Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Valserchio Costruzioni, challenged a lower court judgment against Giannechini Alessandro and related entities but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18032/2022 R.G. proposto da : VALSERCHIO COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in Barga Viale C. Biondi 2, presso lo studio dell’avvocato BIANCHINI GIOVANNI (BNCGNN63T12I018U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GIANNECCHINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCRINO, 5, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO ANDREA (TMBNDR75C17H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato BALDINI GIANNI (BLDGNN57H03L833L) -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO VALSERCHIO COSTRUZIONI SOC.COOP, VANGI INERTI SRL-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1190/2022 depositata il 10/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso