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Decreto — n. 14984/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bankruptcy appeal due to plaintiff's formal waiver of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 14984/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the bankruptcy proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. Erifin Servizi Finanziari s.r.l. had previously filed a recourse against the appellate court's judgment but subsequently submitted a waiver under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the waiver met all statutory requirements, allowing the judgment to be declared extinct without further substantive analysis.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A formal waiver submitted by a party satisfies the requisite conditions for extinguishing the proceedings, thereby terminating the case without the need for further adjudication on the merits.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure bankruptcy recourse formal renunciation condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 4818/2023 R.G. proposto da: Erifin Servizi Finanziari s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Natale e Maria Teresa Pagano ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Via G. Nicotera n. 29, Roma; - ricorrent e - contro Fallimento Imelpi Sud Montaggi s.r.l., in persona del Curatore avv. Rosangela Lelario, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmen Luisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Caterina Gigante in Via G.

Caselli n. 39, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 98/2022 della Corte di Appello di Bari pubblicata il 18/1/2022; letta l a rinunc ia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27 maggio 20