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Decreto — n. 15508/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15508/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15508/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5316/2023 R.G. proposto da: FRATELLI MAZZOCCHIA s.p.a. , elettivamente domiciliato in GROTTOLELLA VIA NAZIONALE, 17, presso lo studio dell’avvocato PALMIRA NIGRO (NGRPMR69L64A509F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI PALERMO, elettivamente domiciliato in PALERMO P.ZA MARINA 39, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CRISCUOLI (CRSVCN60A04G273T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 1321/2022 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 29.7.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15508/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 5316/2023 R.G. proposto da: FRATELLI MAZZOCCHIA s.p.a. , elettivamente domiciliato in GROTTOLELLA VIA NAZIONALE, 17, presso lo studio dell’avvocato PALMIRA NIGRO (NGRPMR69L64A509F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI PALERMO, elettivamente domiciliato in PALERMO P.ZA MARINA 39, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CRISCUOLI (CRSVCN60A04G273T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 1321/2022 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 29.7.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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anticipo delle spese condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di esecuzione ripetibili dell'avvocato condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1321/2022 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 29.7.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5316/2023 R.G. proposto da: FRATELLI MAZZOCCHIA s.p.a. , elettivamente domiciliato in GROTTOLELLA VIA NAZIONALE, 17, presso lo studio dell’avvocato PALMIRA NIGRO (NGRPMR69L64A509F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI PALERMO, elettivamente domiciliato in PALERMO P.ZA MARINA 39, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CRISCUOLI (CRSVCN60A04G273T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 1321/2022 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 29.7.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro