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Ordinanza — n. 14962/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to prove timely service of documents on a creditor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14962/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove timely service of documents on a specific creditor. The lower court had dismissed a claim for bankruptcy extension due to the appellant's failure to integrate the adversarial proceedings with this creditor by the deadline. The Supreme Court ruled that the appeal's object was limited to reviewing the lower court's procedural decision, not the merits of the bankruptcy extension, and the appellant provided no evidence of service before the deadline.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.: The appeal against a decree dismissing a claim for bankruptcy extension on procedural grounds is inadmissible if the appellant fails to specify the exact procedural defect and provide evidence proving the defect was cured before the relevant deadline.

Parole chiave

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inadmissible appeal bankruptcy extension litisconsortio necessario service of documents procedural deadline decree dismissal Cassation review notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 102 c.p.c.
Il giudice di secondo grado, dopo aver ritenuto che i creditori istanti della società originariamente dichiarata fallita sono litisconsorti necessari solo nella fase di reclamo del giudizio fallimentare di estensione del fallimento al socio occulto, ha dichiarato estinto il giudizio di reclamo ex art. 102 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Sul punto, rileva che l’avviso di ricevimento era pervenuto successivamente al termine assegnato dalla Corte d’Appello per l’integrazione del contraddittorio in quanto la notifica al Gallo era stata fatta nelle forme dell’art. 140 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorrente ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ult
art. 102 c.p
Il giudice di secondo grado, dopo aver ritenuto che i creditori istanti della società originariamente dichiarata fallita sono litisconsorti necessari solo nella fase di reclamo del giudizio fallimentare di estensione del fallimento al socio occulto, ha dichiarato estinto il giudizio di reclamo ex art. 102 c.p.c.
art. 140 c.p
Sul punto, rileva che l’avviso di ricevimento era pervenuto successivamente al termine assegnato dalla Corte d’Appello per l’integrazione del contraddittorio in quanto la notifica al Gallo era stata fatta nelle forme dell’art. 140 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6089/2020
140 c.p.c., questa Corte (vedi Cass. n. 6089/2020) ha recentemente enunciato il principio secondo cui “Le notifiche "ex" art.
Corte costituzionale n. 3 del 2010
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18805/2022 R.G. proposto da : ANANIA EUGENIO PIO, elettivamente domiciliato in PALMI VIA MICHELANGELO, 7, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE GIULIO (FRGGLI91B15G288H) rappresentato e difeso dall'avvocato CARNOVALE MASSIMILIANO (CRNMSM73L26M208Z) -ricorrente- contro FALLIMENTO GAMITA DI ANANIA LUIGI E C, FALLIMENTO DI ANANIA LUIGI, FALLIMENTO DI ZUCCHERINO LINA, FALLIMENTO DI ANANIA EUGENIO PIO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 34/2022depositata il 15/06/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Catanzaro, con decreto depositato in data 15.6.2022, pronunciando sul reclamo proposto da Eugenio Pio Anania contro la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 17.12.2000 - che aveva dichiarato il fallimento del reclamante in estensione al fallimento della società G.A.M.I.T.A. di Anania Luigi C. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili Anania Luigi e Zacchiero Lina –ha dichiarato l’estinzione del giudizio di reclamo.

Il giudice di secondo grado, dopo aver ritenuto che i creditori istanti della società originariamente dichiarata fallita sono litisconsorti necessari solo nella fase di reclamo del giudizio fallimentare di estensione del fallimento al socio occulto, ha dichiarato estinto il giudizio di reclamo ex art. 102 c.p.c. dopo aver accertato che il reclamante non aveva fornito prova di aver ottemperato tempestivamente all’ordine, disposto dalla Corte d’Appello, di integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore Nicola Gallo entro il termine del 15.3.2022, assegnato con ordinanza del 18.2.2022.

In particolare, il reclamante aveva depositato la prova della notifica eseguita presso la residenza del Gallo in data 5.5.2022, e non già quella della notifica eseguita in data 8.3.2022 (antecedente al termine assegnato dalla Corte d’Appello). Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Eugenio Pio Anania affidandolo a tre motivi. Il ricorrente ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 147 commi 1, 3, 4, 6 3 18 comma 6 L.F., 100,101, 102, 157 comma 2° e 354 c.p.c., 24 e 111 Cost., violazione del litisconsorzio necessario in sede di giudizio prefallimentare dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme.

Espone il ricorrente che l’eccezione con cui era stata dedotta la violazione del litisconsorzio necessario, per non essere stati convocati i creditori istanti nel giudizio di estensione del fallimento, celebrato innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, è stata sollevata sia nel giudizio di primo grado che in sede di reclamo. Rileva che dai precedenti di questa Corte non emerge affatto che i creditori istanti del primo fallimento siano litisconsorti necessari solo in sede di reclamo. Ne consegue che non risultava necessario integrare il contraddittorio in sede di reclamo con i creditori istanti del primo fallimento, proprio perché tali creditori sarebbero dovut i essere convocati sin dal giudizio di primo grado.

