Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Villafranca Tirrena, did not act to preserve the appeal after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14999/2023 R.G.proposto da: COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA, elettivamente domiciliato in CAPO D'ORLANDO VIA XXVII SETTEMBRE 26/A, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CALABRÒ (CLBCLD52S04F158M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DUSTY s.r.l., elettivamente domiciliata in Catania Via G. Puccini 32, presso lo studio dell’avvocato ADOLFO LANDI (LNDDLF59R05F158E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 232/2023 emessa da CORTE D'APPELLO MESSINA il 16.3.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma