Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a nursing home, challenged a lower court ruling against the provincial health service but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7328/2022 R.G. proposto da: CASA DI CURA SAN FRANCESCO DI RAO ROSINA s.r.l. , elettivamente domiciliata in COSENZA P.ZA ZUMBINI (P. CUNDARI), DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PIERANTONIO MICCIULLI (MCCPNT69D26D086Y) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, elettivamente domiciliato in LUZZI VIA INCORONATA 82, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BROGNO (BRGGPP57R02E773U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 1226/2021 emessa da CORTE D'APPELLO CATANZARO il 14.9.2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della arte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro