Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of litigation by parties with costs shared equally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation proceeding extinguished following a mutual withdrawal of the lawsuit by both the appellants and the respondent. The underlying dispute involved a bank account balance determination where the appellants sought restitution while the bank claimed a negative balance. The court ruled that the procedural outcome was a dismissal based on the parties' voluntary agreement to end the litigation without further costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When both parties in a cassation appeal mutually withdraw the litigation, the proceeding is extinguished with costs shared equally.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28883/2020 R.G. proposto da : GALLO GIUSEPPE, IBERTI LAURA, GALLO CRISTIAN, elettivamente domiciliati in Roma Via degli Scipioni 153, presso lo studio dell’avvocato Fabio Blasi (BLSFBA59E29H501Y) rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Argenta (RGNNDR72A16E290W) -ricorrente- contro BANCA SELLA S.P.A. , elettivamente domiciliata in Roma Via Cassia 20, presso lo studio dell’avvocato Alessandra Neri (NRELSN70P70H501A) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ErnestoGillono (GLLRST71D05E379Z) -controricorrente- nonchécontro SI COLLECTION s.p.a. -intimato- avverso sentenza della Corte d'appello di Torino n. 756/2020 depositata il23.7. 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2024dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti. FATTI DI CAUSA 1. Giuseppe Gallo ha citato in giudizio la Banca Sella s.p.a. dinanzi al Tribunale di Asti, chiedendo la rideterminazione dei saldi di un conto corrente ordinario e di due conti anticipi con la stessa intrattenuti e la condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Banca Sella si è costituita, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento del saldo negativo dei conti e ha esteso la domanda ai fideiussori, Cristian Gallo e Laura Iberti, a tal fine chiamati in giudizio.
Esperita consulenza tecnica, il Tribunale ha rideterminato il saldo a debito del correntista in € 5.857,63 e lo ha condannato al pagamento di tale somma in solido con i fideiussori.
2. La sentenza è stata appellata in via principale dai signori Gallo e Iberti e in via incidentale dalla Banca. È stata esperita integrazione della consulenza tecnica. È altresì intervenuta in causa SI Collection s.p.a., quale procuratrice di POS s.r.l., affermandosi cessionaria del rapporto controverso. La Corte di appello di Torino con sentenza del 23.7.2020 ha dichiarato inammissibile l’intervento in causa di SI Collection s.p.a., quale procuratrice di POS; ha respinto l’appello principale; ha accolto l’appello incidentale, dichiarando l’attore e i fideiussori terzi chiamati tenuti al pagamento della maggior somma di € 25.069,79 oltre interessi su € 20.546,49 dal 1.10.2013 al saldo; ha condannato gli appellanti principali al pagamento delle spese in favore di Banca Sella; ha dichiarato non ripetibili le spese di SI Collection s.p.a., quale procuratrice di POS; ha lasciato a carico dei signori Gallo e Iberti le spese di consulenza tecnica.
3. Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 27.10.2020 hanno proposto ricorso per cassazione Giuseppe Gallo, Cristian Gallo e Laura Iberti, svolgendo quattro motivi. Banca Sella ha resistito con controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. SI Collection, procuratrice di POS, èrimasta intimata. I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia a spese compensate, in data 16.6.2023, e la controricorrente ha depositato atto di accettazione, a spese compensate. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il giudizio va dichiarato estinto, a spese compensate, in seguito a rituale rinuncia proposta dal ricorrente, debitamente accettata dalla controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate. Così