Ordinanza — n. 15151/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15697/2020R.G. proposto da Gemma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. Giovanni Lauro , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Casoria (NA), via Crema, 8 -ricorrente - contro Unicredit s.p.a. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 28 /20 20 , depositata il 9 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -la Gemma s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia , depositat a il 9 gennaio 2020 , di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Oggetto:estinzione Mantova che aveva respinto le sue domande di accertamento del l a usurarietà dei tassi di mora pattuiti in relazione a due contratti di mutuo edilizio e, conseguentemente, della non debenza di alcun interesse, nonché di rideterminazione dei rapporti di dare e avere con la Unicredit s.p.a. in relazione a tali contratti, previa accertamento della indeterminatezza del tasso pattuitoe dell’ anatocismo praticato, insiti nella previsione del piano di ammortamento alla francese; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la allegata usurarietà si fondava sul superamento della misura dei tassi moratori pattuita rispetto alle soglie previste dalla normativa in tema di usura e che i pianidi restituzione delle somme mutuate erano redatti secondo il criterio dell’ammortamento alla francese, comportante, in quanto tale, l’indeterminatezza dei tassi applicati e l’anatocismo degli interessi; - la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando , in particolare, che la società mutuataria non aveva mai allegato di aver corrisposto interessi moratori, né, comunque,di tale circostanza vi era evidenza nella documentazione prodotta, e che diversamente da quanto allegato dalla società medesima non si ravvisava la mancata indicazione dell’I.S.C., peraltro non richiesta a pena di nullità; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -la Unicredit s.p.a. non spiega alcuna difesa; - con nota del 7 febbraio 2024 la ricorrente dichiara di rinunciare a l ricorsoe chiede che sia dichiarata l’estinzione del processo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15151/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 15697/2020R.G. proposto da Gemma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. Giovanni Lauro , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Casoria (NA), via Crema, 8 -ricorrente - contro Unicredit s.p.a. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 28 /20 20 , depositata il 9 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -la Gemma s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia , depositat a il 9 gennaio 2020 , di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Oggetto:estinzione Mantova che aveva respinto le sue domande di accertamento del l a usurarietà dei tassi di mora pattuiti in relazione a due contratti di mutuo edilizio e, conseguentemente, della non debenza di alcun interesse, nonché di rideterminazione dei rapporti di dare e avere con la Unicredit s.p.a. in relazione a tali contratti, previa accertamento della indeterminatezza del tasso pattuitoe dell’ anatocismo praticato, insiti nella previsione del piano di ammortamento alla francese; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la allegata usurarietà si fondava sul superamento della misura dei tassi moratori pattuita rispetto alle soglie previste dalla normativa in tema di usura e che i pianidi restituzione delle somme mutuate erano redatti secondo il criterio dell’ammortamento alla francese, comportante, in quanto tale, l’indeterminatezza dei tassi applicati e l’anatocismo degli interessi; - la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando , in particolare, che la società mutuataria non aveva mai allegato di aver corrisposto interessi moratori, né, comunque,di tale circostanza vi era evidenza nella documentazione prodotta, e che diversamente da quanto allegato dalla società medesima non si ravvisava la mancata indicazione dell’I.S.C., peraltro non richiesta a pena di nullità; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -la Unicredit s.p.a. non spiega alcuna difesa; - con nota del 7 febbraio 2024 la ricorrente dichiara di rinunciare a l ricorsoe chiede che sia dichiarata l’estinzione del processo;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15697/2020R.G. proposto da Gemma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. Giovanni Lauro , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Casoria (NA), via Crema, 8 -ricorrente - contro Unicredit s.p.a. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 28 /20 20 , depositata il 9 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -la Gemma s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia , depositat a il 9 gennaio 2020 , di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Oggetto:estinzione Mantova che aveva respinto le sue domande di accertamento del l a usurarietà dei tassi di mora pattuiti in relazione a due contratti di mutuo edilizio e, conseguentemente, della non debenza di alcun interesse, nonché di rideterminazione dei rapporti di dare e avere con la Unicredit s.p.a. in relazione a tali contratti, previa accertamento della indeterminatezza del tasso pattuitoe dell’ anatocismo praticato, insiti nella previsione del piano di ammortamento alla francese; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la allegata usurarietà si fondava sul superamento della misura dei tassi moratori pattuita rispetto alle soglie previste dalla normativa in tema di usura e che i pianidi restituzione delle somme mutuate erano redatti secondo il criterio dell’ammortamento alla francese, comportante, in quanto tale, l’indeterminatezza dei tassi applicati e l’anatocismo degli interessi; - la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando , in particolare, che la società mutuataria non aveva mai allegato di aver corrisposto interessi moratori, né, comunque,di tale circostanza vi era evidenza nella documentazione prodotta, e che diversamente da quanto allegato dalla società medesima non si ravvisava la mancata indicazione dell’I.S.C., peraltro non richiesta a pena di nullità; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -la Unicredit s.p.a. non spiega alcuna difesa; - con nota del 7 febbraio 2024 la ricorrente dichiara di rinunciare a l ricorsoe chiede che sia dichiarata l’estinzione del processo;
CONSIDERATO CHE: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione, deve provvedersi in conformità alla richiesta della ricorrente, per cui il presente giudizio va dichiarato estinto; -nulla va disposto in tema di spese processuali , in assenza di attività difensiva da parte della società intimata;
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nell’adunan