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Ordinanza — n. 15000/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to provide market value estimate for penalty reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15000/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a credible market value estimate for the leased property. While the lower court recognized the sums were used for renovations, the appellant did not provide the specific data required to evaluate the potential excessiveness of the liquidated damages clause under Article 1526 of the Civil Code. Consequently, the court could not exercise its power to reduce the penalty equitably, rendering the procedural request for admission impossible.

Regesto Legislator

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Art. 1526, comma 2 c.c.; In lease transactions where the lessee defaults and enters bankruptcy, the lessor must submit a specific claim to the bankruptcy estate indicating the value derived from the property's reallocation or attaching a credible market value estimate to allow the judge to assess and potentially reduce excessive penalties under Article 1526, paragraph 2 of the Civil Code.

Parole chiave

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lease transaction bankruptcy estate liquidated damages market value estimate equitable reduction procedural inadmissibility Article 1526 Civil Code concedente di leasing

Disposizioni normative citate

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Art. 1526, comma 2 c.c.
2.Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1526 comma 1 c.c., in relazione all’art.
Art. 1384 c.c.
e del principio già contemplato dall'art. 1384 c.c.
Art. 93 L. Fall.
Art. 111 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 E’ inammissibile l’intervento spiegato con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c depositata da ultimo da parte di BCC NPLS 2022 srl e, per essa, dalla mandataria doValue S.p.A., cessionaria nella titolarità del credito già vantato dalla cedente nei confronti Fallimento Binex.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115
così come è consentito statuire che i canoni non ancora scaduti siano dovuti al concedente (art. 1382 c.c.).
art. 111 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 E’ inammissibile l’intervento spiegato con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c depositata da ultimo da parte di BCC NPLS 2022 srl e, per essa, dalla mandataria doValue S.p.A., cessionaria nella titolarità del credito già vantato dalla cedente nei confronti Fallimento Binex.
art. 1526 comma 1 c.c
2.Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1526 comma 1 c.c., in relazione all’art.
art. 1526 c.c
1, commi 136 - 140 non avendo effetti retroattivi non trova applicazione ratione temporis al caso di specie) l'applicazione, per via analogica, della disciplina dell'art. 1526 c.c.
art 1458 c.c
art. 1382 c.c
così come è consentito statuire che i canoni non ancora scaduti siano dovuti al concedente (art. 1382 c.c.).

Giurisprudenza citata

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 20558/2018 proposto da BCC Gestioni Crediti - Società per la Gestioni Crediti Spa, mandataria di ICCREA BancaImpresa spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Albalonga, 76 presso lo Studio dell’avv. Bianca Morgigni (MRGBNC69M52F839R)che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Fallimento Binex srl ; -intimata- con l’intervento di BCC NPLS 2022 srl e, per essa, dalla mandataria doValue S.p.A.,elettivamente domiciliata in Roma Via Salaria, 213, presso lo studio dell’avvocato Nicola Maione (MNANCL71T09M208U). -intervenuta- avverso il decreto nr. 2461/2018 pronunciato in data 6/6/2018 dal Tribunale di Cremona; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal cons. Cosmo Crolla.

FATTI DI CAUSA 1. BCC Gestioni Crediti - Società per la Gestioni Crediti Spa, mandataria di ICCREA BancaImpresa spa (di seguito indicata per brevità BCC), chiese l’ammissione al passivo del Fallimento Binex srl, in via chirografaria, del complessivo credito di € 2.752.562,10, a titolo di canoni impagati e debito residuo relativo al contratto di locazione finanziaria nr. 3061050186 avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in Quinzano d’Oglio (BS) e di omessa restituzione del finanziamento erogato da BCC per opere di ristrutturazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico. 2 Il G.D dichiarò l’esecutività dello stato passivo escludendo i crediti insinuati; sull’impugnazione ex art. 98 l.fall di BCC., il Tribunale di Cremona ha rigettato l’opposizione. 2.1 I giudici dell’opposizione, dopo aver qualificato come traslativo il leasing, avuto riguardo all’apprezzabile valore residuo del bene alla scadenza del rapporto contrattuale, superiore all’importo convenuto per l’opzione, con conseguente applicazione della normativa sulla vendita con riserva di proprietà, ritenuta inderogabile, reputavano affetta da nullità la norma pattizia (art. 19 del condizioni generali del contratto) che prevedeva un meccanismo di liquidazione del danno a seguito della risoluzione del contratto che si discostava dal regime dell’equo compenso di cui all’art.1526 c.c. 2.2 Quanto alla ragione creditoria discendente dal contratto di finanziamento, il Tribunale di Cremona ha disatteso la domanda sul presupposto che le somme erogate furono effettivamente destinate alla ristrutturazione dell’immobile e all’installazione di un impianto fotovoltaico sullo stesso immobile oggetto di locazione finanziaria e, quindi, di proprietà della stessa concedente. 3 BCC ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; il Fallimentonon ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1 E’ inammissibile l’intervento spiegato con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c depositata da ultimo da parte di BCC NPLS 2022 srl e, per essa, dalla mandataria doValue S.p.A., cessionaria nella titolarità del credito già vantato dalla cedente nei confronti Fallimento Binex. 1.1 Si deve dare continuità al costante orientamento di questa Corte per il quale è inammissibile l'intervento proposto dal terzo direttamente in sede di legittimità (cfr. Cass. 11375/2010), mancando al riguardo una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma (in senso conforme, ex aliis, anche Cass.

