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Ordinanza — n. 15199/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against bank contract nullity, citing insufficient evidence and lack of court-appointed expert mandate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15199/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appellant's appeal challenging a bank contract for alleged usurious interest and unauthorized fees. The appellant argued that the lower court improperly denied a mandatory court-appointed expert audit despite the existence of a detailed private expert report produced in the first instance. The court rejected this claim, ruling that the lower court's denial of the expert audit was properly motivated by the absence of sufficient documentary evidence to prove the contract's defects, and that the appellant could not request factual findings from the Supreme Court itself.

Regesto Legislator

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Art. 1283 c.c.; Art. 702 bis c.p.c.: The Supreme Court cannot order a court-appointed expert audit or make factual findings when the lower court has already provided a clear and specific motivation for denying such an audit based on the lack of documentary evidence supporting the alleged contractual defects.

Parole chiave

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contractual nullity usurious interest court appointed expert banking dispute procedural motivation ripetizione dell'indebito obbligo di restituzione conti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 1283 c.c.
Art. 702 bis c.p.c.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
Quanto, poi, al diniego opposto dalla cda alla richiesta di CTU, la critica articolata dal ricorrente approda, in conclusione, a una richiesta di declaratoria di nullità della decisione impugnata per difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell’art. 132, n.
Art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 61,62, 194 e 210 c.p.c. e art. 119 d.lgs. n. 385/1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la corte d’appello:
Art. 210 c.p.c.
a) ha disatteso la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c. e la conseguente richiesta diCTU;
art. 702 bis c.p
art. 2697 c.c
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt.
art. 119 d.lgs. n. 385/1993
e art. 119 d.lgs. n. 385/1993 in relazione all’art.
art. 210 c.p
a) ha disatteso la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c.
articolo 210 c.p
a) ha disatteso la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Forestieri Giuseppe,in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentat i e difes i da ll’ Avv. Ugo Veter e ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Santa Maria del Cedro, via Matisse, 1 -ricorrente- Contro Intesa San paolo s.p.a., rappresentat a e difes a da gli A vv. ti Antonio Ferraguto e Giuseppe Caputi ed elettivamente domiciliata presso il lorostudio, in Roma, via Po, 12 -controricorrente- Nonché Italfondiario s.p.a., quale procuratore della società Castello Finance s.r.l. , rappresentata e difesa dall’Avv.

Alessandra Villecco Oggetto: conto corrente ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Grillo, in Roma, via Giulio Cesare, 2 -controricorrente- Avverso la sentenzadella Corte di Appello di Catanzaro n. 366 /20 20 pubblicata il9.3.2020, notificata il 6.4.2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 . 3 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. ─Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Forestieri Giuseppe , in proprio e in qualitàdi titolare pro tempore della omonima ditta individuale , adivail Tribunale di Cosenza e, sulla premessa di avere stipulato in data 26.3.1980con la Banca Commerciale Italiana, sede di Cosenza, un contratto per l'apertura di un rapporto di conto corrente identificato con il n. 1892326-01-40, appostato a sofferenza in data 16.3.1999 con saldo debitore pari a £ 33 .217.585, e di avere corrisposto all’istituto bancario somme non dovute a tit o lo di interessianatoc istici e usu rari , nonché di commissione di m assimo scoperto e di altre competenze mai sottoscritte néconcordate con lo stesso o altrimenti accettate nel corso del rapporto, come da consulenza tecnica contabile di parte contestualmente prodotta, chiedeva che fosseaccertata e dichiarata, nei confronti della Intesa SanPaolo s.p.a. (gi à Banca Commerciale Italiana S.p .a.) e della Castello Finance S.r.l.società quest’ultima subentrata nella gesti one della posizione di cui al conto corrente in sofferenza suindicato, la nullità parziale del contratto per violazione dell’art.1283 c.c. e delle altre norme indicate in ricorso, e previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile al fine di accertare le somme illegittimamente percepite dalla banca a titolo di interessi anatocistici e calcolo di Cms, oltre che di interessi non conformi ai tassi effettivi globali e medi stabiliti, con la conseguente condanna della banca alla restituzione in suo favore delle somme indebita mente incassate, oltre rivalutazione e interessi. 2.─ Il Tribunale adito , disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario,con sentenza n. 1373/2013 rigettava la domanda . 3.

