Cassation appeal dismissed due to withdrawal; no further contribution required as measure applies only to rejected appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's withdrawal of the case. BNP Paribas Leasing Solutions had previously withdrawn the cassation appeal on February 13, 2014, and the bankruptcy entity did not file a counter-appeal. The court ruled that the additional unified contribution obligation does not apply to withdrawn appeals, as such sanctions are strictly interpreted and reserved for rejected or inadmissible cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The additional unified contribution obligation for the losing appellant does not apply to cassation appeals that are withdrawn, as this measure is exceptional and strictly limited to rejected or inadmissible appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19456-2019 r.g. proposto da: BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA, con gli Avv.ti Lorenzo Barbieri, Pier Giorgio Rebecchi -ricorrente - contro FALLIMENTO CESIO s.r.l. in liquidazione - intimato - avverso il decreto n. 239/2019 del Tribunale di Savona , depositat o e pubblicato in data 15.5.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;RILEVATO E CONSIDERATO CHE -che era stato depositato da parte di BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA ricorso per cassazione avverso il predetto decreto emesso dal Tribunale di Savona; -che il Fallimento non depositava controricorso; -che con atto depositato in data 13 febbraio 2014 BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA rinunciava al sopra menzionato ricorso; -che- quanto al contributo unificato - va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impu gnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosidi misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175;
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.