Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15192/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming contract object indeterminacy due to missing mark-to-market data in interest rate swap agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15192/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that interest rate swap contracts lacked a determinate object due to missing mark-to-market data. The lower court found that necessary data was either explicitly in the contracts or publicly available via standard financial applications, satisfying legal requirements. The court ruled that external references to publicly accessible market data do not invalidate contract certainty, thus upholding the appellate decision against the plaintiffs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1325, n. 3; Art. 1418, n. 1; Art. 1419 cod. civ.: A contract's object remains determinate even if specific market data is referenced externally, provided such data is publicly accessible and allows unequivocal identification of the subject matter.

Parole chiave

Generato dall'IA
interest rate swap contracts indeterminate object mark to market valuation publicly available data contract validity financial derivatives appellate review operazione swap

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1325, n. 3 cod. civ.
Art. 1418 cod. civ.
Art. 1419 cod. civ.
Art. 1346 cod. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 10 maggio 2018, n. 11297
Cass. 10 maggio 2018, n. 11297; Cass.
Cass. 1° febbraio 2013, n. 2473
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19406/2020R.G. proposto da Pigicarpa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e De Luca Mariaelisabetta, rappresentatee difese da ll’ avv. Angelo Riva -ricorrenti - contro Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. Paolo Maria Verrecchia, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Lorenzo Malagotti, 15 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 169 /20 20 , depositata il 20gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la Pigicarpa s.r.l. e Mariaelisabetta De Luca propon gono ricorso per Oggetto:contratto di interest rate swap cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Milano , depositata il 20 gennaio 2020 , di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Como che aveva respinto le loro domande di condanna della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. alla restituzione delle somme versate dalla società in esecuzione di due contratti di interest rate swap; -la Corte di appello ha dato atto che le domande attoree erano fondate sulla nullità e/o annullabilità e/o risoluzione di tali contratti per violazione dell’obbligo informativo gravante sulla banca al momento della conclusione dei contratti, per inadeguatezza dei prodotti sottoscritti al profilo di cliente della società, per assenza di causa e per indeterminabilità del mark to market; - ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando , in particolare : la sussistenza del contestato requisito causale, avuto riguardo al fatto che i contratti erano funzionali alla riduzione del rischio per il cliente di un eccessivo rialzo dei tassi di interessi pattuiti in due contratti di mutuo precedentemente conclusi; la oggettiva determinabilità del mark to market, atteso che i dati necessari per la sua determinazione erano esplicitamente indicati nei contratti o, comunque, reperibili con applicativi pubblicamente disponibili; l’assolvimento degli obblighi informativi gravantisulla banca, anche in relazione al ricorso a dati di mercato per la determinazione del mark to market, al valore iniziale negativo di tale elemento e alla comunicazione del superamento del mark to marketdel livello, in negativo per il cliente, del 10% del valore iniziale e all’adeguatezza dei prodotti sottoscritti; -il ricorso è affidato a tre motivi; -resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i rico r rent i de n uncia no la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, n. 3, 1418 e 1419 cod. civ., per aver la sentenza impugnata escluso la nullità dei contrattiin oggetto, dedotta sotto il profilo della mancanza dell’oggetto , benché gli stessi non recassero l’indicazione del valore del mark to marketal momento della stipula; -con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1325, n. 3, e 1346 cod. civ., per aver la Corte di appello escluso tale nullità benché non fossero espressamente indicati i criteri di calcolo per determinare il valore del mark to market; -evidenziano, sul punto, che non era sufficiente a ritenere sussistente il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto la circostanza che tale valore fosse ricavabile da elementi estranei al documento contrattuale; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -come accennato in precedenza, la sentenza di appello, nell’esaminare la questione della validità dei contratti sotto il contestato profilo della indeterminatezza dell’oggetto per mancata indicazione del mark to market, ha accertato che «i dati necessari per la determinazione del mark to marketsono esplicitamente indicati nei contratti o reperibili con gli applicativi pubblicamente disponibili»; - ha aggiunto che, in particolare, non erano indicato i cd. dati di mercato, ovvero la curva dei fattori di sconto impiegata per l’attualizzazione dei flussi monetari attesi e per il calcolo dei tassi forward, ma che tali dati erano pubblicamente disponibili per mezzo dell’applicativo Bloomberge che il modello per effettuare la valutazione del mark to market era « standard » , per cui non vi era bisogno di richiamarlo nei contratti; - parte ricorrente si limita a contestare una siffatta valutazione, che, tuttavia, è riservata al giudice di merito; - si osserva, inoltre, che , diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, è possibile determinare l'oggetto del contratto mediante il rinvio ad elementi esterni individuabili aliunde, idonei a consentire in modo inequivoco l'identificazione del bene oggetto della futura vendita (cfr.

Cass. 10 maggio 2018, n. 11297; Cass. 1° febbraio 2013, n. 2473); -con l’ultimo motivo si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità dei contratti per difetto di causa; -il motivo è infondato; -la doglianza non si confronta con la sentenza impugnata la quale, sul punto, ha esaminato il relativo motivo di appello concludendo per la sua infondatezza in ragione della sussistenza del requisito causale, rivenuto nella funzione di copertura dei rischi assunti con la conclusione dei contratti di mutuo a tasso variabile; - pertanto, per le indicate considerazioni, i l ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 7.000,00,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso , a norma del c