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Ordinanza — n. 15515/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new issues not previously argued in lower courts regarding postal bonds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15515/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Poste Italiane's appeal as inadmissible because it introduced a new legal argument regarding the death of a co-owner for the first time. The lower court had already ruled that a surviving co-owner can claim full reimbursement of interest-bearing postal bonds without joint signatures due to specific statutory clauses. The Supreme Court rejected the new claim based on the principle that cassation reviews only legal errors from prior proceedings, not novel issues raised for the first time.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 187, comma 1 d.P.R. n. 256/1989: A cassation appeal is inadmissible if it raises new legal issues not previously argued in the lower courts, as the Supreme Court's function is limited to reviewing the legality of the judgment based on existing grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new issues raised postal bonds reimbursement co-ownership death joint signature requirement obbligo di restituzione responsabilità per debiti ereditari pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
346/1990 in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 178 d.P.R. n. 156/1973
a) la presenza della clausola di pari facoltà di rimborso e l’applicabilità dell’art. 178 d.P.R. n. 156/1973 e dell’art.
Art. 187, comma 1 d.P.R. n. 256/1989
Art. 208, comma 1 d.P.R. n. 256/1989
156/1973 e dell’art. 208, comma 1, d.P.R.
Art. 48, comma 3 d.lgs. n. 346/1990
256/1989 e dell’art. 48, comma 3, d.
Art. 1295 c.c.
Art. 1319 c.c.
art. 178 d.P.R. n. 156/1973
a) la presenza della clausola di pari facoltà di rimborso e l’applicabilità dell’art. 178 d.P.R. n. 156/1973 e dell’art.
artt. 178 d.P.R. n.156/1973
─ Con il primo motivo: Violazione degli artt. 178 d.P.R. n.156/1973, 187 e 208 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 24639/2021
256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano 'a vista' e tale diverso regime impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina (Cass., n. 24639/2021;
Cass., n. 38114/2021
Cass., n. 38114/2021; Cass., n.
Cass., n. 22577/2023
38114/2021; Cass., n. 22577/2023; Cass., n.
Cass., n. 19235/2023
22577/2023; Cass., n. 19235/2023; Cass., n.
Cass., n. 1278/2023
19235/2023; Cass., n. 1278/2023; Cass., n.
Cass., n. 19092/2023
1278/2023; Cass., n. 19092/2023; Cass., n.
Cass., n. 3321/2023
19092/2023; Cass., n. 3321/2023).
Cass., n. 22226/2015
Cass., n. 19422/2015
Cass., n. 17041/2013
Cass., n. 21957/2015
Cass., n. 21425/2015
Cass., n. 4087/2012
Cass. SS.UU., n. 2399/2014
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a., rappresentata e difesa dall’ Avv. Prof. Enrico del Prato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale Bruno Buozzi, 107 -ricorrente- Contro Lippi Grazia, rappresentata e difesa dall’ Avv. Paola Rosignoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Alessandra Tombolini, in Roma, via della Balduina,187 -controricorrente- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Firenze n. 2321 /20 2 0 depositatail 1 8.1 2.2020 , notificata il 28.1.2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 . 4 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. Oggetto: buoni Postali fruttiferi FATTI DI CAUSA 1. ─ Con atto di citazione, regolarmente notificato, Poste Italiane s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi allaCorte di Appello di Firenze , Lippi Grazia, proponendo gravame avverso la sentenza n. 454/2018 emessa in data 18/04/2018 con la quale il Tribunale di Siena aveva respinto l'opposizione dell’odierna appellante al decreto ingiuntivo n. 863/2017 emesso in favore dell'appellata per il pagamento della somma lorda di € 13.664,23, quale rimborso di buoni fruttiferi postali serie Q/P 000.061 di £ 1.000.000, emesso il 6.6.1987 e serie Q/P 000.037 di £ 1.000.000, emesso il 7.10.1986 entrambi a favore di Brogi Paola e Lippi Grazia. 2.─ Il Tribunale adito aveva rilevato che la condotta tenuta da Poste Italiane, che aveva subordinato il rimborso dei buoni alla presentazione di quietanza congiunta a firma della cointestataria sopravvissuta (Lippi Grazia) e degli eredi della parte defunta (Brogi Paola), fosse illegittima in quanto i titoli contenevano la clausola di "pari facoltà di rimborso" e, in applicazione dell'art. 208 DPR 256/1989, doveva ritenersi che i buoni postali dovessero considerarsi "titoli rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione". 3.

─ Gli attuali ricorrentiproponevano gravame , dinanzi alla Corte di Firenzeche, con la sentenza qui impugnata , respingeva l’appello . Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche:

a) la presenza della clausola di pari facoltà di rimborso e l’applicabilità dell’art. 178 d.P.R. n. 156/1973 e dell’art. 208, comma 1, d.P.R. n.256/1989 consentono di ritenere che il portatore del buono postale cointestatario del titolo può chiedere il rimborso del titolo senza che sia necessaria la quietanza congiunta degli altri aventi diritto o successori di costoro; b)Il cointestatario non perde tale diritto al rimborso con le predette modalità anche in caso di morte dell’altro cointestatario.4. ─Poste Italiane s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con duemotivi ed anche memori a . 5.─ Lippi Grazia ha presentato controricorso ed anche memori a .

RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrentededuce: 6. ─ Con il primo motivo: Violazione degli artt. 178 d.P.R. n.156/1973, 187 e 208 d.P.R. n. 256/1989 e dell’art. 48, comma 3, d. lgs. n. 346/1990 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La censura deduce che la clausola di pari facoltà di rimborso non persiste dopo la morte del cointestatario ed ha luogo il trasferimento di ogni diritto nella sfera giuridica dei suoi aventi causa. 6.1− Le censure si rifanno ad un precedente di questa Corte, che è stato rimeditato successivamente,e sono infondate.

In punto di diritto non è superfluo ricordare come si sia ormai consolidato l’orientamento secondo cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati, recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano 'a vista' e tale diverso regime impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina (Cass., n. 24639/2021;

Cass., n. 38114/2021; Cass., n. 22577/2023; Cass., n. 19235/2023; Cass., n. 1278/2023; Cass., n. 19092/2023; Cass., n. 3321/2023). 7.─ Con il secondo motivo: Violazione degli artt. 1295 e 1319 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La censura deduce che la morte del debitore in solido comporta la divisione del debito tra i coeredi facendo cessare la solidarietà passiva e la clausola di pari facoltà di rimborso non ha ultrattività in sede successoria 7.1─ La censura è inammissibile. La sua introduzione per la prima volta in questa sede urta, infatti , contro il consolidato principio affermato dalla Corte secondo cui«non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio»(Cass., n.22226/2015;

Cass., n.19422/2015; Cass., n.17041/2013), posto che il giudizio di cassazione «ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» ( Cass., n. 21957/ 20 15; Cass., n. 21425/ 20 15; Cass., n.4087/2012). Tanto più doveroso è poi constatare alla luce di questo rilievo che il motivo non è neppure autosufficiente, non avendo la ricorrente, proprio in ragione del resto della novità della questione, neppure indicato dove e quando essa sia stata prospettata nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo «di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» ( Cass., SS.UU. , n.2399/2014). 8.−Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna del la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso