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Ordinanza — n. 14057/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows bank's jurisdiction regulation, ruling Modena court competent due to bank's post-merger seat.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14057/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the Bank's request to regulate jurisdiction, overturning the lower court's decision that transferred the case to Avellino and Naples. The lower court had previously dismissed the bank's claim based on a contractual clause designating those cities as exclusive forums. The Supreme Court ruled that the clause designates the court of the party's seat at the time of filing, and since the bank's seat was in Modena after the merger, Modena retained jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 28, 29 c.p.c.; Art. 2504 bis c.c.: A contractual derogation to territorial jurisdiction designating the court of a party's seat at the time of filing is exclusive and confirms the general forum for legal persons, excluding alternative forums.

Parole chiave

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jurisdiction regulation exclusive forum clause territorial competence bank merger seat contractual derogation competenza territoriale istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 28 c.p.c.
Art. 29 c.p.c.
Art. 2504 bis c.c.
Art. 19 c.p.c.
art. 19 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 18724/2017
Cass., S.U. n. 21970 del 2021
Cass., n. 34090/2022
21970 del 2021; così, in una fattispecie sovrapponibile alla presente, Cass., n. 34090/2022).Il regime delle spese saràregolato nella fase del merito.
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Testo completo

onsigliere ORDINANZA sul regolamento di competenza n. 14782/23 proposto da BPER BANCA s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Matteo Tassi, dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- IL PORTO s. r . l ., in persona del legale rappres. p.t. ; MOSCHELLA FRANCESCO PAOLO; MOSCHELLA FEDERICO ERMINIO; ZANASI ELISEO ANTONIO; DI CARLO GIUSEPPE; elett.te domic. in Roma, p.zza del Popolo 1 8, presso l’avv. Carlo Cipriani , rappres. e difesa dagli avv. ti Lorenzo Taggio e Francesco Biga, per procura speciale in atti; -resistenti- avverso la sentenza, n. 938/2023 emessa dal Tribunale di Modena depositata l’8.6.23;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.03.2024 dal Cons. rel., dott.

Rosario Caiazzo; lette le conclusioniscritte del Pubblico Ministero; RILEVATO CHE Con sentenza dell’8.6.23, il Tribunale di Modena, de cidendo sull’opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della BPER Banca s.p.a., nei confronti della Il Porto s.r.l., Francesco Paolo e Federico Erminio Moschella, Eliseo Antonio Zanasi, Giuseppe Di Carlo, dichiarava l’incompetenza del giudiceadito, essendo competenti i fori di Avellino e Napoli, revocando il decreto opposto, osservando che: l’obbligazione dedotta in giudizio era fondata su contratto di apertura di credito garantito da ipoteca, stipulato il 27.10.2011 dall’allora Banca della Campania-poi fusasi per incorporazione nella BPER Banca s.p.a.- a favore della Il Porto s.r.l., il cui art. 14 conteneva la clausola derogatoria della competenza territoriale a favore dei fori dei Tribunali di Napoli e Avellino, ove la banca aveva, rispettivamente, la sede legale e la direzione generale; trattandosi di clausola attributiva di competenza in via esclusiva, l’opposizione era fondata, essendo da accogliere l’eccezione d’incompetenza territoriale.

La BPERBanca s.p.a. propone regolamento di competenza avverso la suddetta sentenza, affidato ad unico motivo. Il Porto s.r.l., Francesco Paolo e Federico Erminio Moschella, Eliseo Antonio Zanasi, Giuseppe Di Carlo resistono con memoria difensiva. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, concludendo per l’accoglimento del regolamento. RITENUTO CHE L’unico motivo del regolamento di competenza denunzia violazione degli artt. 28 e 29, c.p.c., in relazione all’art. 2504 bis, c.c., nonché falsa ed errata interpretazione della clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio per avere il Tribunale di Modena declinato la propria competenza per territorio, in favore dei fori di Napoli e Avellino, anziché ritenere la competenza dello stesso Tribunale di Modena , nel quale la banca incorporante aveva sede al momento del ricorso monitorio.

Il Pubblico Ministero ha concluso in maniera conformeai ricorrenti. Il regolamento èfondato. La clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice(Cass., n. 18724/2017: nella specie, la Suprema Corteha ritenuto che la clausola attributiva della competenza, con riguardo "al Foro nella cui giurisdizione ricade la sede legale della Banca", abbia radicato la competenza convenzionale esclusiva in capo al giudice del luogo della sede dell'istituto di credito al momento della domanda).

Nella specie, non è dubbio che il ricorsomonitorio era stato depositato dopo la fusione per incorporazione della banca stipulante nella BPER s.p.a., e pertanto, la sede legale a quella data era situata in Modena. Né potrebbe valere il riferimento alla sede della società incorporata (nella specie la Banca della Campania, con sede a Napoli e ad Avellino) prima della proposizione della domanda, posto che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata (ex multisCass., S.U. n. 21970 del 2021; così, in una fattispecie sovrapponibile alla presente, Cass., n. 34090/2022).Il regime delle spese saràregolato nella fase del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento di competenza , cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tri