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Ordinanza — n. 15052/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural inadmissibility of plea on mismatch between claim and judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15052/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Lemmo's appeal against the Second Instance Court's decision in a dispute involving the Isernia-Venafro Diocese and Banca Monte dei Paschi di Siena. Lemmo argued the appeal was inadmissible due to a lack of motivation regarding a plea that the lower court failed to address on the mismatch between the claim and the judgment. The court ruled this plea is a preliminary procedural objection, not a substantive issue, and thus the lower court's handling of it does not constitute a violation of the principle of correspondence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A plea alleging a violation of the principle of correspondence between the claim and the judgment is a preliminary procedural objection; therefore, the appellate court's decision on its inadmissibility cannot be censured for lack of motivation on the merits.

Parole chiave

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mismatch claim judgment preliminary procedural objection omitted motivation appeal correspondence principle inadmissibility plea divieto di finanziamento monetario riproduzione e imitazione di biglietti di banca falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «omessa motivazione su punto decisivo della causa ex art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., in relazione all’art.
Art. 112 c.p.c.
5, c.p.c., in relazione all’ art. 112 c.p.c., per carenza di motivazione sull’eccezione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato».
Art. 348 ter cod. proc. civ.
Peraltro, nell'ipotesi di «doppia conforme» prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n.
art. 652 c.p
Luigi D’orazio Pertanto, l’efficacia di giudicato ex art. 652 c.p.p.
art. 116 c.p
360, primo comma, n.5, c.p.c., in relazione all’art. 116 c.p.c.
art. 654 c.p
che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art.
art. 348-ter c.p
Con la precisazione, al quintocomma dell’art. 348-ter c.p.c.
art. 348 ter cod. proc. civ
Peraltro, nell'ipotesi di «doppia conforme» prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass., sez.
art. 112 c.p
5, c.p.c., in relazione all’ art. 112 c.p.c., per carenza di motivazione sull’eccezione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato».

Giurisprudenza citata

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Cass., 9 marzo 2022, n. 7724
Cass., sez. 2, 10 marzo 2014, n. 5528
civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass., sez. 2, 10 marzo 2014, n. 5528).
Cass., n. 1701 del 23/01/2009
civ.(Cass., n. 1701 del 23/01/2009).
Cass., sez. 3, 11 ottobre 2018, n. 25154
112 c.p.c., sicché, trattandosi di eccezione pregiudiziale di rito, tale vizio non è configurabile (Cass., sez. 3, 11 ottobre 2018, n. 25154).
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4756/2020r.g. proposto da: Lemmo Antonio, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall’Avvocato Maria Michela Fiorante, giusta procura alle liti rilasciata a margine del ricorso, e dall’Avvocato Giuseppe Bellano, giusta procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di ulteriore difensore, i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -ricorrente- contro Diocesi di Isernia-Venafro, in persona dell’ordinario diocesano, Mons.

Camillo Cibotti, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Iacovino, 2RG n. 4576/2020 Cons.Est. Luigi D’orazio giusta procura speciale in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec indicato. -controricorrente – E Banca Toscana s.p.a., ora Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona dellegale rappresentante pro tempore, -intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 243/2019, depositata in data 2luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2024 dal Consigliere dott.

Luigi D’Orazio; RILEVATO CHE: 1.La Diocesi di Isernia - Venafro proponeva atto di citazione nei confronti di Antonio Lemmo e della Banca Toscanas.p.a. deducendo che i responsabili dell’ufficio dell’economato dell’ente ecclesiastico avevano rilevato che, nell’estratto conto mensile inviato dalla Banca Popolare di Ancona, filiale di Isernia -presso cui era acceso un conto corrente intestato a tale ente -vi era un’operazione di prelevamento del 10 febbraio 2004, a mezzo assegno bancario n. 550 07 79 057, dell’importo di euro 140.000,00.

In particolare, tale assegno era stato portato all’incasso presso la Banca Toscana, filiale di Venafro, da Antonio Lemmo, in qualità di imprenditore. Il Vescovo Mons.Gemma rilevava che la firma «Andrea Gemma», apposta sull’assegno, era visibilmente contraffatta e il Lemmo, alla presenza di don Girolamo dello Iacono, «ammetteva di essersi furtivamente impossessato del carnet di assegni e di aver proceduto 3RG n. 4576/2020 Cons.Est. Luigi D’orazio all’incasso della somma di cui è causa trovandosi in difficoltà economiche, a suo dire, momentanee».

Pertanto, la Diocesi chiedeva accertarsi che la firma apposta sull’assegno era apocrifa, non essendo riconducibile a quella di Mons. Andrea Gemma, con il conseguente accertamento che il Lemmo si era illegittimamente appropriato della somma di euro 140.000,00 e la condanna della Banca Toscana che aveva posto in essere un comportamento illecito per mancata vigilanza. Nelle more del processo la Diocesie la Banca Popolare di Ancona trovavano un accordo, sicché la banca si accollava parte delle responsabilità anche economiche dell’accaduto, lasciando in capo all’ente ecclesiastico una perdita di euro 82.000,00.

Sempre nelle more del processo civile il tribunale di Isernia, sezione penale, emetteva nei confronti del Lemmo sentenza assolutoria, ma con formula dubitativa, ex art.530, secondocomma, c.p.p., in relazione ai reati di cui agli articoli 81,485 e 640 c.p.

2. Il tribunale di Isernia, per quel che qui ancora rileva, riconosceva che il Lemmo «aveva sottoscritto l’assegno con la presunta firma del vescovo utilizzandolo, poi, per estinguere una posizione debitoria aperta presso la filiale della Banca Toscana».

3. La Corte d’appello di Campobasso accoglieva il gravame del Lemmo, esclusivamente con riferimento al quantum, ridotto da euro 140.000,00 ad euro 82.000,00. In particolare, la Corte territoriale evidenziava che la sentenza penale del tribunale di Isernia n. 235 del 2012 era divenuta irrevocabile e che dalla perizia grafica, svolta in sede penale, era stata esclusa l’attribuibilità della sottoscrizione ad Antonio Lemmo, sicché era stato riconosciuto «il ragionevole dubbio che la falsificazione potesse essere opera dell’imputato Lemmo». 4RG n. 4576/2020 Cons.Est.

Luigi D’orazio Pertanto, l’efficacia di giudicato ex art. 652 c.p.p. , riguardava esclusivamente l’esclusione del Lemmo «quale autore della falsificazione della sottoscrizione di traenza», ma la pronuncia penale doveva essere letta nella sua interezza, laddove si affermava che «è indubbio come sotto il profilo materiale il Lemmo abbia utilizzato quell’assegno allo scopo di coprire degli scoperti personali sul proprio conto». Indicava, allo scopo, le deposizioni: del direttore della filiale della Banca Toscana, Leschi, il quale aveva riferito che il Lemmo aveva uno scoperto rilevante e che aveva versato un assegno di euro 140.000,00, dicendo che l’assegno «trovava giustificazione in anticipi su provvigioni per la vendita di terreni per conto della Diocesi»; dell’aiuto economo della Diocesi, Girolamo dello Iacono, il quale confermava che «il Lemmo dichiarava di avere uno scoperto di conto corrente […] disse che aveva urgenza di rientrare dallo scoperto».

Inoltre, il Lemmo non aveva in alcun modo provato il finanziamento e/o elargizione in favore della famiglia De Renzis, che sarebbe stato oberata dai debiti contratti per la prima attività commerciale.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Antonio Lemmo.

5. Ha resistito con controricorso la Diocesidi Isernia-Venafro.

6. È rimasta intimata la Banca Toscanas.p.a. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «omessa motivazione su punto decisivo della causa ex art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., in relazione all’art. 116 c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria valutazione dei mezzi istruttori». 5RG n. 4576/2020 Cons.Est. Luigi D’orazio In particolare, per il ricorrente poiché al giudizio penale aveva partecipato anche Mons.Gemma, all’epoca Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro, che si era costituito parte civile, la Corted’appello di Campobasso avrebbe dovutoriconoscere l’efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile «riformando sul punto la sentenza di primo grado».

L’esito assolutorio del giudizio penale «avrebbe dovuto determinare il rigetto integrale della domanda avanzata dalla Diocesi Isernia-Venafro perché inammissibile edinfondata». La sentenza penale avrebbe determinato «un vincolo assoluto per l’accertamento dei fatti oggettivi, relativi alle circostanze materiali accertate nel giudizio penale». La Corte d’appello avrebbe omesso ogni valutazione su talune circostanze «acclaratein sede penale»: in particolare, la difesa aveva prodotto la fotocopia di un attestato da cui emergeva l’assunzione di Antonio Lemmo.

