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Ordinanza — n. 14059/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses discretionary suspension of proceedings due to lack of explicit conflict of judgments reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14059/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's order suspending tax opposition proceedings pending a related appeal. The lower court had suspended the case based on a potential conflict of judgments between two distinct lawsuits involving different parties and claims. The Supreme Court ruled that such a discretionary suspension is only valid if the judge explicitly explains why they reject the authority of the prior decision, which the lower court failed to do. Consequently, the suspension was deemed arbitrary and contrary to the principle of reasonable duration of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 337, comma 2, c.p.c.; Art. 42 cod. proc. civ.: The discretionary suspension of proceedings under Art. 337 c.p.c. is permissible only when the judge explicitly articulates the reasons for not recognizing the authority of a prior judgment, as a mere risk of conflict without specific reasoning renders the suspension arbitrary and subject to cassation.

Parole chiave

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discretionary suspension of proceedings conflict of judgments authority of prior decision reasonable duration of proceedings tax opposition proceedings surrender of creditor rights procedural economy mandato di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 337, comma 2, c.p.c.
111, quarto comma, c.p.c., ha sospeso il secondo giudizio paventando un contrasto di giudicati nel caso della sua prosecuzione, facendo applicazione della sospensione facoltativa di tale giudizio, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c.
Art. 111, quarto comma, c.p.c.
24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.
Art. 42 cod. proc. civ.
Ed invero, nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 cod. proc. civ. -come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n.
Art. 3 Cost.
42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art.
Art. 24 Cost.
3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art.
Art. 111 Cost.
24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.
art. 1203 c.c
art. 295 c.p
RITENUTO CHE Il primo motivo deduce: la l egittimazione ad agire della Mediocredito Centrale s.p.a, in quanto titolare di una situazione di gestione dei finanziamenti alle PMI, essendosisurrogata nel credito verso i beneficiari del finanziamento; che non sussistevano i presupposti della sospensione ex art. 295 c.p.c.
art. 42 c.p
Il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
art. 42 cod. proc. civ
Ed invero, nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14738/2019
Cass. n. 16051/2022
Cass. S.U. 14670/2003
civ., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege(Cass. S.U. 14670/2003; Cass.
Cass. n. 1813/2005
Cass. n. 5767/2006
Cass. n. 2089/2007
Cass. n. 23906/2010
Cass. n. 30738/2018
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Testo completo

onsigliere ORDINANZA sul regolamento di competenza n. 13022/23 proposto da MEDIOCREDITO CENTRALE- BANCA DEL MEZZOGIORNO - s.p.a. (MCC - BdM),in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, vi a 24 Maggio 43 , presso l’avv. Claudio Francesco Clausi , che la rappres. e difende, con procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- BELLI UMBERTO; IAFRATI LINA; elett.te domic. presso l’avv. Marianna Fabiano, dalla quale sono rappres. e difesi, per procura speciale in atti: -resistenti- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso il provvedimento emesso in data 8.5.23 dal Tribunale di Frosinone;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.03.2024 dal Cons. rel., dott.

Rosario Caiazzo; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero. RILEVATO CHE Il Tribunale di Frosinone sospendevail giudizio di opposizione a cartelle esattoriali dinanzi a tale ufficio pendente, instaurato dai Umberto Belli e Lina Iafrati, fideiussori della società debitrice principale nei confronti di Mediocredito, che si era surrogato alle ragioni creditorie di Unicredit, sul presupposto che tali ragioni di credito costituivano oggetto di un precedente giudizio, definito con sentenza del Tribunale di Roma, avverso la quale pendeva giudizio di appello.

A tale primo giudizio ‒ avente ad oggetto il credito di Unicredit nel quale, nel secondo giudizio si è surrogato Mediocredito‒ quest’ultimo era tuttavia estraneo, mentre ne era parte anche la società debitrice principale. Al riguardo, il giudice del Tribunale di Frosinone, sul presupposto che tra i due giudizi ‒ peraltro pendenti tra parti diverse ed aventi oggetto diverso, sicché non vi poteva essere conflitto di giudicati ‒ vi fosse un rapporto di dipendenza, atteso che l’eventuale inesistenza del credito del dante causa Unicredit sarebbe stata opponibile anche al successore a titolo particolare Mediocredito, ex art. 111, quarto comma, c.p.c., ha sospeso il secondo giudizio paventando un contrasto di giudicati nel caso della sua prosecuzione, facendo applicazione della sospensione facoltativa di tale giudizio, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c.

