Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14227/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual grounds and improper attempt to re-evaluate evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14227/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that the lower court failed to properly examine a bank account contract and a collective mandate, claiming these documents proved a necessary business relationship. The court rejected this, noting the appeal lacked specific content regarding the collective mandate and improperly sought a new factual review, which is outside the scope of a cassation proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if it attempts to re-evaluate evidence or facts already examined by the court of first instance without providing specific, sufficient grounds that go beyond the ratio decidendi of the lower judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal cassation review re-evaluation of evidence collective mandate bank account contract lack of specificity litigation costs responsabilità dei soci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
10813del 17/05/2011).1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017
Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14588-2016 r.g. propostoda: ARENA NPL ONE S.R.L., quale mandataria, per essa UNICREDIT BANK S.P.A. (DO BANK S.P.A.), in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Uva, presso il cui studio elegge domicilio in Roma, Via Cassiodoro n. 1/a. - ricorrente - contro CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO TRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E DI LAVORO IN LCA, in persona del legale rappresentante pro tempore il commissario liquidatore, rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o Michele Sarti, con i l qual e elettivamente domicilia in Roma, alla Via Dante de’ Blasi n.5, presso lo studio dell’Avvocato Marco Paolo Ferrari. - controricorrente - e nei confronti di FINO 2 SECURITISATION S.r.l., c.f. 09966400963, e per essa la mandataria doValue S.p.A., con l’Avv.

Michele Ferrari. –intervenuta – avverso il decreto n. 1905/2016 del 10/05/2016 emesso dal TRIBUNALE di BOLOGNA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.ARENA NPL ONE S.R.L., quale mandataria, per essa UNICREDIT BANK S.P.A. (DO BANK S.P.A.), si insinuava nel passivo del CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO TRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E DI LAVORO IN LCA, per l’importo di euro 8.010.518,95, in sede chirografaria, pari al saldo del conto corrente affidato stipulato con la allora Banca di Roma s.p.a. nel 1999 dall’associazione temporanea di imprese costituita nel 1997 tra l’Impresa Fortunato Federici s.p.a., il CER ela CEVIP s.p.a. 2.Il commissario liquidatore non ammetteva il credito “in quanto non dovuto e comunque non provato”.

Haproposto opposizione ex art. 98 l. fall. Arena NPL One s.r.l., producendo ulteriore documentazione, ed il Tribunale di B ologna , nella resistenza della l.c.a., ha rigettato l’opposizione, confermando la decisione res a dal commissario liquidatore.

3. Il Tribunale ha rilevato, per quanto, qui ancora di interesse, che la prima eccezione sollevata dalla l.c.a. -in ordine alla circostanza che il conto corrente posto alla base della domanda di insinuazione non fosse cointestato, bensì stipulato dalla sola Impresa Fortunato Federici s.p.a. – era invero fondata, posto che dall’esame della documentazione prodotta era emersa la circostanza secondo cui il contratto di conto corrente, sebbene recante nell’intestazione le denominazioni della Impresa Fortunato Federici s.p.a., del CER e della CE.vi.p., risultava sottoscritto tuttavia unicamente dalla Impresa Fortunato Federici s.p.a.; ha altresì osservato che dalla documentazione versata in atti era emerso che, con scrittura notarile autenticata del 31.1.1997, l’Impresa Fortunato Federici s.p.a. ed il CER avevano ampliato l’associazione temporanea di imprese tra di essi esistente, estendendola anche alla CE.vi.p., al fine di assumere in appalto le opere di edificazione di un complesso edilizio sito in Trigoria, e contestualmente avevano conferito mandato collettivo speciale all’Impresa Federici, quale impresa capogruppo, per stipulare tutti gli atti necessari per l’appalto e l’esecuzione dei lavori e per riscuotere le somme dovute all’ATI; ha altresì evidenziato che, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimi tà, in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all’impresa mandataria ovvero “capogruppo”, esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici; ha dunque concluso nel senso che, in applicazione dei sopra ricordati principi, l’Impresa Fortunato Federici s.p.a. non avesse il potere di stipulare il contratto di conto corrente –che esulava dal rapporto di appalto intercorrente con la stazione appaltante –anche in nome e per conto di CER e che pertanto quest’ultima non dovesse neanche rispondere delle obbligazioni sorte in forza di tale contratto, sottoscritto da soggetto privo dei necessari poteri di rappresentanza. 2.Il decreto, pubblicato il 10/05/2016 , è stat o impugnat o da Arena NPL One s.r.l.

