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Ordinanza — n. 15535/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest in challenging only the bankruptcy judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15535/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Oreste De Santis against the bankruptcy court's decision. De Santis argued that the bankruptcy judgment improperly dismissed his claims for payment and cancellation of property records, but the court found he lacked standing to challenge only the bankruptcy ruling. Since his debt was already admitted into the bankruptcy estate, he had no interest in overturning the bankruptcy judgment alone to satisfy his claim from the specific property.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 24 l. fall.: A creditor who has obtained recognition of their claim in the bankruptcy proceedings lacks the interest to appeal solely against the bankruptcy judgment, as they will participate in the general distribution of assets rather than being satisfied from specific property.

Parole chiave

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lack of interest in appeal bankruptcy proceedings admissibility of appeal creditor standing insolvency law judgment against bankruptcy distribution of assets ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
Art. 24 l. fall.
Il processo, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento de Il Casaro s.r.l.,fu riassunto nei confronti del curatore, che si costituì eccependo l’improcedibilità delle domande ex art. 24 l. fall.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2901 cod. civ
art. 2900 cod. civ
civ.,del medesimo contratto di compravendita; in via gradata e surrogatoria , ex art. 2900 cod.
art. 24 Cost
Il processo, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento de Il Casaro s.r.l.,fu riassunto nei confronti del curatore, che si costituì eccependo l’improcedibilità delle domande ex art. 24 l.
art. 331 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1982 del 20/07/1963
331 c.p.c.), ha lo scopo di rendere possibile la decisione sul merito, con la conseguenza che detto ordine non può essere impartito dal giudice d’appello quando l’impugnazione proposta non sia ammissibile (Cass. n. 1982 del 20/07/1963, e, più di recente , Cass.16858/2019).
Cass. 16858/2019
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4429-2016 r.g. proposto da: DE SANTIS ORESTE, titolare dell’omonima ditta individuale , elettivamente domiciliato in Roma, viale Cortina D’Ampezzo 269, presso lo studio dell’avv. Francesco De Santis che lo rappresenta e dife nde , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, unitamente a gli a vv . t i Paolo Francesco Bernardinetti e Andrea Didone. - ricorrente - contro FALLIMENTO IL CASARO s.r.l., in persona del curatore dott. Enrico Maria Ubertini,rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’avv.

Antonio Belloni, con il qual e elettivamente domicilia in Roma, allavia Cassia n. 240 , presso lo studio dell’ a vv . Federico Belloni. - controricorrente - contro Caseificio Romano s.r.l. in liquidazione, Alvisini Lorenzo Nicola, Saponetti Anna, Alvisini Nicola, Società Ardeatina Formaggi s.n.c. di Domenico e Lorenzo Alvisini, Alvisini Nicola. - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , depositata in data 1.12.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

RILEVATO CHE 1.Il geometra Oreste De Santis, titolare dell’omonima ditta individuale, convenne dinanzi al Tribunale di Rieti Società Ardeatina Formaggi s.n.c. di Domenico e Renzo Alvisini, Caseificio Romano s.r.l., Il C a saro s . r . l . , nonché Nicola Alvisini, e -premesso di aver eseguito con la propria impresa lavori di edificazione di un opificio industriale, commissionatagli da Ardeatina Formaggi con contratto d’appalto poi ceduto a Caseificio Romano, e di essere rimasto creditore dell’importo di oltre 650.000 euro – chie se: in via principale, che venisse dichiarata l a simulazione del contratto di compravendita,stipulato in data 14.1.2003, con il quale Caseificio Romano aveva trasferito a Il Casaro la proprietà di alcuni immobili, tra cui l’ opificio realizzato; in via alternativa, l’inefficacia nei suoi confronti,ex art. 2901 cod. civ.,del medesimo contratto di compravendita; in via gradata e surrogatoria , ex art. 2900 cod. civ., la risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente in ragione del mancato versamento del prezzo; in ulteriore subordine, sempre in via surrogatoria, la rescissione del contratto per lesione ultradimidium 2.

Il processo, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento de Il Casaro s.r.l.,fu riassunto nei confronti del curatore, che si costituì eccependo l’improcedibilità delle domande ex art. 24 l. fall.

3. Il Tribunale di Rieti, con sentenza del novembre 2008, in accoglimento della domanda principale svolta da De Santis, dichiaròla simulazione assoluta del contratto di compravendita dedotto in giudizio, mentre ritenne inammissibili, in quanto tardivamente formulate, le domande dell’attore di condanna dei convenuti al pagamento del credito vantato e alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili fittiziamente alienati.

4. L’appello principale proposto dal Fallimento contro la predetta pronuncia è stato accolto dalla Corte d’appello di Roma, che ha dichiarato l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 52 l. fall., di tutte le domande avanzate da De Santis.

5. La sentenza, pubblicata il1.12.2015, è stata impugnata da Oreste De Santis con ricorso per cassazione affidato aquattro motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Le altre parti intimate non hanno svolto difese. Il Pg ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Entrambe le particostituite hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della Ardeatina Formaggi s.n.c., cancellatasi dal R.I. in data anteriore all’instaurazione del giudizio d’appello.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.51, 52, 45 e 24 l.fall., anche in relazione agli artt. 2740 e 2905 c.c. e 671 c.p.c., nonché all’art. 24 Cost., per avere il Tribunale ritenuto improcedibili le domande nei confronti del Fallimento, nonostante la sentenza dichiarativa fosse stata emessa a giudizio già iniziato e De Santis, in data anteriore alla sua emissione, avesse trascritto un sequestro conservativo sull’immobile ai sensi dell’art. 2905,2° comma, c.c.

