Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a sole proprietor, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, a bankrupt company, argued for the dismissal of the proceedings. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the court's proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14889/2016 R.G. proposto da : IL PIOPPO DI PAPARELLI GIANCARLO DITTA INDIVIDUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato GRANATI ALESSANDRA (GRNLSN72M53L117K) rappresentato e difeso dall'avvocato GUBBINI DANIELE (GBBDNL70C25D653N) -ricorrente- contro FALLIMENTO RUSSELLO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato PIETROSANTI FABRIZIO (PTRFRZ51E11H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato GOLINELLI ALESSANDRA (GLNLSN71S56F351T) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CUNEO n.461/2016 depositata il 12/05/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di