Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the bankrupt entity, did not respond to the court's proposal for case definition, while the opposing party argued for the dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12240/2016 R.G. proposto da : CAMPAGNI FRANCO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato ALTIERI GIORGIO (LTRGRG68L26H501L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAVONE VINCENZO (RVNVCN68S03G999F) -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO GRUPPO FRATI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S TOMMASO D'AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato LANATA' ROSA (LNTRSO68D60G713M) rappresentato e difeso dall'avvocato BECHI ROBERTA (BCHRRT69B54G713C) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.669/2015 depositata il 13/04/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di