Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15109/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares civil judgment extinguished due to joint withdrawal of appeal and incidental counterclaim by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15109/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil judgment extinguished following a joint request by both parties to withdraw their respective appeals and incidental counterclaims. The appellant, S.E.A., and the respondent, Agility Logistics, mutually agreed to terminate the proceedings without seeking a ruling on litigation costs. Consequently, the court dismissed all claims and rulings without addressing the underlying merits of the dispute regarding excess payments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 360, paragraph 1, letter b) of the Code of Civil Procedure; The judgment is extinguished when both parties jointly withdraw their appeals and incidental counterclaims, thereby terminating the litigation without a substantive decision on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint withdrawal of appeal extinction of judgment incidental counterclaim mutual settlement termination of proceedings Code of Civil Procedure extinguishment without merits restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Article 360, paragraph 1, letter b) of the Code of Civil Procedure
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5813 del RG/2021, proposto da ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A., s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.; elett ivamen te domic iliata pr esso l’avv. Marina Rossi, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Fumagalli , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- AGILITY LOGISTICSs.r.l. (ora DSV s.p.a.), in persona del legale r app rappresentante p.t.,elettivamente domiciliata p resso l’avv. Massimo Giordano, che larappresenta e difende, per procura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- AGILITY LOGISTICS s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l’avv.

Massimo Giordano, che la rappresenta e difende, per procura speciale in atti; -ricorrente incidentale- -contro- ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A., s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso l’avv. Marina Rossi, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Fumagalli, per procura speciale in atti; -controricorrente all’incidentale- avverso la sentenza n. 2029/2020 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 31.08.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.04.2024 dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con sentenza depositata il 31.7.20, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla S.E.A. s.p.a., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa nel 2019, dichiarava prescritto il diritto della AgilityLogistics s.r.l. (ora DSV s.p.a., quale società conferitaria di ramo d’azienda a seguito di scissione) ad ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso prima del 20.3.2010, condannando la S.E.A. s.p.a. al pagamento della somma di euro 37.263,30 oltre interessi in favore della Agility Logistics s.r.l., e quest’ultima società alla restituzione, in favore della S.E.A., di quanto corrisposto in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado.

La S.E.A. s.p.a. ricorre in cassazione con sei motivi; la Agility Logistics s.r.l. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale autonomo.RITENUTO CHE Le parti hanno ritualmente depositato un’istanza congiunta, rispettivamente, di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale autonomo, con contestuale accettazione delle rinunce, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra lestesse parti senza pronuncia sulle spese. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto in conformità.

P.Q.M.

La Cortedichiara estinto il giudizio. Così deciso nella cam