Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal waiver of the lawsuit by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the legal proceedings extinguished following the appellant's formal waiver of the appeal. The appellant, Ghelfi-Fiora, voluntarily renounced the recourse against the second-instance judgment, a move accepted by the court under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal waiver of an appeal extinguishes the proceedings, resulting in the dismissal of the appeal and the assignment of costs to the waiving party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 22360/2021 R.G. proposto da: Ghelfi-Fiora Carlo Alessandro, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Reggio d’Aci, Gian Carlo Rivolta e Barnaby Dosi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Via degli Scipioni n. 268/A, Roma; - ricorrent e - contro Ghelfi Carlo, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni B. Fumarola e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – contro Potentilla s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Lucattoni, Marco S. Spolidoro e Giorgio Battisti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Viale Mazzini n. 140, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1323/2021 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 27/4/2021;lettala rinunc ia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che vanno poste a carico della parte ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 2