─ I ricorrentiproponevano gravame , dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro che , con la sentenza qui impugnata , ha rigettato l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a)il cliente che agisce per la ripetizione di indebito di somme versate in forza di clausole di cui assume la nullità, è tenuto a fornire prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza di una valida causa giustificativa, producendo il contratto contenente le clausole contestate e gli estratti conto relativi all’andamento del rapporto; b)nel caso in esame l’appellante non ha prodotto il contratto di conto corrente per consentire la sua pretesa non applicazione, e ha omesso di allegare l’intera e completa sequenza degli estratti conto relativi all’andamento del rapporto al fine di pervenire ad una attendibile ricostruzione contabile dello stesso; c)l’appellante aveva esibito una consulenza tecnica di parte basata, per espressa ammissione del perito stesso segnalata nell’elaborato, su una documentazione parziale e lacunosa in quanto priva degli estratti per un lasso temporale di durata tutt’altro che trascurabile; d)a tale fine non poteva darsi seguito alla richiesta formulata ex art.210 c.p.c.

«trattandosi di mezzo di prova finalizzato all’acquisizione solo di documenti che la parte richiedente sia impossibilitata a produrre, trovandosi gli stessi nell’esclusivo della controparte o di un terzo possesso»;5. ─ Forestieri Giuseppe in proprio e quale titolare della ditta individuale, ha presentato ricorso per cassazione con un m otivo, articolato in più censure. Intesa San Paolo s.p.a.ha presentato controricorso. Castello Finance s.r.l.ha presentato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduc e : 6.─ Con l’unico motivo:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 61,62, 194 e 210 c.p.c. e art. 119 d.lgs. n. 385/1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la corte d’appello:

a) ha disatteso la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c. e la conseguente richiesta diCTU;

b) non ha valutato gli estratti conto esibiti dal 1980 al 1999 ritenendoli lacunosi e parziali;

c) ha ritenuto la richiesta di CTU meramente esplorativa eludendo la possibilità che la consulenza poteva avere un ruolo percipiente sulla base della possibilità di ricostruire l’andamento del rapporto integrando la documentazione esibita con ogni altro mezzo. Il ricorrente sostiene di aver richiesto reiteratamente alla banca la trasmissione di documentazione, come dimostrato dal carteggio in atti e che, comunque, la richiesta della documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 TUB può essere formulata anche incorso di causa appunto mediante richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; inoltre, trattandosi di conto corrente ancora aperto, «si sarebbe dovuto imporre alla banca, a fronte dell’azione di rendicontazione di cui all’atto introduttivo del giudizio, di provare il suo operato attraverso il deposito di tutti gli estratti conto e del contratto originario».

Quanto alla CTU, il ricorrente, premesso che il contratto di conto corrente risaliva a un tempo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di legge che impongono la forma scritta, come la l. n. 154 del 1992 e il TUB, osserva che la cda « avrebbe dovuto comunque disporre CTU contabile, per la ricostruzione del rapporto in regime di capitalizzazione semplice fino al 30.06.2000, secondo quanto ribadito dalla S.C. con la nota sentenza n. 24418/2010» e che «a tutto voler concedere, se è pur vero che in materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, qualora limiti l’adempimento ad alcuni aspetti temporali dell’intero andamento del rapporto … il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile (Cass. 03/12/2018, n. 31187)».

Conclude, quindi, per la nullità della sentenza impugnata atteso il carattere solo apparente della motivazione del diniego di CTU sull’assunto del suo carattere esplorativo, per non avere la cda tenuto conto delle allegazioni del correntista contenute nella corposa CT di parte prodotta nel giudizio di primo grado. 6.1 ─ La complessa censura è in parte inammissibile e in parte infondata. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, anche rivedendo criticamente taluni suoi pregressi orientamenti richiamati dal ricorrente, che il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass. 24641/2021 e successive conformi).

Il ricorrente sostiene di avere in effetti vanamente inviato una tale richiesta alla banca prima dell’introduzione della lite, ma lo fa pretendendo che ad accertare tale punto di fatto – non risultante dalla sentenza impugnata – si a questa Corte, cui invece, com’è noto, gli accertamenti di fatto sono inibiti. Quanto, poi, al diniego opposto dalla cda alla richiesta di CTU, la critica articolata dal ricorrente approda, in conclusione, a una richiesta di declaratoria di nullità della decisione impugnata per difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell’art. 132, n. 4, cpc; difetto, però, manifestamente insussistente, chiara, comprensibile e specifica essendo (a prescindere dalla sua condivisibilità o meno) la motivazione esibita dalla sentenza impugnata sul diniego di effettuazione di una CTU contabile attesa la mancanza, secondo l’apprezzamento di quel giudice di merito, di documentazione idonea a provare i contenuti contrattuali carenti o invalidi denunciati dall’attore e l’andamento del rapporto attestato dagli estratti conto integrali. 7.

─ Per quanto esposto , il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge, in favore di ciascun a parte controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu