Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days of proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for accelerated settlement. The proceedings involved a dispute between a municipality and a cooperative society regarding an injunction issued by the Court of Appeal in Sassari. The court ruled that the applicant's inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term following a proposal for accelerated settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the renouncing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21681/2023 R.G. proposto da: COMUNE DI OLBIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUSTACHIO MANFREDI N. 5, presso lo studio dell’avvocato LUCA HEROS MAZZEO (MZZLHR70H08L219U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ANDALAS DE AMISTADE SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE, elettivamente domiciliata in ALGHERO VIA MAZZINI N.87, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA MURRU (MRRMGR69R61A192J) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRIA, RUMUNDU SOCIETA' COOPERATIVA -intimati- avverso la sentenza n. 259/2023 emessa da CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI SASSARI il 20.7.2023 - Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Ritenuto peraltro che le spese liquidabili in questa sede, attesa la peculiarità del procedimento, siano esclusivamente quelle della fase introduttiva del procedimento di legittimità per effetto della ipotesi specifica di rinuncia per mancata istanza di decisione in seguito alla proposta di definizione accelerata, e pertanto non possa trovare ingresso la richiesta della controricorrente di liquidazione delle spese del procedimento di inibitoria dinanzi alla Corte di appello, richiesta con istanza dell’8.4.2024 e contestata ex adverso con istanza del 15.4.2024
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così