3. La medesima questione, con ulteriori argomentazioni , è post a a fondamento del terzo motivo, che denuncia violazione degli artt. 45, 51 e 52 l.fall., 2740 c.c. e 24 Cost.4. Con il quarto motivo si denuncia infine la “nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, comma 2, e 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n.4), c.p.c.”, per aver la c orte di appello rilevato d’ufficio l’improcedibilità delle domande, senza sollevare su tale questione il contraddittorio tra le parti.5. Il secondo e il terzo motivo che, in ordine logico, vanno esaminati per primi, vanno dichiarati inammissibili, anche se va corretta la motivazione in diritto in base alla quale la corte d’appello ha emesso la statuizione impugnata. 5.1Secondo quanto emerge dalla narrativa del ricorso e dalle argomentazioni che sorreggono le censure in esame, le domande svolte da De Santis nell’atto di citazione, in via man mano subordinata , di simulazione, revocatoria , risoluzione o rescissione dell’atto col quale Caseificio Romano s.r.l. aveva trasferito a Il Casaro s.r.l. la proprietà d e ll’immobile realizzato dalla sua impresa, non erano dirette (né si vede come avrebbero potuto esserlo) alla successiva rivendica o restituzione del beneai sensi e per gli effetti dell’art.103 l. fall..Attraverso le stesse l’odierno ricorrente intendeva invece ottenere una pronuncia che, disponendo nei suoi soli confronti la riacquisizione del bene in questione al patrimonio della venditrice (sua effettiva debitrice) in ragione dell’accertata nullità/inefficacia del contratto, gli consentisse poi di aggredirlo in via esecutiva.

In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte del merito, quelle domande, pur potendo astrattamente incidere sul concorso, n on integravano istanze di ammissione al passivo e non dovevano essere trasferite in sede di verifica, per poter essere ivi esaminate e decise dal G.D. 5.2. L’art. 45 l. f. prevede tuttavia che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori: per poter produrre effetto nei confronti del sopravvenuto Fallimento della società acquirente le ridette domande avrebbero dunque dovuto essere trascritte in data anteriore alla sentenza dichiarativa, mentre è pacifico che non siano mai state trascritte. 5.2.1.Non può, in conseguenza, trovare applicazione nel caso che occupa il principio enunciato da questa Corte nel precedente invocato dal ricorrente a sua difesa (Cass. n. 25850/011), che è riferito a fattispecie in cui la domanda di revocatoria della compravendita diun immobile acquistato da una società poi fallita era stata, per l’appunto, anteriormente trascritta dall e banche creditricidell’alienante.5.2.2.Privo di pregio è, inoltre, l’assunto d i De Santis secondo cui a consentire l’opponibilità alla massa delle domande da lui proposte sarebbe sufficiente l’avvenuta trascrizionesull’immobile, in data anteriore all’apertura della procedura, delprovvedimento di sequestro conservativo emesso in suo favore, in corso di causa, dal giudice di primo grado: anche nella fattispecie disciplinata dall’art. 2905, 2° comma, c.c. il se questro conservativo è infatti destinato a convertirsi in pignoramento e costituisce perciò atto prodromico all’esercizio dell’azione esecutiva individuale, non più esperibile una volta che si sia aperta la procedura concorsuale; ciò che è invece necessario affinché il creditore dell’alienantepossa partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita dell’immobile acquisito all’attivo del sopravvenuto fallimento dell’acquirenteè che sia stata trascritta, secondo quanto richiesto dall’art. 45 l.f., la domanda di simulazione (o di inefficacia, o di risoluzione , o di annullamento) del contratto, posto che solo in tal caso , come emerge dal chiarissimo dettato della norma, il suo definitivoaccoglimento - retroagendo alla datadella trascrizione - consentirebbe a detto creditore di soddisfarsi sul bene anche nei confronti della massa. 5.2.3.

Peraltro, come si è anticipato, i motivi in esame vanno dichiarat i inammissibili perché il ricorrente - che non lamenta specificamente che le sue domande siano state dichiarate improcedibili anche nei confronti delle altre parti del giudizio, non fallite - è privo di interesse a impugnare la decisionecontro il solo Fallimento de Il Casaro , in quanto il credito da lui vantato (verso la committente e verso la cessionaria del contratto) in corrispettivo dei lavorid’appalto è stato ammesso (si ignora a quale titolo) allo stato passivo: in sostanza De Santis ha ottenuto il riconoscimento della sua qualità di creditore anche della società acquirente (e così di creditore concorsuale del suo fallimento) e in tale veste parteciperà alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’intero attivo acquisito al la procedura, anziché dei soli immobil i oggetto della compravendita dedotta in giudizio.

Non risulta, d’altro canto, che il ricorrente sia munito di un titolo di prelazione che –nel caso di rigetto dell’appello del Fallimentoe di accoglimento di una delle sue originarie domande con sentenza coperta da giudicato -gli avrebbe consentito di soddisfare il proprio credito sul ricavato dalla vendita dei beni con precedenza rispetto agli altri creditori concorsuali. 6.Il quarto motivo è infondato, perché la c orte di appello ha accolto un’eccezione sollevata dalFallimento sin dal momento della sua costituzione nel giudizio di primo grado, mentre risulta irrilevante che la decisione si sia fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle dedotte dall’allora appellante.

7. La mancata, specifica impugnazione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato improcedibili le domande avanzate da De Santis anche nei confronti delle parti non fallite, comporta infine il rigetto del primo motivo di ricorso, posto che l’ordine di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, quando l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti passivamente legittimate (art. 331 c.p.c.), ha lo scopo di rendere possibile la decisione sul merito, con la conseguenza che detto ordine non può essere impartito dal giudice d’appello quando l’impugnazione proposta non sia ammissibile (Cass. n. 1982 del 20/07/1963, e, più di recente , Cass.16858/2019). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricors