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Decreto — n. 15035/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15035/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15035/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24077/2023 R.G. proposto da: LA FRATTESINA DI BASSI DAVIDE E LUCA S.S., elettivamente domiciliata in CEREA VIA G. PASCOLI 16, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FORESTI (FRSNRC76A21E512K) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AVEPA AGENZIA VENETA PAGAMENTI AGRICOLTURA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 103, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA CHIUMMIENTO (CHMRFL73B63G942K) rappresentato e difeso dagli avvocati TITO MUNARI (MNRTTI69E13E512O), BIANCA PEAGNO (PGNBNC62S60A296N), GIACOMO QUARNETI (QRNGCM77L07E730G), FRANCESCO ZANLUCCHI (ZNLFNC67R22L736U) -controricorrente- nonché contro BALDO GABRIELE, elettivamente domiciliato in VERONA C.SO PORTA NUOVA, 39, presso lo studio dell’avvocato LUCA MIGNOLLI (MGNLCU71E14F861R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLOMIGNOLLI (MGNGPL69A21F861R) -controricorrente- avverso la sentenza n. 899/2023 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA il 20.4.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15035/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 24077/2023 R.G. proposto da: LA FRATTESINA DI BASSI DAVIDE E LUCA S.S., elettivamente domiciliata in CEREA VIA G. PASCOLI 16, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FORESTI (FRSNRC76A21E512K) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AVEPA AGENZIA VENETA PAGAMENTI AGRICOLTURA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 103, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA CHIUMMIENTO (CHMRFL73B63G942K) rappresentato e difeso dagli avvocati TITO MUNARI (MNRTTI69E13E512O), BIANCA PEAGNO (PGNBNC62S60A296N), GIACOMO QUARNETI (QRNGCM77L07E730G), FRANCESCO ZANLUCCHI (ZNLFNC67R22L736U) -controricorrente- nonché contro BALDO GABRIELE, elettivamente domiciliato in VERONA C.SO PORTA NUOVA, 39, presso lo studio dell’avvocato LUCA MIGNOLLI (MGNLCU71E14F861R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLOMIGNOLLI (MGNGPL69A21F861R) -controricorrente- avverso la sentenza n. 899/2023 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA il 20.4.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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lite temeraria procedura temeraria ammende per infrazione procedurale spese d'esecuzione addebito di tasse ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
899/2023 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA il 20.4.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24077/2023 R.G. proposto da: LA FRATTESINA DI BASSI DAVIDE E LUCA S.S., elettivamente domiciliata in CEREA VIA G. PASCOLI 16, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FORESTI (FRSNRC76A21E512K) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AVEPA AGENZIA VENETA PAGAMENTI AGRICOLTURA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 103, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA CHIUMMIENTO (CHMRFL73B63G942K) rappresentato e difeso dagli avvocati TITO MUNARI (MNRTTI69E13E512O), BIANCA PEAGNO (PGNBNC62S60A296N), GIACOMO QUARNETI (QRNGCM77L07E730G), FRANCESCO ZANLUCCHI (ZNLFNC67R22L736U) -controricorrente- nonché contro BALDO GABRIELE, elettivamente domiciliato in VERONA C.SO PORTA NUOVA, 39, presso lo studio dell’avvocato LUCA MIGNOLLI (MGNLCU71E14F861R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLOMIGNOLLI (MGNGPL69A21F861R) -controricorrente- avverso la sentenza n. 899/2023 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA il 20.4.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Ritenuto che la procedura non sia compatibile con la valutazione della temerarietà della lite ex art.96 c.p.c.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 28/05