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Decreto — n. 15021/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to formal waiver of rights under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 15021/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally waived their right to contest the lower court's decision. The appellant, represented by two lawyers, submitted a waiver that met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the proceedings were extinguished without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A formal waiver of appeal rights by the appellant extinguishes the proceedings without further judicial examination of the merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code waiver of appeal extinction of proceedings Corte di Cassazione inadmissible appeal condono delle spese procedurali desistenza dall'azione anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 15667/2023 R.G. proposto da: Cancian Fabio, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Casucci e Lorenzo Marzona e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -ricorrente – contro Fallimenti Ghiaia di Colfosco S.p.a., Nervesa Inerti S.p.a., Superbeton S.p.a., Essebi Investimenti S.r.l.; - intimati - avverso il decreto rep. n. 113/2023 del Tribunale di Treviso del 07/7/2023; letta la rinuncia al ricorsodel ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27 maggio 2024