Italian Court corrects Cassation order to include sole shareholder as appellant for costs liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a previous order regarding the misidentification of the appellant in a bankruptcy appeal. The sole shareholder, Fabio Verdini, was incorrectly omitted from the appellant's name in the order's header and cost liability clause. The court determined this was a mere clerical error (lapsus calami) rather than a substantive defect, as the underlying appeal was clearly in Verdini's interest and his power of attorney explicitly covered his personal representation. Consequently, the order was corrected to list both the company and Verdini as the appellant liable for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 e ss. c.p.c.; The court may correct clerical errors in judgments and orders that do not affect the substance of the decision, ensuring the correct parties are identified for procedural consequences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sulla istanza di correzionen. 23050-2023 r.g. tra : D’AMANTE s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., nonché Fabio Verdini in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv. Danilo Festeggiato, rappres. e difesidall’avv. Romolo Bugaro, per procura speciale in atti; - ricorrent i - e FALLIMENTO della D’AMANTE s.p.a, in persona del curatore p.t., elett.te domic. presso l’avv. Marco Paolo Ferrari, rappres. e difeso dall’avv. Roberto Artusi Sacerdoti, per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- e LYNX s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova; Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia; Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione;-intimati - per la correzione dell’errore materiale della ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023della Suprema Corte di Cassazione ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO E CONSIDERATO CHE -con sentenza n. 48/2019 del 28.3.2019 il Tribunale di Padova dichiarò il fallimento della D’Amante s.p.a. con socio unico; -con ricorso ex art. 18 e 162 l.fall., notificato alla Curatela il 30.4.2019, la D’Amante s.p.a. con socio unico e il suo A.U.
Sig. Fabio Verdini chiesero alla Corte d’Appello di Veneziala revoca della dichiarazione di fallimento; -con sentenza n. 3042/2019 dd. 27.6-19.7.2019, la Corte rigettò il reclamo; -con ricorso ex art. 18 l.fall., la D’Amante s.p.a. con socio unico, in persona dell’A.U. Fabio Verdini, nonché Fabio Verdini in proprio, chiesero la cassazione della predettasentenza n. 3042/2019 dd. 27.6-19.7.2019 C.d.A.Venezia; -con ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023, laCorte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso e condannò “la parte ricorrente al pagamento”, in favore del Fallimento controricorrente, “delle spese del giudizio”; - con istanza inoltrata presso la Cancelleria della Prima Sezione Civile, il Fallimento indicato in epigrafe segnalava che nell’epigrafe della precitata ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023Fabio Verdini non era indicato quale “ricorrente”, cosicché il dispositivo di condanna della “parte ricorrente al pagamento …delle spese del giudizio” non risultavariferibile all’ex-A.U. della Fallita, ma soltanto alla D’Amante s.p.a. con socio unico; -la procura speciale ex art. 365 c.p.c. era stata sottoscritta da Fabio Verdini “in proprio” (oltre che nella “qualità di legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico” della D’Amante s.p.a.), e il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi a questa Corte era stato esplicitamente redatto “nell’interesse del Sig.
Fabio Verdini”; - risulta no evident i il mero lapsus calami consistente nella mancata indicazione di Fabio Verdini quale parte ricorrente e la dedotta esigenza di integrare l’epigrafe dell’ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023 e il suo dispositivo, con l’esplicita menzione di Fabio Verdini quale parte ricorrente e obbligata alla rifusione delle spese di lite;
P.Q.M.
dispone la correzione ex artt. 287 e ss. c.p.c. dell’ordinanza n. 19806/2023 del 12.7.2023, resa nel procedimento R.G. n. 24497/2019, nel senso di inserirenell’epigrafe, quale parte ricorrente, il nominativo “Fabio Verdini” e, nel dispositivo, dopo la locuzione “condanna la parte ricorrente”, la dicitura “Fabio Verdini e D’Amante s.p.a.”. Manda alla cancelleria