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Ordinanza — n. 14068/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to late withdrawal; appellant ordered to pay litigation costs to state and opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14068/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but extinguished the proceedings because the appellant withdrew the lawsuit after the deadline for filing the cassation appeal. Although the appellant argued the withdrawal was timely, the court noted the procedural delay and the lack of a valid excuse for the late submission. Consequently, the judgment dismissed the appeal on procedural grounds while ordering the appellant to reimburse litigation costs to the state and the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of a cassation appeal after the statutory deadline results in the extinction of the proceedings, provided no valid justification exists for the delay.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal late procedural filing extinction of proceedings litigation cost reimbursement statutory deadline compliance prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria rinuncia all'eredità revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Luigi Abete, preso atto che la ricorrente “F M” s.r.l.ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 7.3.2024al ricorso iscritto al n.
Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
14), sicché –limitatamente alla stessa curatela - il pagamento delle spese , ai sensi dell’art. 133 d.P.R.n.
Art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
14), sicché –limitatamente alla stessa curatela - il pagamento delle spese , ai sensi dell’art. 133 d.P.R.n.
Art. 133 d.P.R. n. 115/2002
14), sicché –limitatamente alla stessa curatela - il pagamento delle spese , ai sensi dell’art. 133 d.P.R.n.
art. 390 cod. proc. civ
Luigi Abete, preso atto che la ricorrente “F M” s.r.l.ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.
art. 133 d.P.R.n. 115/2002
14), sicché –limitatamente alla stessa curatela - il pagamento delle spese , ai sensi dell’art. 133 d.P.R.n.
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Testo completo

.f./ p.i.v.a. 0 1 1 3 6130299 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , alla v ia del Tritone , n. 10 2 , presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Cavallaroche l a rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro CURATORIdel fallimento d ella “ F M ” s.r.l. , in persona del dottor Giovanni Tibaldo e dell’avvocato Roberto Nevoni, rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Elena Biasin ed elettivamente domiciliati in Roma,alla via Dante De Blasi, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Marco Paolo Ferrari.

CONTRORICORRENTI e DARMA ASSET MANAGEMENT S.G.R. s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa –c.f. 0 447 2 330960 – (per conto del Fondo comune di investimento immobiliare riservato di tipo chiuso denominato “Ermes Real Estate”), in persona dei commissari liquidatori avvocato Massimo Bigerna e professor Giovanni Ossola, elettivamente domiciliata in Roma,al viale Pinturicchio, n. 89, presso lo studio dell’avvocato Enrico Sordi che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e IMMOBILIARE SAN ROCCO s.r.l.– c.f./p.i.v.a. 03343770271 – in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e BIOITALIA s.p.a. – c.f./p.i.v.a. 01 984220366 – in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e GHIRARDON FLAVIA– c.f. GHRFLV66T50E515C – INTIMATA e ALTOE’ CRISTIANO– c.f. LTACST71H14C957R – INTIMATO avverso la sentenza n. 2682 –22.4/25.10.2021 Corte d’Appello di Venezia , udita la relazione nella camera di consiglio del 25 ma rz o 202 4 del consigliere dott. Luigi Abete, preso atto che la ricorrente “F M” s.r.l.ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 7.3.2024al ricorso iscritto al n. 1742 – 20 2 2 R.G.;ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; dato atto che non risulta che i curatori del fallimento della “F M ” s.r.l. e la “Darma Asset Manag e ment S.G.R.” s.p.a. in l.c.a. ha nno a d erito al la dichiarazione di rinuncia; ritenuto che, pur al di là dell’eccezione di inammissibilità del ricorso siccome tardivamente proposto (cfr. controricorso dei curatori del fallimento, pag. 5; cfr. controricorso della “Darma Asset Management S.G.R.”, pagg. 10 – 11) , si giustifica la condanna, come da dispositivo, della ricorrente -ché ha dato causa al presente giudizio di legittimità - al rimborso delle spese di lite (la “Darma Asset Management S.G.R.” s.p.a. in l.c.a. ha depositato sinteticamemoria); preso atto che la curatela del fallimento della “F M” s.r.l.

è stata ammessa al patrocinio a spese delle Stato(cfr. controricorso della curatela del fallimento, pag. 14), sicché –limitatamente alla stessa curatela - il pagamento delle spese , ai sensi dell’art. 133 d.P.R.n. 115/2002, va eseguito a favore dello Stato; ritenuto che nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti delle parti rimaste intimate; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R . n. 115/2002 , la ricorrente “ F M ” s. r . l . sia tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia delgiudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “F M” s.r.l. ed iscritto al n. 1742- 20 2 2 R.G.; condanna la ricorrente società, “F M.” s.r.l., a rimborsare allo Stato le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre spese prenotate a debito ; condanna la ricorrente società, “F M.” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “Darma Asset Management S.G.R.” s.p.a. in l.c.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge. Così deciso in Roma il 25marzo 20 2 4 Il presidente Lui