Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giovanna Gubitosi, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, Comune di Tufò, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23853/2023 R.G.proposto da: GUBITOSI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 79 C/O STUDIO MORANDINI, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ROTONDI (RTNNTN51H13A509E) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO TRULIO -ricorrente- contro COMUNE DI TUFO, elettivamente domiciliato in AVELLINO VIA FRATELLI DEL GAUDIO 93, presso lo studio dell’avvocato DONATO PENNETTA (PNNDNT59L29A284T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 2013/2023 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI il 5.5.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma