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Decreto — n. 14992/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as parties mutually waived both main and incidental proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 14992/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a mutual waiver by both parties. The appellant, Acco Umberto S.a.s., and the appellee, Intesa Sanpaolo S.p.a., formally renounced their respective appeals and counterclaims. Consequently, the court ruled that no further judicial determination was necessary under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; where parties mutually waive both the main and incidental appeals, the proceedings are extinguished by decree without further adjudication.

Parole chiave

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mutual waiver of appeals extinction of proceedings Civil Procedure Code incidental appeal decreto di estinzione ritiro delle conclusioni civili rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 29457/2022 R.G. proposto da: Impresa Acco Umberto S.a.s. di Acco Bianca C. in liquidazione, già Impresa Acco Umberto s.a.s. di Acco Umberto C., in persona dei liquidatori pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Scaccianoce e Gianluca Zamboni e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrent e - contro Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Pagnutti e Luigi Nuzzo e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 190/2022 della Corte di Appello di Trieste pubblicata il 5/5/2022; lette l e rinunc e ai ricorsi principale ed incidentale e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinun ce ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,27 maggio 2024