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Ordinanza — n. 14964/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim against water company, ruling debt obligation remains with original contractor despite transfer of future rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14964/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned a lower court's dismissal of a railway consortium's claim against a water company in administration. The lower court incorrectly assigned the debt obligation to a third-party buyer based on a contract transferring future rights, ignoring that the debt arose from past work. The court held that the transfer agreement explicitly limited the buyer's obligations to future projects, leaving the original debt with the seller.

Regesto Legislator

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Art. 1240 c.c.; Art. 1470 c.c.: A contract transferring only future contractual positions does not extinguish pre-existing debts owed by the transferor to a third party, which remain enforceable against the original obligor.

Parole chiave

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assignment of rights transfer of obligations administrative liquidation contractual subrogation debt limitation civil liability contract interpretation restituzione dei conferimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 1240 c.c.
Art. 1470 c.c.
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1265-2022proposto da: CONSORZIO FERROVIARIO ITALIANO, rappresentato e difes o dall’Avvocato LUCA PISANIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difes a dall’Avvocato LUCA DI DONNA p er procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO delTRIBUNALE DI ROMA depositato in data 30/11/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 17/4/2024;

FATTI DI CAUSA 1.1. Il Consorzio Ferroviario Vesuviano ha chiest o di essere ammesso allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. per la somma di €. 72.352,20, in collocazione chirografaria, Ric. 2022n. 1265- Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 quale residuo credito dallo stesso maturato per effetto del dedotto versamento eseguito in favore della Società Condotte “nell’occasione della progettazione e l’esecuzione di opere ed adeguamento anticipo alle nuove quote lavori del Gruppo Della Morte ”. 1.2.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato la domanda. 1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che “non è specificamente contestato che le somme oggetto di causa sono state consegnate alla Società Condotte il 5/6/15 (data di emissione della fattura)”, ha , in sostanza, ritenuto che l’ “ … obbligazione di restituzione” di tale somma in favore del Consorzio istante,“essendo sorta … quantomeno in quella data … e, comunque, in una data successiva alla data del 31/12/14”, grava, “qualora… nel ricorressero i presupposti”, non sulla Società Condotte ma sull’Impresa Pizzarotti C. s.p.a.. 1.4.

L’Impresa Pizzarotti, i nfatti, ha osservato il tribunale, come emerge dal contratto con il quale la stessa in data 18/2/2016 aveva acquistato dalla Società Condotte l’intera quota di partecipazione di quest’ultima al Consorzio Ferroviario Vesuviano, “si è assunta tutti gli obblighi, le incombenze, le spettanze e le responsabilità a partire dall’1/1/15, con esonero della Società Condotte”. 1.5. Il tribunale, sul presupposto che “ogni ulteriore considerazione” fosse “superflua”, ha, quindi, rigettato l’opposizione. 1.6. Il Consorzio Ferroviario Vesuviano, con ricorso notificato il 30 / 1 2/20 2 1 , ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.7.

La Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.Ric. 2022n. 1265- Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 1.8. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il Consorzio ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, travisando completamente il contenuto della scrittura privata del 18/2/2016 e dei successivi documenti riguardanti la cessione tra la Condotte e l’Impresa Pizzarotti dell’intera quota di partecipazione al Consorzio Ferroviario Vesuviano, ha ritenuto che fosse quest’ultima la debitrice delle somme oggetto del giudizio, laddove, in realtà, la documentazione versata in atti dall’opponente dimostra inequivocamente che l’obbligo di versare al Consorzio gli importi invocati dallo stesso faceva esclusivamente capo alla Società Condotte. 2.2.

L’art. 2 della scrittura privata sottoscritta il 18/2/2016, infatti, ha osservato il ricorrente, lì dove prevede che la Condotte cedeva alla consorziata Pizzarotti l’intera quota di partecipazione al Consorzio Ferroviario Vesuviano, ha statuito espressamente che “i diritti, gli obblighi, oneri e responsabilità sono limitati esclusivamente, per espressa volontà delle parti a tutti i futuri ed eventuali ampliamenti e/o nuovi affidamenti”, in tal modo chiarendo che l’obbligo di pagare le somme oggetto del giudizio, in quanto pacificamente riconducibile “ad affidamenti già in essere all’atto della stipula”, era rimasto in capo a Condotte. 2.3.

