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Ordinanza — n. 14729/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; appeal filed after 30-day limit expired under regional election laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14729/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the expiration of the statutory 30-day filing deadline. The appellant, Marianna Legista, sought to overturn a lower court decision restoring Giovanni Francesco Stea to his regional council seat, but filed the appeal on September 7, 2023, one day after the deadline expired. The court ruled that the procedural defect was fatal, rendering the substantive arguments regarding incompatibility irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 22 d.lgs. 150/2011; Art. 19 l. 108/1968: Appeals regarding regional council elections must be filed within thirty days of the appellate decision's communication; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tardiness of appeal regional election laws incompatibility grounds 30-day filing limit procedural inadmissibility consigliere giuridico legittimazione a ricorrere legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 22 d.lgs. 150/2011
602”, se ne ricava che qualsiasi elettore della regione può sollecitare la decadenza dalla carica del consigliere regionale eletto facendo valere –come nel caso di specie –la causa di incompatibilità appena menzionata secondo la disciplina prevista dall’art. 22 d.
Art. 19 l. 108/1968
L’art. 19 l. 108/1968 (legge che disciplina l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) stabilisce che “le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune daldecreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
Art. 70 d.lgs. 267/2000
Ora, posto che l’art. 70 d.
Art. 63 d.lgs. 267/2000
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18005/2023 R.G. proposto da : LEGISTA MARIANNA, elettivamente domiciliata in B ari, via Abate Gimma n. 8, presso lo studio dell’Avvocato Nicola Bonasia, che l a rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro STEA GIOVANNI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Felice Eugenio Lorusso, giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro REGIONE PUGLIA -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1105/2023 depositata il7/7/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/4/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 19 ottobre 2022 pronunciata a chiusura del giudizio introdotto da Marianna Legista, dichiarava decaduto Giovanni Francesco Stea dalla carica di consigliere regionale della Puglia.

2. La Corte d’appello di Bari, nell’accogliereil gravame proposto da Giovanni Francesco Stea avverso tale statuizione, rigettava il ricorso presentato in origine da Marianna Legista, in riforma dell’ordinanza impugnata,e, per l’effetto, revocava la declaratoria di decadenza di Giovanni Francesco Stea dalla carica di consigliere regionale della Regione Puglia.

3. Marianna Legista ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 7 luglio 2023, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso Giovanni Francesco Stea, che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. L’intimata Regione Puglia non ha svolto difese. Considerato che:

4. Occorre preliminarmente rilevare la fondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente (senza che sul punto l’odierna ricorrente nulla abbia replicato). 4.1 L’art. 22 d. lgs. 150/2011, nel regolare (come indica la rubrica) le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali, fa riferimento, al suo primo comma, alle “ controversie previste dall'articolo 82, primoe secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

L’art. 19 l. 108/1968 (legge che disciplina l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) stabilisce che “le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune daldecreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono consentite a qualsiasi elettore della regione”. Ora, posto che l’art. 70 d. lgs. 267/2000 dispone che “la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile” e che il precedente art. 63 prescrive, in tema di incompatibilità, che “ non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale,… 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, se ne ricava che qualsiasi elettore della regione può sollecitare la decadenza dalla carica del consigliere regionale eletto facendo valere –come nel caso di specie –la causa di incompatibilità appena menzionata secondo la disciplina prevista dall’art. 22 d. lgs. 150/2022.

La controversia rimane perciò soggetta alle norme procedurali previste dall’art 22 d. lgs. 150/2011, che, al suo comma 10, prevede in particolare che “contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione”. 4.2 La stessa Legista ha precisato, in esordio alla propria impugnazione, la propria intenzione di ottenere la cassazione “della sentenza n. 1105/2023 emessa il 07.07.2023 dalla 1^ sezione civile della Corte d’appello di Bari nel giudizio n. 1483/2022 R.G., pubblicata/depositata e comunicata alle parti dalla cancelleria in pari data”.

È pacifico fra le parti, quindi, che la sentenza impugnata in questa sede di legittimità è stata comunicata dalla cancelleria in data 7 luglio 2023. L’ultimo giorno utile per introdurre il giudizio di legittimità, tenuto conto della sospensione feriale del decorso dei termini, era quindi il 6 settembre 2023. Il ricorso per cassazione in esame è stato notificato, invece, solamente giovedì 7 settembre 2023, quando oramai il termine perentorio previsto dalla norma appena indicata era definitivamente spirato. La proposizione dell’impugnazione solo in tale data impone di constatare l’inammissibilità del ricorso in esame, in ragione della sua tardività. 4.3 Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame tanto del motivo di ricorso principale, quanto del ricorso incidentale, che è stato espressamente presentato in subordine e per il caso di mancato accoglimento dell’eccezione sollevata in via preliminare.

5. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 22, comma 15, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.20