel giudizio di appello, a causa del decesso della Bertoli, si costituirono ex art. 302 c.p.c. lo stesso Antonio Trovò e la figlia Beatrice, quali eredi legittimi. La Corte d’appello accol se il gravame sul rilievo che, come emergeva dalla relazione del CTU,la mancanza degli estratti conto per i mesi di gennaio e aprile 1992 e per gli anni 1993 e 1994 non aveva «pregiudicato il riscontro, nella documentazione bancaria inerente all’ultimo biennio 1995/1997, degli stessi addebiti relativi alle operazioni di sconto sia delle sei cambiali agrarie contestate, che hanno generato nel 1990 l’addebito ingiustificato di L. 80.943.950, che di ulteriori 142.795.225 portati da una settima cambiale agraria, nel periodo 1993/1994…».
A giudizio della Corte di merito, le valutazioni e i conteggi del CTU erano chiari, esaurienti e giustificati dalla completezza della documentazione per il periodo gennaio 1995/marzo 1997. Confermato, quindi, l’illegittimo addebito dei titoli, La Corte condannò la banca alla restituzione della relativa somma di € 173.166,53, oltre accessori. 4.─ Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con duemotivi. Trovò Antonio e Trovò Beatrice hannopresentato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 5.─ Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2697 c.c.,in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., per avere la Corte d’appello invertito l’onere della prova, gravando sul correntistaattore, e non sulla banca, l’onere di produrre il contratto e l’intera serie degli estratti conto, nella specie,invece, carente per alcuni periodi. 5.1─ La censura è infondata .
La produzione della serie integrale degli estratti conto, nonché del contratto di conto corrente, si rende necessaria, di regola, allorché venga chiesta in giudizio la determinazione del saldofinale del conto – rettificato per effetto dell’eliminazione di poste debitorie non dovute– attesa l’interdipendenza dei vari saldi intermedi del conto stesso; non è invece necessaria allorché l’accertamento giudiziale sia limitato alla sola restituzione delle somme, indebitamente versate , corrispondentia specifiche poste debitorie illegittime, come appunto avvenuto nella specie con riferimento all’addebito delle cambiali agrarie disconosciute dagli attori.
Del resto, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire – in fattispecie relativa a indebito scaturente dalla nullità di clausole contrattuali –che il correntista ha la facoltà di limitare la sua domanda di ripetizione dell’indebito alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di determinate clausole, limitando corrispondentemente la prova offerta (Cass.5887/2021). 6.− Con il secondo motivo si deduce n ullità della sentenza per violazione di legge per mancataapplicazione dell’art. 111 Cost. e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c.
Si denuncia il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte d’appello ritenuto, senza alcun supporto documentale, la presenza dell’addebito delle cambiali di cui trattasi nel periodo 1993-1994 sol perché l’addebito delle stesse era presente sia negli estratti conto anteriori che negli estratti conto posteriori. 6.1 –La censura è infondata perché non sussiste difetto assoluto di motivazione. La Corte d’appello ha spiegato, infatti, di avere desunto la persistenza dell’addebito delle cambiali agrarie anche nel periodo non coperto dagli estratti conto, essendo tale addebito presente negli estratti sia precedenti che – soprattutto – successivi allo stesso periodo.
In altri termini, la circostanza che l’addebito relativo a dette cambiali risultava ancora nel periodo successivo dimostrava che nel periodo non coperto dagli estratti conto esso non era stato eliminato, onde la mancanza degli estratti per il periodo in questione non inficiava l’attendibilità delle risultanze documentali . 7. ─ Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 8.000per compensi e € 200 per esborsi,oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma