Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Palermo Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond within the statutory period. The appellant, Antonino Scoppeliti, did not request a decision on the appeal proposal submitted by the court within the required forty days. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal proposal within the forty-day period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24925/2023 R.G. proposto da : sul ricorso iscritto al n. 24925/2023 R.G. proposto da: SCOPELLITI ANTONINO, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA DEL GELSOMINO N. 37, presso lo studio dell’avvocato MARIACRISTINA ABBRAMO (BBRMCR77D59H224T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI TRABIA, elettivamente domiciliato in BAGHERIA VIA DANTE NR. 71, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PAGANO (PGNNNN84E28G273X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 1275/2023 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO il 4.7.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 28/05/2024 Il Cons