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Ordinanza — n. 14838/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appellant withdrew the case after the defendant was only notified.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14838/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Court of Appeal of Messina extinguished. The appellant, Attinà, had filed the appeal against Banca Nazionale del Lavoro, but subsequently withdrew the case after the defendant was merely notified. The court ruled that the withdrawal satisfied the requirements of Article 390 of the Civil Procedure Code, terminating the proceedings without a decision on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws it after the defendant has been notified, rendering the judgment on the withdrawal sufficient to terminate the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinguishment of proceedings notification of defendant Civil Procedure Code revisione bancaria documenti bancari spese bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato attosi rivela idoneo a determinare l'estinzione di questo giudizio senza necessità di pronuncia sulle relative spese essendo rimasta solo intimata la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a..
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato attosi rivela idoneo a determinare l'estinzione di questo giudizio senza necessità di pronuncia sulle relative spese essendo rimasta solo intimata la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a..

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 7944 e 6262 del 2024
Cass. nn. 7944 e 6262 del 2024; Cass.
Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023
7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass.
Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022
Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021
nn.32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass.nn.
Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020
Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019
23731 e 9152 del 2020; Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019; Cass.
Cass. nn. 25485 e 19071 del 2018
Cass. n. 23175 del 2015
nn.25485 e 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 17017/2020 r.g. proposto da: ATTINA’ MARIANNA CARMEN, rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ Avvoca t o Carmelo Torre Barbera , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via San Tommaso d’Aquino n. 47, presso lostudio dell’Avvocato Santi Delia. - r icorrent e - contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., con sede in Roma, alla via Vittorio Veneto n. 119, in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata - avverso la sentenza n. 763 /201 9 del la CORTE DI APPELLO DI MESSINA , pubblicata il giorno 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 07/05/2024dal Consigliere dott.

Eduardo Campese.RILEVATO CHE 1.Marianna Carmen Attinà ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello diMessina del l’11/15 ottobre 20 19 , n. 763 , affidandosi a tre motivi. 1.1. La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. è rimasta solo intimata. CONSIDERATO CHE 1. Successivamente alla fissazione dell’odierna adunanza camerale, è stata depositata la rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta. RITENUTO CHE 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato attosi rivela idoneo a determinare l'estinzione di questo giudizio senza necessità di pronuncia sulle relative spese essendo rimasta solo intimata la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a..

2. È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012(cfr . Cass. nn. 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn.32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass.nn. 23731 e 9152 del 2020; Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019; Cass. nn.25485 e 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della C