Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for judgment within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Brescia Court of Appeal's decree extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment. The appellant, Brescia Service Srl in Liquidation, did not request a decision within the mandatory forty-day period following the court's communication. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8343/2021 R.G. proposto da : BRESCIA SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato BONAFINE ALESSIO LUCA (BNFLSL86E12G975R) rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGETTI MARIA CARLA (GRGMCR69R59F205G) -ricorrente- contro BRESCIA CALCIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRIC.SSA CLOTILDE 7 ST TONUCCI, presso lo studio dell’avvocato CAPOZZI ALESSIA (CPZLSS76B48F839W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONAVITACOLA LUCA (BNVLCU76B02B157G) -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BRESCIA i n n .
RG 294/2020depositato il 05/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l