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Ordinanza — n. 14101/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction regulation against execution judge's order, ruling only opposition is available for execution management acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14101/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Lisa Rocchi's jurisdiction regulation inadmissible against the execution judge's order from the Florence Tribunal. Rocchi argued the judge ruled on territorial competence due to a conflict with the Milan court, while the bank contended the order merely managed the ongoing forced sale procedure. The court held that such management acts do not challenge adjudicative power, making the regulation inadmissible and requiring an opposition instead.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n.115/02; Jurisdiction regulations are inadmissible against execution judges' orders regarding procedural management, as only opposition to execution acts is the proper remedy for disputes over the conduct of forced sales.

Parole chiave

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execution procedure management jurisdiction regulation inadmissibility conflict of execution judges opposition to execution acts forced sale proceedings procedural management powers territorial competence execution competenza dell'esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 17462/2010
Cass., n. 16292/2011
17462/2010; Cass., n. 16292/2011; Cass., n.
Cass., n. 3040/2022
16292/2011; Cass., n. 3040/2022).
Cass., n. 17845/14
Cass., n. 4506/22
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Testo completo

onsigliere ORDINANZA sul regolamento di competenza n. 13551/23 proposto da ROCCHI LISA, elett.te domic.presso l’avv. Giorgio Lazar, dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- CREDITO EMILIANO s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via A. Fusco 113, presso l’avv. Carlo Ferruccio La Porta, rappres. e difesa dall’avv. Bruno Tavarelli, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso l’ordinanza del 26.5.2023 emessa dal Tribunale di Firenze; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.03.2024dal Cons. rel., dott.

Rosario Caiazzo ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero;RILEVATO CHE Lisa Rocchi proponeva opposizione al precetto notificato dal Credito Emiliano s.p.a. (subentrato quale parte mutuante al Banco Popolare di Verona e Novara s.c. a r.l.) innanzi al Tribunale d i Milano; successivamente, il Credito Emilianopromuoveva procedura esecutiva, innanzi al Tribunale di Firenze, omettendo di avvisare circa l’opposizione al precetto, indicando nell’istanza di vendita, depositata il 10.11.22, che era decorso inutilmente il decimo giorno dalla data di esecuzione del pignoramento.

Nel frattempo, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 21.2.23, riteneva la competenza del giudice di Monza a decidere la causa, provvedimento non impugnato dalla controparte; pertanto, la Rocchi proseguiva l’opposizione al precetto innanzi al Tribunale di Monza, chiedendo al giudice dell’esecuzione di dichiarare la propria incompetenza- e comunque di cancellare dal ruolo la procedura esecutiva-evidenziando che il precetto era stato impugnato innanzi ad altro giudice. Con ordinanza del 26.5.2023, il giudice dell’esecuzionedel Tribunale di Firenze rigettava l’istanza, rilevando che: la debitrice si era costituita chiedendo “la cancellazione della procedura” e la dichiarazione d’incompetenza, deducendo di aver proposto opposizione al precetto innanzi al Tribunale di Milano, che aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Monza; l’immobile pignorato era ubicato a Firenze, radicando così la competenza del Tribunale di Firenze; era stata disposta la vendita dell’immobile.

Lisa Rocchi propone regolamento di competenza, in ordine all’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze. Il Credito Emiliano s.p.a. deposita memoria difensiva.Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del regolamento di competenza. RITENUTO CHE Lisa Rocchi, a sostegno del regolamento di competenza, deduce che il Tribunale di Firenze ha pronunciato sulla competenza territoriale, per cui, ricorrendo una fattispecie di litispendenza tra le due opposizioni, chiede dichiararsi la sua incompetenza, per essere competente il Tribunale di Monza, investito del giudizio di opposizione a precetto.

Il regolamento è inammissibile. Invero, a vverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza in tale qualità, è proponibile solo l'opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile (Cass., n. 17462/2010; Cass., n. 16292/2011; Cass., n. 3040/2022). E’invero inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la potestas iudicandi, ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al quomodo dell'esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell'esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass., n. 17845/14; n. 4506/22).

Nella specie, pertanto, la ricorrente erroneamente assume che il provvedimento impugnato afferisca a questioni di competenza, mentre esso riguarda atti di gestione delle procedure esecutive in corso, a nulla rilevando il riferimento incidentale alla competenza contenuto nello stesso provvedimento. Il regime delle spese saràregolato nella fase del merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil regolamento di competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso a