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Ordinanza — n. 14827/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders full cost compensation and waives unified contribution fee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14827/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant, Clegna Società Agricola, formally withdrew its cassation appeal. The appellant argued that recent Supreme Court rulings on similar cases rendered the appeal ineffective, while the opposing party, the Lombardy Region, noted the conditional counter-appeal became void. The court granted the withdrawal, ordered full compensation of litigation costs, and waived the additional unified contribution fee because the measure applies only to rejected appeals, not withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: The Court of Cassation has discretionary power to order full compensation of costs upon withdrawal of an appeal, and the additional unified contribution fee does not apply to withdrawals as it is a sanction for rejected appeals.

Parole chiave

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withdrawal of cassation appeal compensation of litigation costs unified contribution fee waiver discretionary power of the Court extinguishment of proceedings restituzione dell'assistenza sociale aiuti nel settore agricolo comune di assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023
(Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023;
Sez. 6-1, n. 23175 del 12.11.2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10929/2022 R.G. proposto da : CLEGNA SOCIETÀ AGRICOLA s.s., elettivamente domiciliata in Milano Piazza 5 Giornate, presso lo studio dell’avvocato Enzo Lino Barilà (BRLNLN63D03F205C) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in Roma Viale Parioli 180, presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino (SNNMRA38E03H501M) rappresentatae difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti (MRTMML64A67F205A) e Marinella Orlandi (RLNMNL65P64F205N) -controricorrente ricorrente incidentale- avverso sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3540/2021 depositata il6.12.2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.4.2024dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA 1. La società semplice agricola Clegna ha proposto dinanzi al Tribunale di Milano un’azione di accertamento negativo del diritto della Regione Lombardia di recuperare, mediante compensazione, una parte degli aiuti comunitari versati in suo favore nell’anno 2015 in base al calcolo fatto da Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ai sensi del Regolamento UE n. 1307 del 2013 e del D.M. Politiche Agricole 18/11/2014 n. 6513, per le imprese in zone svantaggiate e ha chiesto inoltre la condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente compensato.

La Regione Lombardia ha resistito nel merito, proponendo in via preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale ha accolto la domanda e ha dichiarato non dovuta la restituzione parziale degli aiuti PAC per il 2015 per complessivi € 9.101,03 e ha dichiarato illegittima la disposta compensazione.

2. L’appello proposto dalla Regione Lombardia è stato accolto dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 6.12.2021, che ha rigettato le domande della s.s.a. Clegna e l’ha condannata a restituire quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado. 3.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.s.a. Clegna, con atto notificato il 3.5.2022, svolgendo tredici motivi. Con atto notificato il 13.6.2022 ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato la Regione Lombardia, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado, quanto al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione al giudice amministrativo. La Clegna ha proposto controricorso per resistere al ricorso incidentale avversario.

4. In data 2.4.2024 la Clegna ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso formulandole seguenti osservazioni: «Nel presente giudizio è stata impugnata una sentenza della Corte d’Appello di Milano analoga a quelle oggetto dei ricorsi R.G. 29425/2021 e 29431/2021 rispettivamente decisi dalle Sezioni Unite di questa Corte con le recenti sentenze nn. 31730/2023 e 31738/2023, che hanno respinto i ricorsi principali dei produttori ricorrenti nonché quelli incidentali di Regione Lombardia in punto di giurisdizione, compensando le spese in ragione della complessità delle questioni decise.

La ditta ricorrente principale nel presente giudizio, preso atto del suddetto orientamento, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia con il presente atto, alla propria impugnazione; a tal fine la dichiarazione è espressa dal difensore in forza di poteri ad esso conferiti con la procura unita al ricorso introduttivo, già prevedente il potere di rinuncia, ed occorrendo altresì con procura speciale unita al presente atto. Quanto alle spese di giudizio, la ditta qui assistita, facendo presente che il ricorso principale introduttivo del presente grado è stato proposto prima delle decisioni delle Sezioni Unite sopra richiamate, chiede che la Sezione, conformandosi all’indirizzo delle medesime decisioni sul punto, voglia dichiarare la loro compensazione in ragione della complessità delle questioni all’origine del contenzioso.» A sua volta la Regione Lombardia ha depositato memoria assumendo la sopravvenuta inefficacia del proprio ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Il giudizio deve essere dichiarato estinto in seguito alla rituale rinuncia al ricorso principale formulata dalla ricorrente s.s.a. Clegna. Il ricorso incidentale ha natura condizionata e diviene automaticamente inefficace. L’art.391 c.p.c. attribuisce alla Corte un potere discrezionale, che nella specie va esercitato con la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto della complessità delle questioni di rilievo nomofilattico, puntualmente rilevanti anche nel presente giudizio, risolte dalle Sezioni Unite solo in corso di giudizio con le sentenze n. 31730 e 31738 del 2023; la compensazione, del resto, è stata disposta anche dalle Sezioni Unite con le duepronunce citate .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Infatti la norma citata, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023;

Sez. 6- 1, n. 23175 del 12.11.2015). Non sussistono i presupposti per la misura anche in relazione al ricorso incidentale condizionato divenuto inefficace.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nor