Sez. Un. 27466/2016 in motivazione, Cass. 27044/2016, 5759/2016; 3336/2015, 12179/2014, e 7986/2011). 2.Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1526 comma 1 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c. per avere la Corte erroneamente ricondotto il contratto di locazione finanziaria nello schema contrattuale della vendita con riserva di proprietà anziché nell’atto di concessione in godimento del bene con conseguente applicazione, in caso di inadempimento della disciplina di cui all’art.1458 c.c. 2.1 La censura è inammissibile. 2.2 Con la sentenza n. 2061/2021, le Sezioni Unite hanno stabilito che nell'assenza di una regolazione legislativa (la L. n. 124 del 2017 art. 1, commi 136 - 140 non avendo effetti retroattivi non trova applicazione ratione temporis al caso di specie) l'applicazione, per via analogica, della disciplina dell'art. 1526 c.c. al contratto di leasing traslativo trae il suo fondamento dalla tradizionale distinzione tra quest'ultimo e il cd. leasing di godimento, che si riflette anche sulla disciplina della risoluzione; mentre, infatti, nel leasing di godimento la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, in conformità a quanto disposto dall'art. 1458, 1° comma, c.c., nel leasing traslativo la risoluzione è soggetta alle regole dell'art. 1526 c.c. finalizzato all'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso. 2.3 Il Tribunale, con accertamento in punto di fatto non sindacabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 nr. 5 c.p.c., vizio che non è stato fatto valere, ha indicato gli elementi in base ai quali ha ritenuto configurarsi la fattispecie del leasing traslativo. 3 Il secondo motivo denuncia falsa applicazione degli artt. 1526 e 1418 c.c. in relazione alla declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative dell’art. 19 del contratto di leasing e declaratoria di inefficacia dell’art. 5 del contratto di leasing nonché in relazione alla pronuncia di rigetto della richiesta di ammissione al passivo per l’importo concesso all’utilizzatore per finanziare l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e per l’installazione dell’impianto fotovoltaico. 3.1 Il motivo è inammissibile, anche se la motivazione va corretta essendo il dispositivo conforme a diritto. 3.2 Il Tribunale ha reputato affetta da nullità la clausola nr. 19 delle condizioni generali contrattuali; siffatta pattuizione, riportata nell’impugnato provvedimento, prevede che in caso di risoluzione del contratto l’utilizzatore«sarà tenuto a restituire immediatamente i beni …nonché a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data, fermo rimanendo quanto stabilito all’art 1458 c.c. e impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati al tasso EURIBOR in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto diminuito di 1,5 punti dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni al netto della del corrispettivo pattuito per l’opzione». 3.3 La riconosciuta nullità trova smentita nella giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente riconosciuto la validità di clausole pattizie di contenuto analogo a quello qui in contestazione (ex plurimis, tra le ultime Cass. 7367/2023 e 4299/2024), esplicitamente ritenute «espressione di una razionalità propria della realtà socio-economica»; per giunta, dalla tipicità socioeconomica che li contraddistingueva, con la l. n. 124/2017 hanno assunto anche una tipicità normativa e nonpotendosi riconoscere carattere inderogabile alla disciplina dell’art. 1526 c.c. (cfr.

Cass.34586/2023). 3.4 Le pattuizioni che prevedono l’acquisizione da parte del concedente dei canoni scaduti e impagati sono quindi, in astrattoe contrariamente aquanto opinato dal Tribunale, ammissibili, perché conformi all’art. 1526, 2° comma c.c. così come è consentito statuire che i canoni non ancora scaduti siano dovuti al concedente (art. 1382 c.c.). 3.5 Va tuttavia rilevato che la clausola penale così articolata non deve essere manifestamente eccessiva né deve attribuire al concedente, in caso di risoluzione , di ricevere più di quanto egli avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto dovendo evitarsi l’indebita locupletazione che il concedente potrebbe conseguire ricevendo il bene e i canoni scaduti e da scadere. 3.6 E’ stato, infatti, precisato che «l'equo compenso, ai sensi del primo comma dell'art. 1526 c.c. comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto...In tale contesto, quindi, si è fatta applicazione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. e del principio già contemplato dall'art. 1384 c.c. della riduzione equitativa che sebbene comunque lecita si palesi eccessiva così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando quindi la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale» (cfr.

Cass. S.U. 2061/2021). 3.6 Proprio al fine di consentire al giudice di esercitare il potere- dovere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si ripromette di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, è stato affermato il principio secondo il quale «in tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore, è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo L.

Fall., ex art. 93,in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526 c.c., comma 2» (cfr. Cass. S.U. 2061/2021, nonché, in continuità, Cass. 7367/2023, 28579/2023 e 30083/2023). 3.7 Ciò premesso, è pacifico, in quanto risulta dallo stesso corpo del ricorso per Cassazione, che BCC si sia limitata a chiedere l’ammissione del credito per canoni scaduti, interessi e a titolo di debito attualizzato in conseguenza di inadempimento, senza aver indicato la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene, né allegato la "stima" attendibile del valore attuale di mercato del bene, non ponendo il Giudice delegato in condizione di valutare, con l’applicazione eventuale del citato principio, il pregiudizio effettivamente subito dal concedente e di procedere, se necessario, alla riduzione ad equità della pur in astratto valida clausola penale pattuita. 3.8 Quanto alla statuizione relativa al finanziamento della somma di € 869.562,10, la Corte con accertamento in fatto non contestato dalla ricorrente, ha rilevato che le somme erogate sono state utilizzate, come da specifica pattuizione, dalla Binex srl, in qualità di mandatario senza rappresentanza, per opere di ristrutturazione del bene e di installazione dell’impianto fotovoltaico, in vista di una rimodulazione, non attuata in concreto, del contratto di leasing nel suo corrispettivo e nella sua durata. 4.Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Nulla è da statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto difese.

P.Q.M.

la Corte, dichiara inammissibile ilricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ult