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Decreto — n. 15002/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as withdrawn per lack of procedural requirements under Italian Civil Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 15002/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Chirico Desiderio, had previously lost at the Second Instance Court in Bari, but subsequently submitted a withdrawal request which the court accepted. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, thereby terminating the case without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's withdrawal of an appeal, if made with the requisite formalities and accepted by the court, legally extinguishes the proceedings and precludes the court from ruling on the substantive dispute.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code appellant's right procedural termination condono delle spese procedurali spese di difesa spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 623/2022 R.G. proposto da: Chirico Desiderio, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosario Dicanosa e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrent e - contro Intesa Sanpaolo S.p.a., già Unione di Banche Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Garofalo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Valeria Marsano in Via B. Tortolini n.29, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 984/2021 della Corte di Appello di Bari pubblicata il 28/5/2021; letta l a rinunc ia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27 maggio