2. Il motivo è inammissibile. Va osservato che il ricorrente intende ottenere la cassazione del decreto di estinzione del giudizio di reclamo, dolendosi che non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti dei creditori istanti del primo fallimento sin dal giudizio di primo grado, e non condividendo l’impostazione dei giudici di merito che hanno considerato tali creditori litisconsorti necessari solo nel giudizio di reclamo. Tali censure non giovano in alcun modo al ricorrente. Il presente ricorso per cassazione non ha ad oggetto una sentenza della Corte d’Appello che abbia deciso nel merito il reclamo, rigettando l’eccezione di nullità della sentenza di fallimento in estensione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori del primo fallimento, ma un decreto di estinzione pronunciato ex art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio, nel giudizio di reclamo, nei confronti di tali creditori.

Pertanto, per ottenere la cassazione del decreto di estinzione del giudizio di reclamo, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’erroneità di tale decreto per l’insussistenza dei presupposti per l’estinzione. Sul punto, il ricorrente, correttamente, non contesta che i creditori del primo fallimento siano litisconsorzi necessari nel giudizio di reclamo, ma incentra le proprie difese sulla dedotta esistenza di tale litisconsorzio necessario anche in primo grado, circostanza, tuttavia, assolutamente estranea alla causa che ha determinato l’estinzione del giudizio di reclamo.

In tal modo, le censure svolte nel presente motivo si palesano del tutto inconferenti.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 147 commi 1, 3, 4, 6 3 18 comma 6 L.F., 100,101, 102, 157 comma 2° e 354 c.p.c., 24 e 111 Cost.Espone il ricorrente di aver correttamente instaurato il contraddittorio nel giudizio di reclamo, essendo la notifica stata effettuata nei termini anche nei confronti del creditore Gallo Nicola, come da avviso di ricevimento (AR 6852684733-6). Sul punto, rileva che l’avviso di ricevimento era pervenuto successivamente al termine assegnato dalla Corte d’Appello per l’integrazione del contraddittorio in quanto la notifica al Gallo era stata fatta nelle forme dell’art. 140 c.p.c. ed il medesimo, non andando a ritirare il piego depositato, aveva determinato un allungamento sine die, e non imputabile al notificante, dei termini di consegna dell’avviso di ricevimento.

4. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità ed autosufficienza. Va osservato che se è pur vero che quando sia dedotto – come nel caso di specie – un error in procedendo , la Corte di c assazione è giudice del fatto e ha il potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito; tuttavia, è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 23834 del 25/09/2019, nonché Cass. n. 7499/2020) quello secondo cui “l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti”.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto al suo onere di allegazione (se non, inammissibilmente, nella memoria ex art. 380 bis.1, la quale ha solo funzione illustrativa di precedenti difese e non è idonea ad incidere sul thema decidendum), non precisando, quando, a suo dire, si sarebbe perfezionata la notifica nei confronti del creditore Gallo, limitandosi a svolgere errate considerazioni in diritto relative al procedimento di notifica ex art. 140 c.p.c. Sul punto, in ordine al momento di perfezionamento della notifica nel procedimento ex art. 140 c.p.c., questa Corte (vedi Cass. n. 6089/2020) ha recentemente enunciato il principio secondo cui “Le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale”.

Il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo ad individuare una data di perfezionamento della notifica nei confronti del Gallo in data antecedente al termine del 15.3.2022 assegnato dalla Corte d’Appello.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degliartt. 147 commi 1, 3, 4, 6 e 18 comma 6 L.F., 100,101, 102, 157 comma 2° e 354 c.p.c., 24 e 111 Cost.. Il ricorrente ha reiterato l’eccezione di prescrizione, decadenza, inammissibilità ed improcedibilità dell’azione di estensione del fallimento in quanto proposta decorso un anno dalla dichiarazione di fallimento e decorso un anno dalla cessazione dell’ipotizzato vincolo associativo nella compagine sociale della G.A.M.I.T.A.

6. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato, inammissibilmente, le censure precedentemente svolte, non considerando che non è stata impugnata una sentenza che ha esaminato il merito del giudizio, ma un decreto di estinzione del giudizio di reclamo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un creditore, con la conseguenza che l’oggetto del presente giudizio è circoscritto alla valutazione della correttezza di quel determinato provvedimento , assunto in rito. Non si liquidano le spese di lite, non avendo la curatela svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ult