Italian Supreme Court declares civil appeal procedure extinguished due to mutual withdrawal and corporate merger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil appeal procedure extinguished following a mutual withdrawal of the lawsuit by the parties. The case involved a dispute over services between the Italian Red Cross and a Sicilian emergency services company that had been dissolved and merged into the Red Cross. The court ruled that the extinction of the legal proceedings was appropriate given the reciprocal renunciation and the confusion of rights between the merging entities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: The Supreme Court has discretionary power to declare a civil appeal extinguished upon mutual withdrawal, and the additional unified contribution fee does not apply in such cases of reciprocal renunciation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15262/2020 R.G. proposto da: ENTE STRUMENTALE CROCE ROSSA ITALIANA in l.c.a. , elettivamente domiciliato in Roma Via di Palestrina 4, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Turco (TRCLSN58E10C349I) rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Viciconte (VCCGTN59L10L353E) -ricorrente- contro SISE SICILIANA SERVIZI EMERGENZA s.p.a. in liquidazione , domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocato Andrea Scafa(SCFNDR73A09H501W) -controricorrente ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1894/2019 depositata il26.9. 2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.4.2024dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.
FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 30.3.2015 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della domanda proposta da SI.S.E. Siciliana Servizi Emergenza s.p.a. (di seguito SISE), ha condannato la Croce Rossa Italiana -Comitato regionale per la Sicilia al pagamento in suo favore della somma di € 566.309,00 per servizi resi, rigettando la pretesa nei confronti della Croce Rossa Italiana -Comitato centrale. 2.La sentenza è stata appellata sia da SISE sia dalla Croce Rossa Italiana. Nel corso del giudizio di appello la Croce Rossa Italiana è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il processo è stato dichiarato interrotto e riassunto.
Con sentenza del 26.9.2019 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità dei rapporti inter partes, specificamente indicati in motivazione, confermando nel resto la sentenza impugnata, con parziale compensazione delle spese processuali, attribuite per un terzo alla SISE. 3.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in l.c.a., con atto notificato il 29.5.2020, svolgendo tre motivi. Con atto notificato l’8.7.2020 ha proposto controricorso e ricorso incidentale la SISI, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di quattro motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado.
In data 8.4.2024 l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in l.c.a, anche quale legittimato processuale per la già Croce Rossa Italiana –Comitato Regionale della Sicilia, ha fatto presente che, ai sensi dell’art. 7 del d.l. 22.6.2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10.8.2023, n. 112, a decorrere dal 1° luglio 2023, la S.I.SE. - Siciliana Servizi Emergenza s.p.a. si era estinta ed era stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, all’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in l.c.a.; che, ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 7 citato, il trasferimento di cui al comma 1 aveva determinato l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra l'ESACRI e la SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti; che in data 19.9.2023 era già stata depositata istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere; che dagli uffici della Suprema Corte era stato richiesto un formale atto di rinuncia e relativa accettazione, firmati dalle parti personalmente o dal loro procuratore munito del necessario potere; che la SI.S.E. - Siciliana Servizi Emergenza s.p.a. in liquidazione, precedentemente al D.L. 75/2023 che aveva decretato l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra l'ESACRI e la SISE, si era costituita con controricorso e ricorso incidentale nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione a ministero del proprio difensore, munito di procura speciale, Avv.
Andrea Scafa; che i procuratori speciali dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in l.c.a. e della estinta SI.S.E. - Siciliana Servizi Emergenza s.p.a. in liquidazione erano espressamente dotati del potere di rinunciare, come previsto nelle rispettive procure speciali; che, d’altro canto, pur mancando, oggi, il soggetto giuridico (SI.S.E.) che possa rinunciare al ricorso incidentale (ed accettare la rinuncia della controparte, anche se non necessaria), le vicende estintive delle società non determinano di norma nel giudizio di cassazione l’interruzione del processo.
Tanto premesso, l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in l.c.a. anche quale legittimato processuale per la già Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale della Sicilia, e, per quanto occorrer possa, la SI.S.E. -Siciliana Servizi Emergenza s.p.a. in liquidazione hanno formulato apposita formale istanza di rinuncia affinché la Suprema Corte adita dichiari l’estinzione del procedimento. L’istanza è stata sottoscritta, sempreper quanto occorrer possa, ai fini della rinuncia e dell’accettazione, dall’Avv. Andrea Scafa quale procuratore speciale e difensore della estinta SI.S.E. - Siciliana Servizi Emergenza s.p.a. in liquidazione, dotato dei necessari poteri come da procura speciale in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il giudizio deve essere dichiarato estinto in seguito alla rituale rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale formulata dall’unico soggetto legittimato, ossia l’ESACRI, divenuto titolare delle posizioni soggettive della cessata SISI, e comunque dai due difensori costituiti in giudizio, muniti dei necessari poteri. L’art.391 c.p.c. attribuisce alla Corte un potere discrezionale in punto spese. Nella specie non occorre provvedere in ordine a lle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto non solo della rinuncia reciprocamente accettata, ma anche delle peculiari ragioni sopravvenute che hanno determinato la cessazione della materia del contendere per confusione del soggetto creditore e debitore.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Infatti la norma citata, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023;
Sez. 6- 1, n. 23175 del 12.11.2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio,senza luogo a provvedere in punto spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,