Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The plaintiff, Banco BPM S.p.a., had previously filed a lawsuit against Società Agricola Angela di Bertoldo Aurelio C. s.a.s., but subsequently submitted a written renunciation of the appeal to the appellate court. The court ruled that this waiver met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating the termination of the case without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal written renunciation of an appeal constitutes a valid waiver that legally extinguishes the proceedings, thereby relieving the court of the duty to rule on the substantive claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 17562/2022 R.G. proposto da: Banco BPM S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Nuzzo e Vincenzo Mariconda ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in via di Monserrato n. 25, Roma; - ricorrente - contro Società Agricola Angela di Bertoldo Aurelio C. s.a.s., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicoletta Mercati e Barbara Borgini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in via Conca d’Oro n. 206, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 18/2022 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 05/01/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,27 maggio 202