Inoltre, nella sentenza penale si è affermato che il versamento dell’assegno di euro 140.000,00, era avvenuto da parte del Lemmo «nell’esercizio di una facoltà legittima rientrando l’azione nelle sue competenze di segretario generale del vescovo, autorizzato ad avere rapporti con le banche, tanto che il direttore di banca, pur a fronte di una somma elevata, non ritenne neanche di avvertire la curia». Peraltro, le «valutazioni ed interpretazioni delle risultanze documentali e testimoniali» erano «del tutto illogiche e contraddittorie».

Le dichiarazioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta di Antonio Lemmo non avevano alcun carattere confessorio, anche perché era stato autorizzato dal vescovo a firmare assegni «in vostra assenza». 6RG n. 4576/2020 Cons.Est. Luigi D’orazio La Corte d’appello avrebbe omesso la valutazione di prove testimoniali attestanti circostanze a favore del Lemmo, con riferimento alle dichiarazioni di Rita d’Ippolito (segretario generale del vescovo), Leschi Alberico (direttore della filiale della Banca Toscana di Isernia), Don Claudio Crescimanno (per cui il Lemmo aveva la delega «ad omnia»).

La testimonianza di Don Girolamo dello Iacono, che aveva riferito che il Lemmo aveva uno scoperto di conto corrente, non dimostrava l’indebita utilizzazione della somma portata dall’assegno. La Corte territoriale ha ritenuto erroneamente non comprovato l’utilizzo della somma a favore di una famiglia in difficoltà economica. La teste De Renzis, in sede di sommarie informazioni, aveva invece riferito che il Lemmo «a titolo di carità mi forniva la somma di circa 130.000,00 euro».

2. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. 2.1. Il motivo è infondato con riferimento alla asserita sussistenza di un giudicato assolutorio in sede penale che andrebbe ad incidere sul giudizio civile. Si premette, che il giudicato penale di assoluzione, con la formula dubitativa di cui all’art. 530, secondo comma, c.p.p., non spiega efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno ex art. 652 c.p.p. Si è chiarito, infatti, che, in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato (Cass., 7RG n. 4576/2020 Cons.Est.

Luigi D’orazio sez. 2, 21 giugno 2023, n. 17708; Cass., sez. L., 11 febbraio 2011, n. 3376). Inoltre, si è anche affermato che, in materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale (Cass., sez. 3, 21 aprile 2016, n. 8035).

È sufficiente porre attenzione alla differenza del nesso di causalità materiale, la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale, ove vale il principio dell’elevato grado di credibilità nazionale che è prossimo alla «certezza»; mentre in sede civile vale il criterio del «più probabile che non» (Cass., sez. 3, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass. Sez.U., 11 gennaio 2008, n. 576). Infatti, il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento (Cass., sez. 2, 30 dicembre 2021, n. 42028). 8RG n. 4576/2020 Cons.Est.

Luigi D’orazio Tuttavia è possibile che il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico (Cass., sez. 3, 7 maggio 2021, n. 12164).

L’unica accortezza per il giudice civile è quella di procedere alla valutazione di elementi e circostanze già acquisite con le garanzie di legge in sede penale, con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all’esito del proprio vaglio critico (Cass., sez. 3, 25 giugno 2019, n. 16893). Vi è, invece, sospensione del giudizio civile, in pendenza di quello penale, soltanto nei casi previsti dall’art. 75, 3° comma, c.p.p. (Cass., sez. 1, 22 giugno 2017, n. 15470), ma non è questo il caso in esame. Ciò che conta, nella specie, è che il giudicato penale di assoluzione con formula dubitativa non esplica alcuna efficacia vincolante sul giudizio civile, lasciando il giudice civile libero di apprezzare in piena autonomia le risultanze istruttorie. 2.2.Il motivo è inammissibile con riferimento alla richiesta rivolta a questa Corte di riesaminare i fatti di causa, attraverso la deduzione del vizio di motivazione (tra l’altro declinato erroneamente nella formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., prima delle modifiche di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012). 2.3.Tr ova , infatti, applicazione l’art. 348 - ter , comma 4, c.p.c., nella versione vigente ratione temporis, prima della abrogazione 9RG n. 4576/2020 Cons.Est.

