Italian Court of Cassation corrects a clerical error in a judgment ordering the wrong party to pay appeal costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the allocation of litigation costs. The plaintiffs had successfully argued that the lower court's decision to order them to pay the opposing party's costs was a clerical mistake, as the losing party should have been ordered to pay. The court agreed that the original text incorrectly named the plaintiffs as the payers instead of the losing defendant, and thus ordered the correction of the judgment's operative part.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702 bis c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02: A material error in the operative part of a judgment ordering the wrong party to bear litigation costs must be corrected to reflect the actual legal outcome of the case.
Parole chiave
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ALLOZZI Consigliere ORDINANZA Sul ricorson. 5533/23, nella causa TRA NIEDDU GIUSEPPINA; PISANU GIOVANNI, elett. domic. in Roma, via Lima 28, presso l’avv. Marco Nicolosi, rappres. e difesa dall’avv. Francesco Dessanti, con procuraspeciale in atti; -ricorrente- -contro- POSTE ITALIANEs.p.a., in persona del legale rappres. p.t. ; -intimata– per la correzione di errore materiale concernente l’ordinanza n. 3589/2023, emessa dalla Corte di Cassazione, depositata in data 6 febbraio2023. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Conordinanza ex art. 702 bis , c.p.c., emessa il 6.12.17, il Tribunale di Sassari, accogliendo il ric orso proposto da Giovanni Pisanu e GiuseppinaNieddu, condannò Poste Italiane s.p.a. al pagamento in loro favoredella somma di euro 24.732,64 a titolo di interessi in relazione acinque buoni postali fruttiferi, serie O, affermando l’inadempimento dellasuddetta società riguardo alle norme contrattuali stampigliate sul retrodei buoni, avendo versato la minor somma di euro 20.763,51. Poste Italiane s.p.a. propose appello, accolto dalla Corte territoriale che, con sentenza del 14.2.2020, previa riforma dell’ordinanza impugnata, rigettò la dom anda introduttiva del giudizio.
Pisanoe Nieddu ricorsero in cassazione con un solo motivo . Conordinanza interlocutoria del 7.4.2022, la Corte ha rinviato la causa anuovo ruolo, disponendo che fossero acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Sassari informazioni sulle risultanze del fascicolo d’ufficio sulla comunicazione, o meno, con p.e.c. del testo integrale dell’ordinanza emessa il 6.12.2017 dal Tribunale, a norma dell’art. 702bis, c.p.c., comunicazione ricevuta da Poste Italiane s.p.a. il 13.12.2017. Conordinanza del 6.2.2023, n. 3589 la Cassazione accoglieva il ricorso di Giuseppina Nieddu e Giovanni Pisanu e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, cassava l’ordinanza impugnata senza rinvio, dichiarandol’inammissibilità dell’appello, e condannando i ricorrenti al pagamentodelle spese del grado d’appello e del giudizio di legittimità.
Giuseppina Nieddu e Giovanni Pisanu ricorrono in cassazione avverso lasuddetta ordinanza di cassazione senza rinvio, deducendo un errore materialesulla condanna alle spese ; Poste Italiane s.p.a. non svolge difese.RITENUTOCHE Iricorrenti chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivodell’ordinanza impugn ata, nella parte in cui essa ha statuito lacondanna degli stessi ricorrenti al pagamento delle spese dei gradi d’appelloe di legittimità, a favore della parte controricorrente, anziché condannare Poste Italiane s.p.a., quale parte controricorrente soccombente.
Il ricorso è fondato. Inv ero, la Corte, nell’accogliere il ricorso di Giuseppina Nieddu e Giovanni Pisanu, ha cassato senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiarando inammissibile l’appello ed evidenziando che il regime delle spese seguiva la soccombenza , ma condannando,poi, per mer o evidente refuso , i ricorrenti al pagamento delle spese, indicate in dispositivo, anziché condannare la parte controricorrente - soccombente e appellante - Poste Italiane s.p.a. Pertanto, il dispositivo dell’ordinanza impugnata va corretto in conformitàdell’istanza dei ricorrenti , anche eliminando l ’attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LaCorte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 3589/2023, depositata in data 6.2.2023, nel senso che laddove è scritto«Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4100,00, per il giudizio d’appello, e nella somma di euro 4800,00 per il grado di legittimità, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto», debba leggersi esclusivamente : «C ondanna la controricorrenteal pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 4100,00, per il giudizio d’appello, e nella somma di euro 4800,00 per il grado di legittimità, oltre alla maggiorazione