L’obbligazione dedotta in giudizio, così, ha per oggetto la restituzione di somme versate nel 2015 quale “restituzione parziale di un anticipo correlato ad un determinato assetto delle quote lavori” ma che, nel 2017, “a fronte dell’aumento della quota dei lavori di Condotte nel Consorzio Ric. 2022n. 1265- Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 stesso (a scapito del Gruppo Della Morte)”, dovevano essere nuovamente restituite al Consorzio medesimo. 2.4. L’Impresa Pizzarotti, viceversa, è subentrata solo nelle obbligazioni derivanti dalla quota ceduta limitatamente ed esclusivamente all’esecuzione dei lavori oggetto dei futuri affidamenti al Consorzioed è, quindi, totalmente estranea alle obbligazioni e ai crediti oggetto del giudizio, che non hanno nulla a che vedere con gli affidamenti al Consorzio successivi al 18/2/2016. 2.5.

Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, violando i canoni legali di ermeneutica contrattuale e trascurando l’interpretazione complessiva delle clausole del contratto, ha ritenuto che fosse la Pizzarotti ad essere tenuta alla restituzione delle somme oggetto del giudizio, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, la reale intenzione dei contraenti, quale emerge dal contenuto complessivo del contratto del 18/2/2016, era quella di limitare il subentro della cessionaria Pizzarotti “alle sole posizioni e prerogative contrattuali legate a futuri affidamenti (e dunque a future realizzazioni)” edi assicurare, per contro, la permanenza in capo alla consorziata cedente “di tutte le situazioni giuridiche maturate o maturande per affidamenti del passato”, tra cui l’obbligazione di pagare le somme invocate in giudizio, pacificamente ed incontestatamente riconducile ad affidamenti già in essere all’atto della stipula. 2.6.

Risulta, dunque, smentita per tabulas, ha osservato il ricorrente, l’interpretazione del tribunale secondo la quale la Pizzarotti si sarebbe accollata indistintamente tutti gli obblighi di Condotte verso il Consorzio a partire dall’1/1/2015, laddove, in Ric. 2022n. 1265- Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 realtà, come emerge dai documenti prodotti, “la linea scriminante riguarda(va) non la data di insorgenza delle obbligazioni, ma la loro riferibilità o meno a commesse e rapporti già in essere alla data del 31/12/2014”. 2.7. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. 2.8.

Il tribunale, infatti, ha ritenuto che l’“… obbligazione di restituzione” della somma versata dal Consorzio istante “alla Società Condotte il 5/6/15 (data di emissione della fattura)”, “essendo sorta … quantomeno in quella data … e, comunque, in una data successiva alla data del 31/12/14”, non gravi sulla società in amministrazione straordinaria ma, ricorrendone i presupposti, solo sull’Impresa Pizzarotti C. s.p.a., la quale, come emerge dal contratto con cui la stessa in data 18/2/2016 ha acquistato dalla Società Condotte la sua intera quota di partecipazione al Consorzio Ferroviario Vesuviano, “si è assunta”, “ a partire dall’1/1/15”, “tutti gli obblighi, le incombenze, le spettanze e le responsabilità … con esonero della Società Condotte”. 2.9.

Così facendo, tuttavia, il tribunale ha omesso di verificare il fatto decisivo, quale emerge dal predetto contratto e come risulta riprodotto in ricorso, per cui“i diritti, gli obblighi, oneri e responsabilità” in capo a ll’Impresa Pizzarotti “ sono limitati esclusivamente, per espressa volontà delle parti a tutti i futuri ed eventuali ampliamenti e/o nuovi affidamenti”: e non comprende, dunque, i diritti e, per quel che rileva in questa sede, gli obblighi (eventualmente) assunti dalle stesse (come quello avente ad oggetto la restituzione al Consorzio, ove ne sussistano in fatto i presupposti, delle somme che lo stesso aveva a suo tempo versato alla Società Condotte) in relazione agli affidamenti di lavori anteriori al 18/2/2016.Ric. 2022n. 1265- Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 3.

Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio per un nuovo esame al tribunale di Roma c