Il Tribunale, in particolare, ha argomenta to che: i due opponenti erano debitori di Unicredit, cuila banca MCC si era surrogata ex art. 1203 c.c., per cui vi era un nesso pregiudizia le del giudizio innanzi alla Corte d’appellodi Roma, relativo al credito garantito ed oggetto di surroga, e il giudizio di opposizione alle cartelle, dato che la MCC era successore nel credito a titolo particolare.Il Mediocredito Centrale s.p.a. propone regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione, con tr e motivi, con note illustrative. Belli e Iafrati depositano note difensive, illustrate da memoria.

Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, concludendo per la fondatezza del regolamento. RITENUTO CHE Il primo motivo deduce: la l egittimazione ad agire della Mediocredito Centrale s.p.a, in quanto titolare di una situazione di gestione dei finanziamenti alle PMI, essendosisurrogata nel credito verso i beneficiari del finanziamento; che non sussistevano i presupposti della sospensione ex art. 295 c.p.c. tra i due suddetti giudizi, attesala diversità tra gli stessi, considerando altresì che la ricorrente non era parte di quello pendente nel giudizio d’appello.

Il secondo motivo lamenta l’erronea applicazione della fattispecie della sospensione facoltativa, mancandone i presupposti di legge. Il terzo motivo denunzia l’erroneità del provvedimento di sospensione, in quanto il giudizio pendente innanzi alla Corte d’appello non era connesso con vincolo di pregiudizialità con quello pendente innanzi al Tribunale di Frosinone. Il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. è fondato. Il Tribunale di Frosinone ha posto in essere una falsa applicazione della sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c., che ha affermato di applicare nel caso concreto.Invero, il Tribunale ha sospeso il giudizio di opposizione a cartelle esattoriali dinanzi a tale ufficio pendente, instaurato dai fideiussori della società debitrice principale nei confronti di Mediocredito, che si era surrogato alle ragioni creditorie di Unicredit, sul presupposto che tali ragioni di credito costituivano oggetto di un precedente giudizio, definito con sentenza del Tribunale di Roma, avverso la quale pendeva giudizio di appello.

A tale primo giudizio ‒ avente ad oggetto il credito di Unicredit nel quale, nel secondo giudizio si è surrogato Mediocredito‒ quest’ultimo è estraneo, mentre ne è parte anche la società debitrice principale. Il giudice del Tribunale di Frosinone, sul presupposto che tra i due giudizi ‒ peraltro pendenti tra parti diverse ed aventi oggetto diverso, sicchénon vi poteva essere conflitto di giudicati ‒ vi fosse un rapporto di dipendenza, atteso che l’eventuale inesistenza del credito del dante causa Unicredit sarebbe stata opponibile anche al successore a titolo particolare Mediocredito, ex art. 111, quarto comma, c.p.c., ha sospeso il secondo giudizio paventando un contrasto di giudicati nel caso della sua prosecuzione, facendo applicazione della sospensione facoltativa di tale giudizio, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c.

Senonché, va osservato che, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa solo ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass. , n. 14738/2019;

Cass. , n. 16051/2022). Nulla di tutto questo si desume dal provvedimento impugnato nel caso concreto, nel quale il Tribunale di Frosinone si è limitato ad adombrare un rischio di conflitto di giudicati ‒ in realtà inesistente, stante l’evidenziata diversità di petitum, causa petendie persone tra i due giudizi ‒ facendo applicazione della sospensione ex art. 337, secondo comma, c.p.c., sulla base di una valutazione che non pertiene in alcun modo alla fattispecie applicata. Né sarebbe possibile configurare, nella specie, una sospensione facoltativa del secondo giudizio, ai sensi della diversa disposizione di cui all’art. 295 c.p.c.

Ed invero, nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 cod. proc. civ. -come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà - oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.

Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege(Cass. S.U. 14670/2003; Cass. , n. 1813/2005; Cass. , n. 5767/2006; Cass., n.2089/2007; Cass., n.. 23906/2010; Cass. , n. 30738/2018). Per quanto esposto, in accoglimento del regolamento, il provvedimento impugnato va cassato, disponendo la prosecuzione del processo sospeso.

Il regime delle spese saràregolato nella fase del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento di competenza , cassa la sent