Arena NPL One s.r.l.con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO TRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E DI LAVORO IN LCAha resistito con controricorso. FINO 2 SECURITISATION S.r.l. ha dispiegato atto di intervento e depositato memoria. CONSIDERATO CHE Occorre, in primo luogo, dichiarare inammissibile l’atto di intervento volontario di FINO 2 SECURITISATION S.r.l.in questo giudizio di cassazione, in ragione dei ripetuti principi affermati, nella tematica processuale in questione, dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass.

Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 20565 del 07/08/2018; Sez. L , Sentenza n. 7930 del 18/04/2005; Sez. 3, Sentenza n. 10813del 17/05/2011).1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1854 e 1298 cod. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l’Impresa Fortunato Federici s.p.a., nell’A.T.I registrata in data 28.7.1997, non avesse il potere di stipulare il contratto di conto corrente perché non compreso nelrapporto di appalto intercorrente con la stazione appaltante, anche in nome e per conto del CER, e che pertanto quest’ultima non dovesse rispondere delle obbligazioni sorte in forza di tale contratto, sottoscritto da soggetto privo dei necessari poteri di rappresentanza. 1.1 Osserva sempre la ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e cioè che il contratto di conto corrente n. 11320/32, acceso in data 4.8.1997, era cointestato, oltre chealla mandataria Impresa Fortunato Federici s.p.a., anche alla CE.vi.p. e al CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO TRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E DI LAVORO, entrambe imprese mandanti nell’ATI.

Ricorda, inoltre, la società ricorrente che nel predetto contratto era stata inserita - sebbene debitamente sottoscritta dalla sola Federici - la clausola secondo la quale “le operazioni sul conto potranno essere effettuate da ciascun intestatario anche separatamente, compresi gli eventuali prelevamenti allo scoperto, purchè consentito, con piena responsabilità solidale”. Trattandosi dunque –si precisa – di un conto corrente cointestato, la cointestazione avrebbe comportato la nascita di un rapporto di solidarietà sia dal lato attivo, che dal lato passivo, circostanza che avrebbe fatto presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto sia nei rapporti interni che in quelli esterni, con la determinante conseguenza che l’argomentazione del Tribunale – secondo cui il contratto di conto corrente, come tale sottoscritto dalla sola Federici, non avrebbe avuto valenza giuridica nei confronti degli altri cointestatari e non avrebbe esplicato effetti nei confronti di quest’ultimi -sarebbe errata. 1.2 Aggiunge a ciò la ricorrente che, con lettera dell’8.8.1997, sottoscritta da tutti i contraenti, le società facenti capo all’A.T.I., tra cui anche CER, avevano richiesto un affidamento fino ad una data somma, con assunzione espressa di una obbligazione indivisibile ed in solido da parte delle suddette imprese partecipanti, con diritto della banca di esigere da ciascuna l’intero ammontare. 1.3 Il primo motivo di ricorso risulta all’evidenza inammissibile.

In realtà, la società ricorrente pretende una rilettura della quaestio facti, con deduzioni difensive articolate in fatto e rivolte ad un nuovo scrutinio delle prove documentali già esaminate dai giudici dell’opposizione, secondo un paradigma che esula dal sindacato del giudizio di legittimità, peraltro sollecitato con censure neanche autosufficienti e che non colgono a pieno la ratio decidendidel provvedimento impugnato. Ed invero, il Tribunale aveva evidenziato, nel suo percorso motivatorio, che il conto corrente, sebbene intestato “documentalmente” ai tutti i tre i soggetti giuridici sopra ricordati e componenti l’A.T.I., era stato sottoscritto solo dall’Impresa Fortunato Federici s.p.a. e dunque era formalmente e sostanzialmente riferibile alla sola impresa mandataria dell’associazione temporanea di imprese.

Ebbene, questa ratio decidendinon è stata in realtà sconfessata dall’odierna ricorrente che ha ammesso che il contratto di conto corrente era stato sottoscritto solo dalla Federici, contestando solo che la presenza di clausole negoziali,prevedenti la responsabilità solidale, comportasse l’estensione della responsabilità solidale della gestione del conto correnteanche alle altre due imprese, compresa anche la CER, oggi in l.c.a. Tale contestazione risulta dunque mal formulata, sia perché non si confronta realmente con la ragione decisoria del provvedimento impugnato, sia perché non indica la documentazione, già eventualmente prodotta nella fase di merito, dalla quale evincere la cointestazione sostanziale del conto, tramite la sottoscrizione dello stesso da parte dei legali rappresentanti anche delle società mandanti nell’A.T.I.

A ciò va anche aggiunto che non è neanche dato comprendere la decisività della citata richiesta di affidamento (di 8miliardi di lire), sopra dedotta dalla ricorrente, in relazione al “rapporto principale” per cui è causa, n emmeno indicandosi, peraltro, ove se ne fosse poi discusso in sede di giudizio di merito. Né può dirsi, come opina invece la ricorrente, che il “fatto”, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sia stato omesso nell’apprezzamento giudiziale, posto che lo stesso risulta, invero, ‘giudicato’ con applicazione di un preciso principio che circoscrive i poteri della capogruppo al solo rapporto con la controparte appaltante, in assenza, com’era il caso, di cointestazione di altri negozi con terzi e a firma plurima, circostanza quest’ultima che è stata probatoriamenteesclusa.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 23, 9 comma, del d.lgs. n. 406/1991, ora art. 48, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art.1708 cod. civ., sul rilievo che il Tribunale di Bologna avrebbe errato nel suo giudizio per non aver considerato che il contratto di apertura del conto corrente n. 11320/32, acceso presso la Banca di Roma s.p.a., era stato sottoscritto unicamente dalla Impresa Fortunato Federici s.p.a. perché a quest’ultima era stato conferito dal CER e dalla CE.vi.p., espresso mandato collettivo speciale con rappresentanza, mediante atto pubblico a rogito del Notaio Manzella del 11.07.1997. 2.1 Osserva infatti la società ricorrente che il conto corrente in esame era stato acceso proprio al fine di consentire all’A.T.I. di portare a termine alcuni considerevoli interventi di edilizia residenziale e che nella lettera a) del predetto mandato, sottoscritto anche da CER, si indicava l’estensione dei poteri al mandatario nello “stipulare in nome e per conto proprio e delle mandanti tutti gli atti contrattuali consequenziali necessari per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori in oggetto”,restando inteso “ che il mandato, che qui si conferisce, comprende non soltanto gli atti per i quali è stato convertito, ma anche quelli necessari al loro compimento”.

Aggiunge la ricorrente che l’apertura del contratto di conto corrente sarebbe servitaproprio per dare avvio all’esecuzione dei lavori, risultando, pertanto, il contratto di conto corrente sottoscritto con la banca un negozio necessario per realizzare l’oggetto dell’A.T.I. tra le imprese. 2.2 Sostiene inoltre la società ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di fornire rilevanza, seppure solo motivazionale, alle obbligazioni assunte da CER nell’ambito di tale operazione di appalto per la realizzazione delle opere programmate e che avrebbe altresì ignorato l’intera documentazione depositata in atti in sede di giudizio ex art. 98 l. fall., che avrebbe attestato la sussistenza di atti e fatti che avevano, per l’appunto, carattere di obiettività, come tali comprovant i la nascita di un rapporto negoziale con l’istituto di credito, nella cui posizione era subentrata essa ricorrente. 2.3 Anche il secondo motivo è inammissibile.

Purein relazione alle doglianze qui in esame non può non rilevarsi come le stesse tentino, ancora una volta, e sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., di sollecitare questa Corte di legittimità ad un rilettura dellavicenda fattuale di carattere negoziale, tramite un nuovo scrutinio diretto delle prove già esaminate dal Tribunale (contratto di conto corrente) e di altre (mandato collettivo alla mandataria Federici) delle quali la ricorrente denuncia un omesso esame da parte dei giudici del merito, scrutinio che per quanto già sopra detto esula tuttavia dal giudizio di legittimità ( così, Cass., S ez. 1 , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;

Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). A ciò va aggiunto che le doglianze così proposte peccano anche di evidente genericità e non autosufficienza, non essendosi peritata la ricorrente di riportare il contenuto integrale del predetto “mandato collettivo”, dal quale potersi evincere con sicurezza la delega di gestione anche del conto corrente da parte della società mandataria e non riuscendo, ancora una volta, le censure a superare la ratio decidendiprincipale sopra ricordata, e cioè che il contratto di conto corrente era soggettivamente riferibile alla sola società Federici.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 39.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorre