Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. Deutsche Bank, the appellant, did not act after the court proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered Deutsche Bank to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a deemed waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17280/2022 R.G. proposto da : DEUTSCHE BANK S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2-A, presso lo studio dell’avvocato PARIS FILIPPO (PRSFPP70S08H501T) rappresentato e difeso dall'avvocato VOLPE GIAN MARIA (VLPGMR47S02D969T) -ricorrente- contro FALLIMENTO BONETTI AIRCRAFT SUPPORTS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI STEFANIA (CNTSFN71H48H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato GALLIANO GUIDO (GLLGDU58S20D969U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.432/2022 depositata il 27/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le