Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14672/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against expropriation compensation order due to inconsistent acceptance of non-conforming offer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14672/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court overturned the Brescia Court of Appeal's decision dismissing the Riboli brothers' claim for higher expropriation compensation. The lower court had rejected the appeal by treating isolated clauses in a letter as a separate acceptance of the initial offer, ignoring the context of the partial expropriation and specific farmer claims. The Court ruled this reasoning contradictory and legally flawed because an acceptance that does not match the proposal constitutes a new offer rather than a final agreement, requiring the appellate court to examine the full context of the parties' intent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1326 c.c.; Art. 134, 156 c.p.c.: When an acceptance of an expropriation offer does not conform to the proposal's terms, it constitutes a new offer rather than a final agreement, and the court must examine the entire correspondence to determine if a valid contract was formed.

Parole chiave

Generato dall'IA
expropriation compensation non-conforming acceptance contract formation partial expropriation appellate contradiction new offer doctrine indemnity calculation indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1326 c.c.
Art. 134 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
Art. 22 bis d.p.r. 327/2001
Art. 45 d.p.r. 327/2001
art. 1326 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5823 del 5.11.1981
1326, primo comma, citato ed accertare (con un'indagine sul piano giuridico, prima ancora che su quello di merito)se tra proposta ed accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge (Sez. U, n. 5823 del 5.11.1981; Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28.1.2014
5823 del 5.11.1981; Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28.1.2014).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31241/2018 R.G. proposto da: RIBOLI PAOLO, RIBOLI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in Roma Via Ugo Bartolomei 23, presso lo studio dell’avvocato Enrico Ivella (VLLNRC37S18F205N) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Amalia Cristiana Riboli (RBLMCR65R62E148J) -ricorrenti- contro CONSORZIO CEPAV DUE, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Barberini 12, presso lo studio dell’avvocato Stefano Grassi (GRSSFN45T05D612X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Luigi Valentino Damone (DMNLVL68B14I158G), JacopoSanalitro (SNLJCP69H18D612N) -controricorrente- nonchécontro RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma Via Donatello 75, presso lo studio dell’avvocato Francesco Valsecchi (VLSFNC64L09H501U) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CONSORZIO CEPAV DUE, ITALFERR SPA -intimati- avverso ordinanza della Corte d'appello di Brescia n. 2062/2017 depositata il29.3. 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11 .4. 2024 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso del 5.10.2017 Paolo e Giovanni Riboli, proprietari e coltivatori diretti del fondo «Guzzafame» nel Comune di Caravaggio, occupato d’urgenza a seguito di decreto ex art.22 bis d.p.r. 327 del 2001 per la realizzazione di una sede ferroviaria e in seguito oggetto di decreto di esproprio del 26.7.2017 per mq. 9.725,00, hanno chiesto l’accertamento della giusta indennità di occupazione e di esproprio, parametrata al valore del terreno, tenendo opportunamente conto anche dei reliquati, delle interclusioni e del carattere parziario dell’esproprio, con le maggiorazioni di cui all’art.45, comma 2, d.p.r. 327 del 2001.

Si sono separatamente costituiti il Consorzio CEPAV Due e Rete Ferroviaria Italiana, entrambi eccependo, fra l’altro, la inammissibilità dell’opposizione, poiché l’indennità definitiva stabilita dalla Commissione Provinciale Espropri con provvedimento n.7 del 2014 era stata accettata dai ricorrenti.

2. Con ordinanza del 15.10.2018 la Corte bresciana, ritenuta la propria competenza, ha respinto il ricorso, con aggravio di spese, ritenendo che i ricorrenti avessero espressamente e reiteratamente accettato l’indennità definitiva quantificata dalla Commissione Provinciale Espropri, espressamente riportata nel decreto di esproprio, per entrambe le indennità. 3.Avverso la predetta ordinanza, non notificata, con atto notificato il 26.10.2018 hanno proposto ricorso per cassazione Paolo e Giovanni Riboli, svolgendo sette motivi. Hanno proposto controricorso sia il Consorzio CEPAV Due sia RFI, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

I ricorrentie il Consorzio CEPAV Due hanno presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.134 e dell’art.156, comma 2, cod.proc.civ. in relazione dell’art.111 Cost. Secondo i ricorrenti, l’ordinanza impugnata sarebbe inficiata da affermazioni contrastanti in modo irriducibile, laddove afferma l’accettazione dell’indennità, pur dando atto contestualmente della loro proposta di cedere i reliquati e del correlativo azionamento dei loro diritti, con riferimento all’art.45, comma 2, d.p.r. 327/2001; l’ordinanza sarebbe, inoltre, sorretta da motivazione meramente apparente laddove non spiega perché le loro richieste e le loro riserve non invaliderebbero la cosiddetta accettazione. 5.Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt.21, commi 12 e 16, d.p.r. 327 del 2001 per non aver tenuto conto che l’accettazione deve essere espressa e senza riserve.

6. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.1326 cod.civ. perché la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del principio per cui l’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

7. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt.1363, 1369 e 1366 cod.civ.

8. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.132 e dell’art.156, comma 2, cod.proc.civ., dell’art.112 cod.proc.civ., anche in relazione all’art.111 Cost., con riferimento alla statuizione con cui la Corte di appello, pur riconoscendo che i ricorrenti avevano avanzato ulteriori richieste (relative a reliquati, maggiorazione per proprietario-coltivatore, diminuzione di valore per espropriazione parziale), aveva cionondimeno affermato che siffatte richieste non potevano essere riconosciute in via autonoma rispetto all’indennità di esproprio.

9. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano dell’art.40, comma 4, d.p.r. 327 del 2001 e degli art.35 e 36 Cost., allo stesso proposito del motivo precedente.

10. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.33 d.p.r. 327 del 2001, con riferimento alla violazione dei principi in materia di espropriazione parziale.

11. I motivi n.1, 2, 3 e 5 sono strettamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. La sentenza impugnata ha ritenuto che i signori Riboli avessero accettato l’indennità definitiva e quella d’urgenza quantificata dalla Commissione Provinciale Espropri, dapprima con la lettera del 2.12.2014 e quindi con la nota dell’11.9.2015; che le ulteriori richieste, pur effettivamente contenute nelle stesse missive , costituivano una ulteriore proposta contrattuale e non inficiavano l’accettazione da loro manifestata; che inoltre tali richieste (reliquati, maggiorazione per il proprietario coltivatore, diminuzione per espropriazione parziale) non potevano essere riconosciute autonomamente, in considerazione della natura unitaria e onnicomprensiva dell’indennità di esproprio che tali voci concorrevano a determinare.

12. Il ricorso si basa essenzialmente sul contenuto delle due lettere predette ed è ammissibile, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, poiché i ricorrenti trascrivono compiutamente le due missive, peraltro riferite anche nella sentenza impugnata, alle pagine 4 e 5 del ricorso.

13. I predetti motivi di ricorso meritano accoglimento. Da un lato, la Corte di appello è incorsa nella violazione dell’art.1326, comma 5, cod.civ., denunziata con il terzo motivo, poiché essa stessa ha riconosciuto che con le due missive in questione i ricorrenti avevano manifestato una dichiarazione di volontà di accettazione non conforme alla proposta, che quindi costituiva nuova proposta e non permetteva di ritenere concluso il contratto.

14. In secondo luogo, come denunciato con il primo e il secondo motivo, la Corte bresciana ha motivato solo in modo apparente circa la ragione per cui la dichiarazione di accettare l’indennità proposta, richiedendo di estendere l’espropriazione ai reliquati non coltivabili e soprattutto pretendendo le maggiorazioni spettanti ai proprietari coltivatori diretti e la considerazione della c.d. espropriazione parziale, poteva essere isolata al punto da rappresentare una dichiarazione autonoma, nel corso della stessa missiva.

15. In terzo luogo la motivazione risulta affetta da irriducibile contraddittorietà, denunciata con il quinto motivo, laddove la Corte territoriale, dopo aver separato, senza una apprezzabile spiegazione, le dichiarazioni contenute nella stesse missive, in guisa che esse costituirebbero, al contempo, accettazione conforme alla proposta e ulteriore separata proposta, si è poi rifiutata di esaminare le richieste dei ricorrenti, perché esse inerivano – di qui la evidente contraddizione -a voci non suscettibili di considerazione autonoma, ma dovevano costituire poste da ricondurre ad unità nell’ambito della determinazione unitaria dell’indennità di esproprio.

16. Appare opportuno aggiungere , per dissipare i dubbi adombrati dal Consorzio resistente circa la natura di accertamento di merito, che dovrebbe, a suo parere, ascriversi alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1326 c.c., che, poiché la conclusione del contratto con la conoscenza della accettazione da parte del proponente postula la conformità di questa alla proposta (art. 1326, primo e quinto comma, cod. civ.), il giudice chiamato a pronunziarsi su una controversia avente ad oggetto la conclusione di un contratto, affermata da una parte e negata dall'altra, deve esaminare, anche d'ufficio, gli elementi della fattispecie legale prevista dall'art. 1326, primo comma, citato ed accertare (con un'indagine sul piano giuridico, prima ancora che su quello di merito)se tra proposta ed accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge (Sez. U, n. 5823 del 5.11.1981; Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28.1.2014).

17. In sintesi la Corte di appello non ha spiega to perché l’accettazione non conforme non poteva e doveva essere considerata come nuova proposta, né perché le ulteriori richieste e riserve non impedivano di isolare e neutralizzare l’accettazione; inoltre la Corte bresciana si è contraddetta, affermando di non poter conoscere delle richieste e riserve ulteriori, proprio perché ontologicamente concorrenti alla formazione della unitaria indennità di esproprio. Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con il rinvio della causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Co