Luigi D’orazio (intervenuta con l’art.3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile alle sentenze depositate successivamente al 28 febbraio 2023), per il quale, quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri un1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 360». Con la precisazione, al quintocomma dell’art. 348-ter c.p.c. che «la disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado».

Nella specie, già il giudice di prime cure, sulla base delle deposizioni testimoniali assunte in sede civile e delle dichiarazioni rese in sede penale, ha ritenuto, da quanto risulta dal controricorso, che «dall’esame degli atti di causa, è emerso che il Lemmo aveva sottoscritto l’assegno con la presunta firma del V escovo utilizzandolo, poi, per estinguere una posizione debitoria aperta presso la filiale della Banca Toscana». Allo stesso modo, il giudice d’appello, sempre in base alle deposizioni testimoniali rese in sede civile ed a lle dichiarazioni assunte in sede penale, ha ritenuto che la sentenza penale andava letta nella sua interezza, laddove lo stesso giudice penale aveva avuto modo di affermare che «è indubbio come sotto il profilo materiale il Lemmo abbia utilizzato quell’assegno allo scopo di coprire degli scoperti personali sul proprio conto».

L’unica differenza risiede nella circostanza che la somma dovuta a titolo di risarcimento danni è stata limitata a quella di euro 82.000,00, in luogo della somma maggiore di euro 140.000,00, 10RG n. 4576/2020 Cons.Est. Luigi D’orazio dovendosi tenere conto della transazione intervenuta tra la Diocesie la Banca Toscana, per la somma di euro 58.000,00. È vero che la Corte d’appello ha, poi, arricchito la motivazione, considerando le deposizioni rese dalla teste Leschi, direttore della Banca Toscana, il quale ha riferito che «il Lemmo aveva un conto corrente presso la Banca Toscana, filiale di Isernia…non ricordo l’ammontare ma posso dire che lo scopertoera rilevante» , oltre che dalla teste Girolamo dello Iacono (all’epoca dei fatti aiuto economo della Diocesi:

«il Lemmo dichiarava di avere uno scoperto di conto corrente…disse che aveva urgenza di rientrare dallo scoperto » ),ma resta la preclusione fondata sulla «doppia conforme» di cui all’art. 348-ter c.p.c. Ricorre, infatti, l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., 9 marzo 2022, n. 7724).

Peraltro, nell'ipotesi di «doppia conforme» prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass., sez. 2, 10 marzo 2014, n. 5528). 11RG n. 4576/2020 Cons.Est. Luigi D’orazio 3.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione all’ art. 112 c.p.c., per carenza di motivazione sull’eccezione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato».

Per il ricorrente la Corte d’appello avrebbe omesso ogni motivazione in merito all’eccezione formulata dall’appellante «o comunque rilevabile d’ufficio» di mancata corrispondenza tra il chiesto ed i l pronunziato, in merito alle conclusioni della domanda originaria del giudizio, precisate dalla Diocesi di Isernia - Venafro e ribadite in sede di appello, che qualificavano la domanda come risarcimento «di un presunto comportamento illecito del Lemmo e, quindi, facevano discendere la condanna al pagamento di euro 140.000,00 dall’accertamento e dal riconoscimento della sottoscrizione apocrifa apposta sull’assegno e conseguente alla appropriazione illecita della somma».

Tuttavia, poiché era stato dimostrato che il Lemmo non aveva sottoscritto l’assegno «e che non si è appropriato indebitamente della somma», il giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda. A fronte di una domanda formulata come sopra, il giudice di prime cure aveva erroneamente identificato il petitum come pagamento somme e la Corte d’appello aveva omesso qualsiasi pronunzia sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. 3.1. Il motivo è inammissibile. Invero, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito.

Pertanto la sentenza che si assuma avere erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello 12RG n. 4576/2020 Cons.Est. Luigi D’orazio non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.(Cass., n. 1701 del 23/01/2009). Nella specie, in sostanza, il ricorrente deduce l’omessa pronuncia sulla asserita violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., sicché, trattandosi di eccezione pregiudiziale di rito, tale vizio non è configurabile (Cass., sez. 3, 11 ottobre 2018, n. 25154).

7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro7.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura