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Ordinanza — n. 15012/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's claim for priority payment due to lack of continuity between rejected concordato and subsequent bankruptcy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15012/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of priority payment for the lawyer's fees. The lawyer argued his work on a rejected concordato preventive was functionally linked to the subsequent bankruptcy, but the court found no continuity between the two procedures. Consequently, the activity was deemed to serve only the failed concordato, not the bankruptcy, warranting privileged rather than priority status.

Regesto Legislator

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Art. 111 l. fall.; Art. 2751 n. 2 c.c.: When a debtor's request for a concordato preventivo is declared inadmissible, the lawyer's fees incurred for that procedure cannot be considered prededucible in a subsequent bankruptcy if no continuity exists between the two proceedings.

Parole chiave

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concordato preventivo fallimento credito prededucibile privilegio fallimentare continuità procedurale art. 111 l. fall. Sezioni Unite previsioni economiche

Disposizioni normative citate

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Art. 111 l. fall.
civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 111 l. fall., per aver ritenuto il Tribunale che l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo comportava l’ammissione in privilegio ex art.
Art. 2751 n. 2 c.c.
per aver ritenuto che la mancanza di continuità tra la procedura di concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento avesse comportato l’ammissione in privilegio ex art. 2751 n. 2 c.c. e non in via prededuttiva dei compensi del legale che aveva redatto la proposta.
Art. 360 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 360bis c.p.c.
Art. 13 DPR n. 115/2002
art. 86 c.p
NSCGNN69C20H703P ), rappresentato in proprio ex art. 86 c.p.c., con studio in Roma Via Cipro n.
art. 360bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U., Sentenza n. 42093 del 31/12/2021
Cass. Sez. U., n. 23535 del 2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21053/2018 r.g. proposto da: Avv. GIOVANNI NOSCHESE(cod. fisc. NSCGNN69C20H703P ), rappresentato in proprio ex art. 86 c.p.c., con studio in Roma Via Cipro n. 46. - ricorrente - contro FALLIMENTO BAMAR s.r.l. in liquidazione , (cod. fisc. 02123050656 ), in persona del legale rappresentante pro tempore ilcuratore fallimentare dott. Stefano Speranza,rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o Angela Marino , con i l qual e elettivamente domicilia in Roma, alla Via Lombardia n.23/c, presso lo studio dell’Avvocato Bianca Maria Menichelli. - controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Salerno, depositato in data 25.52018 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2024 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.L’Avv. Giovanni Noschese chiedeva di essere ammesso al passivo del FALLIMENTO BAMAR srl in liquidazione per l’importo di euro 40.000 in via prededuttiva, sostenendo di aver curato la presentazione della domanda di concordato preventivo, poi dichiarata inammissibile dall’adito Tribunale di Salerno, il quale aveva poi dichiarato anche il fallimento della società. 2.Ammesso il credito al passivo fallimentare per l’importo richiesto, ma solo in via privilegiata, l’Avv. Noschese proponeva dunque opposizione allo stato passivo, insistendo per il riconoscimento al suo credito professionale della richiesta collocazione prededuttiva.

3. Il Tribunale di Salernoha rigettato la proposta opposizione, confermando la decisione assunta in sede di verifica del passivo.

4. Il Tribunale ha rilevato che: (i) i crediti prededucibili sono quelli che, ai sensi dell’art. 111 l. fall., sono sorti in occasione ovvero in funzione delle procedure concorsuali, situazione invece non ricorrente nel caso di specie; (ii) l’attività del professionista si era infatti svolta nell’ambito di una procedura di concordato preventivo la quale si era tuttavia conclusa con un “decreto di rigetto”, in quanto l’adito Tribunale aveva ritenuto, tra l’altro, inattendibile l’attestazione predisposta dal professionista, nonché privo di idonee garanzie l’impegno assunto dalla società debitrice per far fronte al fabbisogno concordatario; (iii) inoltre la successiva declaratoria di fallimento era intervenuta non giàin seguito e in conformità con la prima procedura concordataria, ma in seguito ad un successivo ed autonomo ricorso di fallimento, cui aveva fatto seguito anche una istanza di autofallimento proposta dalla società Bamar; (iv) non poteva pertanto ritenersi l’attività svolta dal professionista come occasionata ovvero funzionale alla procedura fallimentare, essendo servita di supporto alla sola procedura concordataria, conclusasi in maniera negativa per la proponente e senza neanche che essa fosse poi sfociata nella declaratoria di fallimento; (v) nel caso di specie il Tribunale adito aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda concordataria proposta dalla società poi fallita, senza neanche una formale apertura della procedura concordataria; (vi) l’attività svolta dal Noschese, dunque, non meritava il rango della prededuzione, poiché aveva riguardato ambiti che, già con giudizio ex ante, nessun beneficio avrebbero potuto apportare al ceto creditorio, tanto da aver indotto il Tribunale a ritenere nemmenonecessaria l’apertura della procedura concordataria.

2. Il decreto , pubblicato il 25.5.2018 , è stato impugnato da GIOVANNI NOSCHESE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il FALLIMENTO BAMAR srl in liquidazione ha resistito con controricorso. Il Fallimento controricorrente hadepositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 111 l. fall., per aver ritenuto il Tribunale che l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo comportava l’ammissione in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. e non già in prededuzione dei suoi compensi come redattore della proposta di concordato.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,sempre dell’art. 111 l. fall. per aver ritenuto che la mancanza di continuità tra la procedura di concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento avesse comportato l’ammissione in privilegio ex art. 2751 n. 2 c.c. e non in via prededuttiva dei compensi del legale che aveva redatto la proposta.

3. Con il terzo motivo si censura, in primo luogo,il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 111 e 98 l. fall. “per aver il Tribunale negato la prededuzione all’attività del difensore del debitore sul presupposto della inutilità della attestazione predisposta dall’attestatore e non dal medesimo legale”; nonché per “violazione degli artt. 111 e 98 l. fall. in relazione all’art. 360, n.

3) c.p.c. per non aver ammesso il compenso del difensore in prededuzione ma in privilegio nonostante la strumentalità dell’attività alla predisposizione del ricorso”.3.1 I tre motivi, così come sopra elencati, possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni prospettate, e devono essere dichiarati inammissibili ex art. 360bis c.p.c. Sul punto, giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo contrasti interpretativi sorti all’interno della Prima Sezione Civile di questa Corte, hanno definitivamente affermato che “In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domandadi cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.” (Sez.

U., Sentenza n. 42093del 31/12/2021). Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato, incontestabilmente intervenuta nel caso di specie, osta al riconoscimento della richiesta prededuzione al credito già ammesso al passivo. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

Sez. Un.23535 del 2019).

P.Q.M.

dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,